La gestione del contraddittorio nell’ambito dei tributi comunali

Gianfranco Antico - Imposte

La fondazione dell'ANCI interviene nuovamente sul tema della gestione del contraddittorio nell'ambito dei tributi comunali. Un focus su come i Comuni devono gestire i nuovi accertamenti

La gestione del contraddittorio nell'ambito dei tributi comunali

La Fondazione dell’ANCI – Ifel – in data 5 febbraio 2024 ha emanato una nota di approfondimento in ordine ad alcuni aspetti di novità apportati dal D.Lgs. n. 21/2023, cui ha fatto seguito una ulteriore nota di approfondimento del 3 maggio 2024.

Nel mezzo, con la nota del 21 febbraio 2024, l’ANCI aveva diffuso il prototipo del regolamento comunale per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente.

In forza di quanto indicato nell’art.1, il regolamento disciplina le materie previste dalla L. n. 212/2000 e le disposizioni dettate si applicano all’amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell’albo dei concessionari di cui all’art.53 del D.Lgs. n. 446/97, o alla società in house che ha eventualmente in gestione i tributi comunali.

Una volta che in data 24 aprile 2024 è stato emanato il decreto del Mef, che individua gli atti dell’Amministrazione finanziaria che non sono preceduti dal contraddittorio preventivo, analizziamo come i Comuni sono chiamati a gestire i nuovi accertamenti, così da fornire ai lettori e professionisti, delle prime indicazioni.

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Gestione del contraddittorio nell’ambito dei tributi comunali: le istruzioni

Normato il contraddittorio dall’art.6-bis, comma 1, della L. n. 212/2000, il successivo comma 2, della legge 212/2000, con riferimento all’ambito di operatività del contraddittorio preventivo obbligatorio, dispone che:

“non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”

L’art. 6-bis, della L. n. 212/2000, va considerato per gli enti locali disposizione di principio generale, che dovrà essere recepita negli atti normativi locali, mediante uno specifico regolamento, che individui:

  • le tipologie di atti per le quali sussiste “il diritto” al contraddittorio;
  • gli atti esclusi dal contraddittorio, individuati anche sulla scorta delle indicazioni eventualmente recate nell’emanando decreto delle Finanze;
  • gli atti per i quali può essere attivato un contraddittorio “facoltativo”, fermo restando, che in quest’ultimo caso, la mancata attivazione non determina l’annullabilità dell’atto, espressamente prevista solo nell’ipotesi in cui vi sia il diritto del contribuente al contraddittorio.

L’ANCI, nell’ambito dei tributi comunali, ritiene possibile far rientrare nella categoria degli “atti automatizzati” e “di pronta liquidazione”, ovvero degli atti meramente liquidatori dell’imposta dovuta sulla base di comunicazioni precedentemente inviate al contribuente, gli avvisi bonari Tari, gli atti di mera liquidazione dell’imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata, gli atti liquidatori sulla base delle informazioni già note al Comune, per i quali non sussiste l’obbligo di dichiarazione, come le rendite catastali o il possesso di un immobile risultante dal modello unico informatico (MUI).

Tra gli atti impugnabili, non soggetti al diritto al contraddittorio, la Fondazione dell’ANCI ritiene possano rientrare, per quanto d’interesse dei Comuni, gli atti relativi all’iscrizione di ipoteca ed il fermo di beni mobili, in quanto preceduti dalla notifica di atti di accertamento, e quindi da non ricomprendere nel contraddittorio obbligatorio in quanto atti sostanzialmente automatizzati.

Stessa conclusione per il rifiuto espresso o tacito al rimborso di tributi. Nello stesso solco vanno collocati il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari.

Saranno soggetti al diritto al contraddittorio, invece, gli atti con i quali l’ente impositore disconosce un’esenzione o un’agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come nel caso del valore delle aree fabbricabili ai fini dell’IMU, ovviamente nell’ipotesi in cui le aree non siano state oggetto di preventiva dichiarazione, o quando l’ente contesti la congruità del valore dichiarato.

Analogamente, nel caso della TARI, ricadono nell’obbligo di contraddittorio gli accertamenti e le rettifiche di superfici complesse (centri commerciali, unità produttive artigianali, commerciali e industriali, cinema, ecc.), per le quali non sia di immediata individuazione la dimensione delle superfici esenti o da destinare a specifiche e differenziate categorie tariffarie.

Il prototipo del regolamento comunale per l’applicazione dello statuto dei diritti del contribuente, diffuso dall’ANCI, con la nota del 21 febbraio 2024, all’art.6, comma 3, considera atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall’obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

  • atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, quando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell’amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall’anagrafe tributaria;
  • atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
  • il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione (quando viene concessa una durata della rateazione inferiore a quella richiesta dal contribuente);
  • i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell’art.1, comma 800, della L. n. 160/2019 (in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione);
  • il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  • gli atti di cui all’art.50, comma 2, del D.P.R.n.600/73 (norma che fissa il termine e le modalità per la procedura di espropriazione forzata) nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
  • il rigetto delle istanze di autotutela obbligatoria e facoltativa (art.10 quater e 10-quinquies, della L. n. 212/2000);
  • ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell’amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva (ad esempio, per le omesse dichiarazioni Tari relative alle utenze domestiche e non domestiche laddove la determinazione della base imponibile è prontamente ottenibile dall’incrocio con i dati catastali).

Inoltre, si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall’obbligo del contraddittorio, gli atti emessi dall’amministrazione comunale, che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

L’ANCI sottolinea che il regolamento non soggiace, ai fini della sua immediata efficacia, al termine ultimo previsto per l’approvazione dei bilanci comunali, trattandosi di disposizioni che sono tecnicamente di recepimento di norme legislative, peraltro non riguardanti la disciplina dei tributi, ma di natura essenzialmente procedurale.

Viene, comunque evidenziato che, anche nelle more dell’approvazione della regolamentazione comunale, il Comune è comunque tenuto ad applicare i principi generali desumibili dall’art. 6-bis, legge 212/2000, così come peraltro attuati dal decreto del Mef del 24 aprile 2024, e:

“quindi non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall’incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati) oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune.”

Evidenzia l’ANCI che è, comunque, opportuno, esplicitare nell’atto di accertamento che lo stesso è escluso dal contraddittorio preventivo ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, legge 212/2000, in quanto atto automatizzato, sostanzialmente automatizzato o di pronta liquidazione.

Da ultimo l’ANCI rimarca l’importanza di recepire l’istituto in un atto di normazione comunale al fine di adattarlo alla particolare disciplina dei tributi comunali, nonché per prevenire contrasti interpretativi, fonte di contenzioso, oltre che per rendere più trasparente l’azione del Comune nella gestione del rapporto con i contribuenti.

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