Il codice del terzo settore ha previsto due distinte metodologie di gestioni contabili per gli enti non commerciali appartenenti al RUNTS. Determinante l'applicazione del regime forfettario previsto dall'art. 86.
Gli enti non commerciali facenti parte del terzo settore, al rispetto di determinati requisiti, possono beneficiare del regime fiscale di tipo forfettario previsto dall’art. 80 e, nella sua specifica accezione delineata per le ODV e le APS, dall’art. 86.
La gestione contabile degli enti non commerciali appartenenti al terzo settore deve essere difatti analizzata sulla base delle tipologie di regimi fiscali ai quali le associazioni sono assoggettate.
Esistono difatti nella pratica tre tipologie di regimi forfettari e un altro regime alternativo ad essi, di cui l’ente del terzo settore può usufruire per incanalare il proprio trattamento fiscale.
Si parla di regime forfettario per gli enti del terzo settore non commerciali disciplinato dall’art. 80 del CTS, di regime forfettario per le ODV e di regime forfettario per le APS, ed al di fuori di essi esiste sempre la possibilità di usufruire della contabilità semplificata.
Le scritture contabili per gli ETS: esclusi dal regime forfettario
La tipologia di scritture contabili che gli enti del terzo settore sono chiamati a redigere e conservare dipende da differenti parametri, il primo tra tutti è l’ammontare dei ricavi percepiti dall’ente.
L’art. 13 del d.lgs 117/2017 al comma 2 prevede difatti che “il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”.
Questa è una delle prime semplificazioni di cui gli enti del terzo settore possono beneficiare.
Ulteriormente a tale previsione è difatti possibile, per gli enti che possiedono i requisiti per usufruire del regime forfettario, evitare completamente la redazione delle scritture contabili, come riepilogato anche dal comma 5 dell’art. 87 del CTS.
Le agevolazioni previste per i regimi forfettari saranno oggetto di specifica analisi, in questa sede è opportuno evidenziare invece quali sono i documenti contabili che gli ETS non commerciali sono tenuti a redigere, nel caso in cui non possano beneficiare di particolari regimi o i ricavi percepiti siano al di sopra della soglia stabilita dal comma 2 dell’art. 13 d.lgs 117/2017 sopracitata.
Il combinato disposto tra l’art. 13 e l’art. 87 del d.lgs 117/2017 delinea perfettamente l’ampiezza degli obblighi contabili in capo agli enti del terzo settore, in particolare l’art. 87 prevede:
"in relazione all’attività complessivamente svolta, gli enti del terzo settore devono redigere scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione, e rappresentare adeguatamente nel bilancio distintamente le attività indicate all’articolo 6 da quelle di cui all’articolo 5, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione per un periodo non inferiore quello indicato dall’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".
Da questo è possibile desumere che gli enti del terzo settore devono:
- redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- redigere il bilancio in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore;
- tenere distinte le attività esercitate di interesse generale previste dall’art. 5 da quelle complementari alle prime esposte dall’art. 6;
- conservare le scritture e la relativa documentazione secondo quanto previsto dall’art. 22 del D.P.R. 600/73.
Gli enti del terzo settore che invece esercitano “la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale” come previsto dall’art. 13 del d.lgs 117/2017 devono tenere seguenti scritture contabili:
- libro giornale;
- il libro degli inventari;
- le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Come previsto dall’art. 2214 del codice civile.
Gli enti che svolgono principalmente attività in forma di impresa commerciale dovranno inoltre “redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti quindi composto da dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, o seguendo quanto previso dall’art. 2435-bis bilancio in forma abbreviata o dall’art. 2435-ter del codice civile per le microimprese”, come previsto dal comma 5 dell’art. 13 del d.lgs 117/2017.
Gli enti non commerciali dovranno inoltre documentare in modo analitico, attraverso l’operato dell’organo di amministrazione, “il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6”, quindi delle attività complementari a quelle esercitate ai sensi dell’art. 5 del d.lgs 117/2017 di “interesse generale”, completando a seconda dei casi o la relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il deposito del bilancio, per gli enti del terzo settore ai quali è richiesta la sua redazione dovrà essere fatto al registro delle imprese nel caso in cui l’ente risultasse iscritto su tale portale o in alternativa al Registro Unico Nazionale del Terzo settore.
Preme, infine, sottolineare che sugli enti del terzo settore che esercitano sia attività di natura non commerciale che commerciale, grava l’obbligo di dover tenere una contabilità separata per le due distinte attività esercitate, ai sensi del comma 4 dell’art. 87 del d.lgs 117/2017.
Le scritture contabili obbligatorie nel regime forfettario
Gli enti del terzo settore che applicano il regime forfettario di cui all’art. 86, così come specificato dall’art. 87 del CTS, possono usufruire di notevoli semplificazioni dal punto di vista della redazione e della tenuta delle scritture contabili.
La norma specifica infatti che solo gli enti assoggettati al regime forfettario previsto dall’art. 86 possono essere esonerati dalla disciplina dettata dagli art. 13 e 87 del d.lgs 117/2017.
Le ODV e le APS che rispettano i requisiti imposti dall’art. 86 del d.lgs 117/2017 sono quindi esonerate dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 86 del d.lgs 117/2017 le ODV e le APS mantengono comunque l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità definite dal D.P.R 322/98.
Gli enti non commerciali del terzo settore che si avvalgono del regime forfettario stabilito dall’art. 80 del d.lgs 117/2017, escluse le ODV e le APS, seguono invece quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del d.lgs 117/2017.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Enti del terzo settore: libri e scritture contabili