Rivalutazione partecipazioni e terreni: con la prima circolare dell'anno, la numero 1 del 22 gennaio, l'Agenzia delle Entrate fa il punto sulla possibilità di procedere con la rideterminazione del costo o del valore di acquisto versando un'imposta sostitutiva. Nel testo chiarimenti e date di scadenza da ricordare.
Rivalutazione di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola: con la prima circolare dell’anno, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla possibilità introdotta dalla legge numero 448 del 28 dicembre 2001 di procedere con la rideterminazione del costo o del valore di acquisto versando un’imposta sostitutiva.
Oltre a raccogliere una serie di risposte all’interpello e altri documenti di prassi sul tema, il testo ricorda la data da segnare in rosso sul calendario del 2021 per procedere con la rivalutazione: 30 giugno.
Infine, con la circolare numero 1 del 22 gennaio 2022, l’Amministrazione finanziaria, in linea con l’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con le sentenze numero 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020, chiarisce che l’indicazione nell’atto di cessione di un corrispettivo inferiore al valore rideterminato con la perizia giurata non determina la decadenza dal beneficio.
- Agenzia delle Entrate - Circolare numero 1 del 22 gennaio 2021
- Rideterminazione del valore di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola - Articolo 1, commi 693 e 694, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, Articolo 137 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e Articolo 1, commi 1122 e 1123, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – Ulteriori chiarimenti e recepimento dell’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze nn. 2321 e 2322 del 2020.
Rivalutazione partecipazioni e terreni, scadenza 30 giugno 2021
Con la finanziaria del 2002, è stata introdotta la possibilità per i contribuenti che detenevano titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, o anche terreni edificabili e con destinazione agricola, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto al 1° giorno del 2002.
I soggetti che, ai fini del calcolo dei redditi diversi, possono rideterminare il costo di acquisto di queste categorie di beni posseduti al di fuori del regime d’impresa sono le seguenti:
- persone fisiche;
- società semplici;
- enti non commerciali;
- i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.
Per accedere al beneficio, i contribuenti sono tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.
Nel testo si legge:
“La procedura di rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni è condizionata al versamento di un’imposta sostitutiva nella misura dell’11 per cento del valore risultante dalla perizia sia per le partecipazioni (qualificate o non qualificate) sia per i terreni”.
Con la circolare numero 1 del 2022, l’Agenzia delle Entrate prima di tutto riepiloga le ultime date di scadenza che riguardano la rivalutazione di partecipazioni e terreni.
Periodo di riferimento | Scadenza adempimenti per la rideterminazione del valore |
---|---|
Beni detenuti alla data del 1° gennaio 2020 | 30 giugno 2020 |
Beni detenuti alla data del 1° luglio 2020 | 15 novembre 2020 |
Partecipazioni e terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2021 | 30 giugno 2021 |
Per poter beneficiare della rideterminazione dei valori è necessario procedere con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva o, in caso di pagamento rateale, della prima rata.
La somma dovuta, infatti, può essere divisa in tre tranche annuali di pari importo, ai due pagamenti successivi al primo si applicano gli interessi del 3 per cento annuo da calcolare a decorrere dal 1° luglio 2021 e da versare sempre entro la scadenza del 30 giugno, anche nel 2022 e nel 2023.
Rivalutazione partecipazione e terreni, nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Oltre a fare una panoramica su regole e date di riferimento per il 2021, con la circolare numero 1 del 22 gennaio 2022 l’Agenzia delle Entrate mette insieme una serie di chiarimenti forniti nel tempo.
La raccolta di risposte all’interpello si concentra sugli aspetti che seguono:
- titoli quotati in sistemai multilaterali di negoziazione;
- partecipazione detenute da coniugi in regime di comunione dei beni;
- rideterminazione parziale del valore della partecipazione.
Si aggiunge, poi, un’importante novità: l’Amministrazione finanziaria si allinea alle sentenze numero 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020 della Corte di Cassazione sulla rivalutazione dei terreni.
Con un cambio di rotta, quindi, si recepisce il principio che segue:
“L’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Rivalutazione partecipazioni e terreni, scadenza 30 giugno e nuovi chiarimenti AdE