In scadenza il 15 novembre il pagamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione del valore di partecipazioni e terreni posseduti al 1° gennaio 2023. Nel documento dell'Agenzia delle Entrate anche chiarimenti sulle altre novità introdotte dalla Legge di Bilancio, l'affrancamento dei redditi relativi a quote o azioni di OICR e a polizze di assicurazione sulla vita
Scade oggi, 15 novembre 2023, il termine per il pagamento dell’imposta sostitutiva del 16 per cento relativa alla rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni.
Le istruzioni in merito e relative all’affrancamento dei redditi di capitale e diversi derivanti da OICR sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare dello scorso giugno.
Le indicazioni riguardano le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, che per l’anno in corso ha esteso la possibilità di conoscere la rivalutazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni versando l’imposta sostitutiva. Per il 2023 tale possibilità è estesa anche alle partecipazioni quotate.
Rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni: versamento dell’imposta entro il 15 novembre 2023
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 16, pubblicata il 26 giugno, ha fornito tutti i chiarimenti e le indicazioni operative utili alla rivalutazione del costo o del valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023, versando un’imposta sostitutiva del 16 per cento.
Si tratta della possibilità estesa all’anno in corso dall’ultima Legge di Bilancio, per cui i contribuenti possono anticipare la tassazione sui redditi che derivano dal possesso di specifiche attività di natura finanziaria e di terreni edificabili o con destinazione agricola i quali danno luogo a redditi di capitale e “diversi”.
Il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni, infatti, può essere rivalutato versando un’imposta sostitutiva pari al 16 per cento, la cosiddetta “rideterminazione”.
Questa possibilità, inoltre, per il 2023, è stata estesa anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.
Come sottolineato dall’Agenzia, contribuenti interessati, in linea generale, sono:
- persone fisiche;
- società semplici e società e associazioni;
- enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa;
- soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Pertanto, questi soggetti possono fare riferimento al valore fiscalmente riconosciuto del costo di acquisto dei beni in questione, rideterminato secondo le modalità indicate, ai fini del calcolo delle plusvalenze (redditi diversi).
Per i criteri generali sulla determinazione del relativo valore, in riferimento alle partecipazioni non quotate e ai terreni, l’Agenzia rimanda ai precedenti documenti di prassi, in particolare, al testo della circolare n. 1/E del 2021.
Nel “nuovo” caso di partecipazioni quotate, invece, per determinare la plusvalenza si assume il valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nei suddetti mercati prendendo come riferimento il mese di dicembre 2022 e non quindi il costo o valore di acquisto.
Di conseguenza, non c’è la necessità predisporre una perizia giurata di stima, che è invece un requisito obbligatorio per le partecipazioni non quotate e terreni.
Il versamento deve essere effettuato entro la scadenza del 15 novembre 2023. Stessa data anche per redigere e giurare la perizia di stima, se necessaria. Ultimo giorno, dunque, per procedere con l’adempimento.
Affrancamento delle quote o azioni di OICR e delle polizze assicurative
Il documento di prassi, poi, si sofferma anche sulla altre novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, come la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), possedute al 31 dicembre 2022 e a contratti di assicurazione sulla vita (Rami I e V) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva del 14 per cento, il cosiddetto “affrancamento”.
Possono avvalersi dell’affrancamento i contribuenti che detengono, al di fuori di un’attività di impresa, le azioni o quote di OICR e cioè:
- persone fisiche;
- società semplici e associazioni equiparate;
- enti non commerciali;
- soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Inoltre, possono accedere all’affrancamento anche i soggetti residenti in Italia che al 31 dicembre 2022 risultavano fiscalmente residenti all’estero.
L’affrancamento, dunque, sostituisce il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di OICR con il valore delle stesse al 31 dicembre 2022. Il contribuente, per poterne usufruire, deve esercitare l’opzione e versare l’imposta sostitutiva dovuta.
Si ricorda che l’opzione doveva essere comunicata entro il 30 giugno 2023 all’intermediario presso il quale è intrattenuto un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto.
La scadenza per il versamento dell’imposta sostitutiva era fissato al 16 settembre 2023.
In mancanza di un rapporto con intermediari residenti, l’opzione va esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 e l’imposta si versa a saldo delle imposte sui redditi dovute.
L’Agenzia delle Entrate, infine, ha fornito chiarimenti in merito all’affrancamento delle polizze assicurative, cioè la possibilità di affrancare i redditi che derivano da specifici contratti di assicurazione sulla vita (ramo I, assicurazioni sulla durata della vita umana e ramo V, operazioni di capitalizzazione), tramite il versamento di un’imposta sostitutiva del 14 per cento.
In questo caso possono usufruire solo le persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di un’attività di impresa.
Anche in questo caso, l’imposta sostitutiva doveva essere versata dall’impresa di assicurazione entro la scadenza del 16 settembre 2023.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al corposo testo della circolare n. 16/E/2023 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate - Circolare n. 16/E del 26 giugno 2023
- Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni – Affrancamento dei redditi di capitale e diversi derivanti da Organismi di investimento collettivo del risparmio e dei redditi di capitale dei contratti di assicurazione - Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023)
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rideterminazione del valore di partecipazioni e terreni: versamento dell’imposta entro il 15 novembre