Comunicazione delle erogazioni liberali ricevute da parte di alcuni enti no profit entro la scadenza del 16 marzo. I dettagli sull'obbligo nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2021.
Erogazioni liberali: comunicazione da parte degli enti no profit entro la scadenza del 16 marzo.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze numero 29 del 16 febbraio 2021 ha stabilito le regole alla base del nuovo adempimento obbligatorio per alcune tipologie di soggetti che operano nel Terzo Settore.
Il testo ha stabilito le modalità per comunicare i dati relativi alle somme percepite durante l’esercizio 2021 e a seguire.
L’obbligo ricorre solo in presenza di particolari requisiti.
Erogazioni liberali: i soggetti obbligati alla comunicazione entro il 16 marzo
Nell’art. 1 del decreto ministeriale del 3 febbraio 2021, sono stati ben specificati i soggetti interessati all’esecuzione di tale comunicazione, in particolare si parla di:
- ONLUS di cui all’art. 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- APS di cui all’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- le fondazioni;
- le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica.
Tali soggetti hanno la possibilità di effettuare la specifica comunicazione all’Agenzia delle Entrate relativa alle erogazioni liberali.
L’obbligo subentra nel caso in cui si verifichino alcune condizioni.
I soggetti sopracitati sono obbligati a presentare la comunicazione per le erogazioni liberali se:
- sono state effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante;
- la comunicazione dovrà essere fatta a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2021, se dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro;
- la comunicazione dovrà essere fatta a partire dai dati relativi all’anno d’imposta 2022, se dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.
Nel caso in cui l’ente no profit considerato contabilmente riesca a mantenersi all’interno dei sopra citati margini non sarà obbligato ad effettuare la comunicazione delle erogazioni liberali, in caso contrario dovrà effettuarla entro il periodo previsto dalla normativa a pena sanzioni.
Erogazioni liberali, comunicazione entro la scadenza del 16 marzo: modalità di trasmissione
I soggetti che superano i limiti sopra esposti saranno quindi obbligati ad effettuare tale adempimento entro il 16 marzo dell’anno successivo, così come specificato all’interno del decreto “entro il termine previsto per la comunicazione dei dati relativi agli oneri e alle spese di cui all’art. 78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre”.
Il decreto ministeriale del 3 febbraio 2021 ha previsto che all’interno della comunicazione dovranno essere indicati “i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti”.
Inoltre dovrà essere comunicato l’ammontare delle erogazioni liberali restituite nell’anno precedente, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è effettuata la restituzione e dell’anno nel quale è stata ricevuta l’erogazione rimborsate.
Chiaramente in accordo con quanto previsto dalla normativa sulla detraibilità delle spese sostenute, saranno oggetto di comunicazione soltanto i dati relativi a oneri sostenuti tramite banca, ufficio postale o altri strumenti di pagamento tracciabili.
Regime transitorio e applicazione dell’obbligo
Il decreto ministeriale del 3 febbraio 2021 comprendeva tra i soggetti obbligati le nuove figure ETS, attualmente sempre avvolte da un regime opaco e transitorio, ed al fine di poter completare la previsione il legislatore ha pensato anche ad una postilla integrativa ad inclusione anche delle categorie associative esistenti prima della riforma.
Il legislatore ha difatti ampliato tale onere anche nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Alla luce di quanto previsto dall’art. 104 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l’onere relativo alla comunicazione delle erogazioni liberali dovrà essere rispettato dalle ONLUS, APS e ODV iscritte nei registri fondamentali esistenti pre-riforma, fino al periodo d’imposta nel corso del quale interverrà l’autorizzazione della Commissione europea di cui all’ art. 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e, comunque, fino al periodo di imposta di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, momento a partire dal quale cesserà il regime transitorio e potranno essere applicate le disposizioni previste dall’art. 83 dello stesso decreto legislativo n. 117.
Agenzia delle entrate: faq, dubbi e chiarimenti sulla comunicazione delle erogazioni liberali
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato sul sito istituzionale alcune domande che gli utenti hanno in modo più frequente sottoposto ai funzionari dell’ente, al fine di poter chiarire diversi aspetti a tutti gli operatori del settore.
I chiarimenti riguardano i seguenti ambiti:
- quali dati delle erogazioni ricevute sono oggetto di comunicazione;
- esercizio del diritto di opposizione;
- richieste di rimborso da parte del donante.
Per avere un quadro più completo della normativa, quindi è possibile consultare le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate sul portale istituzionale.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Erogazioni liberali: comunicazione entro la scadenza del 16 marzo