Cessione del credito, strada in salita per il superbonus con le nuove regole di Eurostat

Tommaso Gavi - Imposte

Le nuove regole Eurostat rendono più complicato il quadro della cessione del credito del superbonus. Dalla classificazione alla contabilizzazione delle somme: le novità del manuale sul deficit e il debito pubblico, aggiornato al 2022

Cessione del credito, strada in salita per il superbonus con le nuove regole di Eurostat

Con le nuove regole di Eurostat la strada della cessione del credito del superbonus è in salita.

Per le somme previste in merito a costi legati all’efficienze energetica la registrazione della spesa pubblica deve essere registrata quando si matura il credito d’imposta.

Un altro aspetto da tenere in considerazione nella nuova edizione aggiornata al 2022 del “Manual on Government Deficit and Debt - Implementation of ESA 2010”, pubblicato il 1° febbraio 2023, è legato alla classificazione dei crediti.

Se la somma può essere ceduta a terzi, l’importo deve essere considerato “pagabile” e registrato come un’attività del contribuente e una passività per lo Stato.

Le nuove regole potrebbero complicare ulteriormente l’utilizzo del meccanismo collegato ai diversi bonus edilizi, primo fra tutti la maxi agevolazione introdotta dal decreto Rilancio.

Cessione del credito, strada in salita per il superbonus con le nuove regole di Eurostat

Sul tema della cessione del credito relativa ad interventi che rientrano nel superbonus si attendeva di sapere le modalità di registrazione e classificazione delle somme.

Tale classificazione, infatti, incide profondamente sulle cessioni di somme, passate, presenti e future.

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Le regole sono arrivate con la nuova edizione del “Manual on Government Deficit and Debt - Implementation of ESA 2010”, aggiornata al 2022.

Eurostat - Manual on Government Deficit and Debt - Implementation of ESA 2010
Edizione del 2022.

Una parte del corposo documento di quasi 500 pagine si concentra sui criteri per determinare la pagabilità o meno delle somme e la relativa registrazione.

In merito ai crediti d’imposta legati all’efficientamento energetico il documento chiarisce quanto di seguito riportato:

“Such benefits should be recorded as expenditure when accrued, similarly as if they had been paid out in cash rather than delivered through tax credits.”

Le agevolazioni devono essere quindi registrate come una spesa quando vengono maturate, come se fossero pagate più che attribuite come crediti d’imposta.

A chiarimento viene inoltre riportato un esempio:

“For example, in the case of a subsidy on production provided through a tax credit, the government expenditure (D.3) should be recorded in year T, which is the time of the subsidized production.”

La spesa deve quindi essere registrata quando viene prodotto il sussidio, ovvero alla maturazione del credito d’imposta.

“In the case of investment grants channelled through the tax credit (e.g., on energy efficiency costs), the government expenditure is to be recorded when the investment giving the right to a tax credit occurs, such that the tax credit is earned at that time. This might concern a few years because the investment might be spread over several years.”

Nel caso dei bonus legati all’efficientamento energetico la spesa deve quindi essere registrata quando avviene l’investimento che dà diritto al credito d’imposta.

In determinate circostanze il periodo può essere di alcuni anni perché l’investimento può avere una durata che si estende nel tempo per diversi anni.

Tali indicazioni potrebbero avere un impatto anche sulla contabilizzazione relativa ad interventi già effettuati ad esempio nel 2020, la cui spesa avrebbe dovuto essere contabilizzata al più tra il 2020 e il 2022 e non fino al 2026.

Dover contabilizzare le somme negli anni degli investimenti potrebbe rendere molto più difficile l’utilizzo del meccanismo del credito d’imposta per i lavori futuri, visti i vincoli stringenti derivanti dalle regole di Eurostat.

Superbonus: la classificazione dei crediti d’imposta

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione in merito ai crediti d’imposta relativi al superbonus e ai diversi bonus edilizi è quello della classificazione delle somme.

Sul tema chiarimenti erano già stati forniti dalla sottosegretaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano, nel corso dell’interrogazione a risposta immediata del 18 gennaio 2023, presso la Commissione Finanze della Camera.

In tale occasione erano già stati messi in evidenza i criteri da prendere in considerazione per la classificazione degli importi:

  • la cedibilità;
  • la differibilità ad anni successivi;
  • la possibilità di compensare i crediti con imposte o contributi sociali di altro tipo.

Sullo stesso tema il documento di Eurostat fornisce ulteriori precisazioni:

“the tax credit is deemed to be payable when there is a very high likelihood (i.e., close to 100 per cent) that the tax credit will eventually be used in its entirety (or close to its entirety) in the future, so that government will effectively lose equivalent resources.”

Il credito di imposta deve essere considerato “pagabile” quando c’è un’alta percentuale (vicina al 100 per cento) che tale credito sarà utilizzato in modo integrale. Le risorse saranno quindi perse dal Governo.

I crediti d’imposta che possono essere ceduti a terze parti devono essere considerati come crediti pagabili:

“Accordingly, if the tax credit can be transferred to third parties, such tax credit is thus to be deemed as a payable tax credit and has to be recorded in national accounts as an asset of the taxpayer and a liability of government.”

In tali casi le somme dovranno essere contabilizzate come un’attività del contribuente e una passività del Governo.

Ulteriori valutazioni dovranno essere effettuate quando la cedibilità delle somme è consentita solo verso determinati soggetti:

“When the tax credit can only be transferred to related parties (e.g., only to the supplier of the goods/services that triggered the tax credit, family members or companies in the same group), then an evaluation may be needed to examine if, in practice, these tax credits may be lost for non-negligible amounts (in which case the tax credit would remain non-payable).”

In tali casi si dovrà valutare se gli importi possono essere persi per un ammontare non trascurabile, in tal caso il credito d’imposta deve essere considerato “non pagabile”.

Le regole per la classificazione e la contabilizzazione rischiano di complicare un quadro già di per sé molto complesso. Da un lato c’è l’esigenza di imprese, banche e contribuenti di recuperare le somme investite in interventi relativi al superbonus e alle diverse agevolazioni edilizie, dall’altro c’è l’esigenza dello Stato di “far quadrare i conti”.

In questo complesso scenario il valore dei crediti incagliati è molto alto e mette a rischio non pochi attori nel campo dell’edilizia. Un ulteriore nodo da sciogliere è quello legato alla responsabilità dei cessionari nel caso di crediti bloccati per frodi. La soluzione della questione sembra tutt’altro che vicina.

Oltre alle questioni aperte sono inoltre molte le novità e gli adempimenti che i professionisti devono effettuare. Chi è interessato al tema può iscriversi gratuitamente al webinar del 14 febbraio 2023, organizzato da TeamSystem e Informazione Fiscale.

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