Qual è la differenza tra associazioni riconosciute e non riconosciute? Gli elementi distintivi sono l'ampiezza della responsabilità attribuibile ai singoli associati ed il tipo di autonomia patrimoniale che vige nei rapporti tra l'ente ed i terzi, con il quale lo stesso intrattiene rapporti di negoziazione. Valutazioni da fare caso per caso, procedura da seguire e documenti da preparare.
Associazioni riconosciute e non riconosciute, qual è la differenza? Ci sono alcuni elementi chiave per individuarle: l’ampiezza della responsabilità attribuibile ai soci e l’autonomia patrimoniale che vige nei rapporti tra l’ente e i terzi.
Una panoramica sul tema: dalle valutazioni da fare prima di decidere se richiedere la personalità giuridica di un’associazione alla procedura da seguire.
Nel contesto associativo italiano prevalgono le associazioni non riconosciute, che pur non avendo una chiara separazione tra il patrimonio dell’ente e quello degli associati, sono sottoposte a meno adempimenti burocratici.
A dispetto di una quasi completa assenza di imposizioni dal punto di vista legislativo, per questa categoria di enti è stato possibile conoscere un periodo di forte crescita all’interno del tessuto economico sociale nazionale.
Che l’associazione sia riconosciuta o meno è frutto dell’accordo e dell’intesa dei singoli associati, i quali si uniscono al fine di raggiungere uno scopo comune per il perseguimento di un’utilità sociale.
La tipologia di associazione attraverso la quale si vuole raggiungere un determinato obiettivo dovrà essere ben ponderata e percorsa sulla base delle risorse di cui si dispone.
Le associazioni riconosciute: definizione
L’associazione si definisce riconosciuta quando possiede personalità giuridica.
L’iter burocratico da seguire per costituire questo tipo di associazione è sicuramente più complesso ed oneroso rispetto a quello necessario per un’associazione non riconosciuta ma, come è stato previamente esposto, ognuna delle categorie qui descritte ha una sua specifica funzionalità, che si esplica nell’attività che si intende implementare attraverso di essa.
Le persone giuridiche quindi “le società, le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione” sono disciplinate dall’articolo 25 della legge 218 del 1995.
È pacifico, quindi, asserire che al fine di poter ottenere la personalità giuridica l’associazione deve sottostare a delle particolari normative imposte dal legislatore ed adempiere a formalità costitutive e gestionali, le quali invece non sono richieste alle associazioni non riconosciute.
Le associazioni riconosciute: procedure per la costituzione
La personalità giuridica dell’associazione riconosciuta le permette di godere di un’autonomia patrimoniale perfetta.
Uno dei più grandi privilegi quindi di cui possono beneficiare gli associati e gli amministratori in termini di responsabilità è la completa scissione del patrimonio dell’ente da quello dei singoli associati, che impone ai terzi di rivalersi unicamente sul patrimonio dell’organizzazione al fine di poter far valere i loro eventuali diritti a fronte di un’azione di responsabilità.
L’ente a garanzia della solvibilità futura nei confronti dei terzi con i quali intrattiene rapporti dovrà infatti in sede di costituzione e richiesta del riconoscimento della personalità giuridica, destinare una parte del suo patrimonio alla soddisfazione di tale entità, donando così all’associazione piena autonomia.
Il primo passo da compiere è sicuramente quello dell’effettiva costituzione dell’associazione, che in questo caso dovrà essere obbligatoriamente compiuto come stabilito dall’art. 14 del codice civile “le associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico”. Tale tipologia di ente richiede infatti non solo la forma scritta dell’atto costitutivo e dello statuto, ma la loro redazione in forma di atto pubblico, alla presenza del notaio.
Lo statuto dovrà poi essere registrato presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate e successivamente sarà possibile procedere con la richiesta dell’ottenimento della personalità giuridica.
Il riconoscimento della personalità giuridica
L’associazione neo costituita che avesse l’intenzione di fare domanda per il riconoscimento della personalità giuridica dovrà rivolgersi alla Prefettura della provincia ove l’ente ha sede.
