Nel caso di una componente di reddito ad efficacia pluriennale, per la decadenza dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate si applica il termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato. I chiarimenti della Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25517/2023
In caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.
Questo è quanto hanno ribadito i giudici della suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 25517 del 31 agosto 2023.
Termini lunghi per l’accertamento dei costi pluriennali
La controversia attiene alla notifica di un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di costi indeducibili riferiti al periodo d’imposta 2013, contro cui la società accertata ha proposto ricorso, deducendo l’intervenuta decadenza dal potere impositivo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Il ricorso è stato accolto in entrambi i giudizi di merito e avverso la sentenza d’appello l’Amministrazione finanziaria ha interposto ricorso in cassazione. La parte erariale lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 43 DPR n. 600/73, contestando la decadenza del potere impositivo da parte dell’Ufficio.
Nello specifico la ricorrente critica l’argomentazione dei giudici di merito, i quali hanno ritenuto che l’autonomia di ciascun anno di imposta vada temperata quando la pretesa sorga da un fatto specifico, i cui effetti si ripercuotono in esercizi successivi, secondo l’intervento della Consulta n. 280/2005, ove si è ritenuto non conforme a Costituzione che il contribuente resti esposto per un periodo eccessivo al potere impositivo dell’Amministrazione finanziaria.
In altri termini, e per conseguenza, la CTR ha ritenuto che all’Ufficio sarebbe preclusa la ripresa a tassazione decorso il termine per la rettifica della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui detto costo è maturato ed iscritto per la prima volta a bilancio.
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo di ricorso e ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.
La questione al centro della controversia è stata risolta dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8500/2021. In particolare, riguardo ai componenti ad efficacia pluriennale, occorre guardare il termine di decadenza del singolo anno in cui il costo è stato portato a deduzione, non al termine decadenziale riferito al primo anno in cui il componente è comparso.
Detto in altri termini, l’autonomia d’imposta si regge nel potere di correzione e rettifica da parte del contribuente, che può intervenire anche dopo che sia scaduto il termine di decadenza del primo anno in cui compare la posta a deduzione.
Nello stesso senso il potere dell’Ufficio, vagliando di anno in anno i componenti pluriennali, è soggetto al medesimo termine decadenziale.
La specularità di potere di rettifica e di potestà impositiva è quindi il giusto bilanciamento del principio di capacità contributiva e di certezza dell’azione amministrativa.
Infatti, in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l’errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del DPR n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio.
La decisione assume un significato particolare alla luce della delega fiscale 2023 che di fatto tende a superare quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza a Sezioni Unite n. 8500 del 2021, sulla cui scia - come visto - si inserisce la sentenza in commento.
Infatti, nell’ambito della generale revisione dell’attività di accertamento, la legge delega per la riforma fiscale prevede che in relazione ai componenti reddituali a efficacia pluriennale (e alle perdite di esercizio), i termini di decadenza dell’accertamento decorrano dal periodo d’imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, vale a dire il periodo d’imposta in cui il componente è maturato ed è stato iscritto per la prima volta in bilancio.
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