Rappresentante legale delle associazioni: partendo dall'articolo 38 del codice civile un focus sulla responsabilità dei soggetti a cui è affidata la gestione e la rappresentanza dell'ente e sull'eventuale ruolo di altri associati.
Per un’analisi sulla responsabilità del rappresentante legale delle associazioni, è necessario, in primis, fare riferimento all’articolo 38 del codice civile, che introduce il concetto di responsabilità solidale e personale a concorrenza con l’ente delle persone che hanno agito in nome e per conto di esso.
L’assunto fa emergere che la figura del rappresentate legale dell’associazione non riconosciuta non è l’esclusiva entità a cui i terzi possono attribuire la responsabilità per eventuali azioni che hanno cagionato un danno.
“Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”. Questo è quanto si evince dal codice civile.
Il rappresentante legale dell’associazione non riconosciuta è colui al quale è affidata la gestione e la rappresentanza dell’ente, e ne è quindi il diretto responsabile nell’ambito del normale svolgimento dell’attività associativa,“per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune”.
Il primo comma dall’art. 38 del cc, ribadisce infatti la responsabilità posta in capo ai rappresentanti legali verso i terzi, e la possibilità di soddisfare le obbligazioni sorte attraverso il fondo comune dell’associazione non riconosciuta.
Responsabilità del rappresentante legale delle associazioni e responsabilità solidale dell’associato
L’assunto sopra richiamato con il quale è possibile delineare la responsabilità di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione solidalmente con la stessa, rende chiaro che tendenzialmente tale soggetto riveste la qualifica di rappresentante legale dell’ente, in quanto essa è la figura demandata alla gestione e all’amministrazione dell’organizzazione considerata.
Ma è bene sottolineare che la norma lascia a tale concetto una porzione di neutralità all’interno della quale possono ragionevolmente inserirsi associati che, pur non rivestendo la carica di rappresentante legale, si trovano a compiere un atto in nome e per conto dell’associazione sulla quale può verificarsi un’azione di responsabilità.
La natura della solidarietà che si lega al concetto di responsabilità stabilito dall’art. 38 cc assume una configurazione giuridica simile alla fideiussione.
La Corte di Cassazione si è pronunciata su questo punto con la sentenza n. 19486 del 10 settembre 2009, all’interno della quale ribadisce:
“la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cc, di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi.
Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa, con la conseguenza che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, ne consegue, altresì, che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.”
- Corte di Cassazione - Sentenza n. 19486 del 10-09-2009
- Scarica la sentenza numero 19486 del 10-09-2009 della Corte di Cassazione.
Sulla stregua di quanto esposto dalla Corte Costituzionale si rende necessario sottolineare alcuni concetti fondamentali, i quali si ramificano attraverso l’importanza posta sull’attività negoziale svolta dall’associato nei confronti dei terzi in nome e per conto dell’ente e la funzione a carattere accessorio che la sua responsabilità assume solidalmente con l’associazione.
L’associazione non riconosciuta e il fondo comune di cui essa è dotata restano i responsabili verso i terzi di eventuali azioni compiute, ma il rappresentante legale o colui che ha effettivamente intrapreso un’attività negoziale con il terzo assume una responsabilità non sussidiaria ma accessoria e solidale, la quale permette infatti al terzo di rivalersi direttamente verso colui che ha materialmente intrapreso l’azione senza far riferimento diretto al fondo comune dell’associazione.
Tale concettualità è sicuramente legata anche alla natura imperfetta dell’autonomia patrimoniale propria dell’associazione non riconosciuta, che non rende infatti estranei gli associati ad eventuali azioni di responsabilità, ma contribuisce invece ad ampliare la portata di tale azione, nel caso in cui un singolo associato abbia preso parte all’attività oggetto di responsabilità.
Responsabilità del rappresentante legale delle associazioni, allineata ad una fideiussione
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12473 del 17 giugno 2015 ha chiarito in merito alla qualificazione della responsabilità solidale che:
“colui che ha agito per essa (l’associazione) è inquadrabile fra quelle garanzie ex lege, assimilabili alla fideiussione. D’altro canto, la ratio della previsione di una responsabilità personale e solidale, in aggiunta a quella del fondo comune, delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente, con le esigenze di tutela dei creditori (che abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di dette persone), e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, ricollegandosi piuttosto ad una concreta ingerenza dell’agente nell’attività dell’ente.”
- Corte di Cassazione - Sentenza n. 12473 del 17-06-2015
- Scarica la sentenza numero 12473 del 17-06-2015 della Corte di Cassazione.
La suddetta sentenza vuole quindi sottolineare la non obbligatoria corrispondenza del rappresentate legale dell’associazione non riconosciuta, con il responsabile dell’azione lamentata dai terzi.
Sulla base, quindi, di questo principio è naturale richiedere che colui il quale “invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente”.
Sarà quindi il terzo cagionato che avrà l’onere di provare l’effettiva responsabilità del singolo associato nell’azione da esso portata in giudizio, in quanto non essendo per legge il rappresentante legale unico ed univoco responsabile solidale, non si può ammettere in principio un’eventuale esclusione di ulteriori responsabilità in capo ad altri soggetti, coloro che potenzialmente hanno effettivamente svolto l’attività negoziale.
È bene quindi distinguere la rappresentanza formale dell’ente svolta dal legale rappresentate e quella sostanziale, che si estingue nella conduzione dell’attività di negoziazione svolta dagli associati, sui quali può ricadere l’azione di responsabilità in solido con l’ente.
Responsabilità del rappresentante legale delle associazioni per i debiti d’imposta
La responsabilità per i debiti d’imposta contratti ex lege durante l’esistenza dell’associazione, è attribuita “solidalmente al soggetto che in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato” come stabilito dalla sentenza n. 12473 del 17 giugno 2015 della Corte di Cassazione, è anche vero però che in alcuni casi si possono avere situazioni di ingerenza, le quali richiamano all’implicito riferimento dell’aver “agito in nome e per conto dell’associazione” contenuto nell’art. 38 c.c.
Tale concetto ha l’intenzione quindi di circoscrivere la responsabilità del rappresentante legale relativamente al periodo durante il quale egli ha ricoperto tale carica.
Successivamente la Corte di Cassazione ha ribadito questa interpretazione con l’ordinanza n. 2169 del 29 gennaio 2018 nella quale asserisce che“per i debiti d’imposta, i quali non sorgono su base negoziale, ma “ex lege” al verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato”.
La responsabilità per le obbligazioni di qualsiasi natura sorte su base negoziale deve essere quindi attribuita all’associazione e solidalmente al soggetto che ha compiuto l’azione dalla quale esse sono derivate in nome e per conto dell’ente stesso, mentre per quanto riguarda le obbligazioni nate “ex lege” risponde solidalmente con l’associazione il rappresentante legale, in forza al momento in cui tali obbligazioni sono sorte.
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