La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’ente, unico soggetto legittimato a presentare tale richiesta, alla quale dovrà allegare i seguenti documenti:
- due copie, di cui una autentica, dell’ atto costitutivo e dello Statuto , redatti per atto pubblico;
- una relazione illustrativa sull’attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente;
- una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da una perizia giurata di parte qualora l’ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l’esistenza, in capo all’ente stesso, di un patrimonio mobiliare;
- copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell’ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;
- elenco dei componenti gli organi direttivi dell’ente ed indicazione del numero dei soci (nel caso si tratti di associazione), sottoscritto dal legale rappresentante.
Tale documentazione dovrà essere quindi inoltrata, sulla base dell’ex art. 1 comma 2 del D.P.R. n. 361/2000 alla sede della Prefettura.
L’ufficio prefettizio al quale giunge la pratica svolgerà alcuni controlli, relativi allo scopo che l’associazione intende perseguire e alla sussistenza e rispetto degli obblighi formali e sostanziali imposti per la formazione di tale tipologia di ente.
L’intero iter ha un’ampiezza temporale di evasione massimo di 120 giorni, entro i quali il prefetto deve restituire una risposta di accoglimento o di eventuale rigetto all’ente, e fornire adeguate motivazioni nel secondo caso. Durante tale periodo l’ente ha la possibilità, secondo l’ ex articolo 1 comma 6 del sopra citato DPR di depositare ulteriori documenti e memorie non al più tardi di 30 giorni dopo tale scadenza, nel caso in cui il Prefetto abbia richiesto tale integrazione.
Alcune particolari tipologie di enti richiedono organi esterni di vigilanza quali ad esempio il Ministero per le attività culturali o il Ministero per lo sviluppo economico, ed al fine di portare a termine il processo di attribuzione della personalità giuridica, il Prefetto deve prima ottenere il parere da tali organi, i quali devono fornire risposta entro sessanta giorni dalla richiesta.
In mancanza, il Prefetto come previsto dall’ex art. 1 comma 7 del D.P.R 361/2000 provvede nell’ordinario termine di centoventi giorni ad ufficializzare l’iscrizione o meno dell’ente nel registro delle persone giuridiche da lui stesso tenuto.
Bisogna ricordare che sarà poi successiva responsabilità dell’ente, comunicare ogni eventuale variazione che dovesse essere effettuata nello statuto od atto costitutivo, alla Prefettura pena la cancellazione dell’associazione dal registro.
Le associazioni non riconosciute
Le associazioni che non possiedono la personalità giuridica sono disciplinate dall’art. 36 codice civile e ss.
La costituzione di un’associazione non riconosciuta non impone particolari obblighi formali, è difatti possibile ancora oggi elaborare l’atto costitutivo e lo statuto in mera forma verbale, in quanto “l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”.
L’atto costitutivo e lo statuto possono assumere anche in questo caso la forma scritta, in scrittura privata autenticata e possono essere oggetto di registrazione presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia necessario l’ottenimento del codice fiscale.
La mancanza di personalità giuridica comporta per l’associazione non riconosciuta un’autonomia patrimoniale imperfetta e quindi una non completa divisione del patrimonio dell’ente da quello dei singoli associati, legata ad una maggior percentuale di rischio che decide in questo caso di assumersi il socio al momento del suo ingresso nell’associazione.
Il terzo con il quale un associato abbia intrapreso una attività di negoziazione potrà rivalersi infatti per le obbligazioni nate sia sul patrimonio dell’associazione che su quello di coloro che hanno materialmente compiuto l’azione stessa.
La scelta che il singolo è chiamato a compiere tra le due categorie di associazioni deve essere ben contestualizzata sulla base delle specifiche norme che la legge impone per il compimento dell’oggetto sociale utilizzando uno o l’altro modello, analizzando quindi la dotazione di risorse umane ed economiche di cui si dispone e l’assetto organizzativo e gestionale che si intende implementare.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Associazioni riconosciute e non riconosciute: qual è la differenza?