Le diverse tipologie di associazioni esistenti

Cristina Cherubini - Associazioni

Riforma del Terzo Settore: come cambia il mondo delle associazioni con le ultime novità legislative? Facciamo il punto con un focus dedicato alle diverse tipologie di associazioni previste dalla normativa vigente.

Le diverse tipologie di associazioni esistenti

Quali sono le diverse tipologie di associazioni esistenti? La più nota è sicuramente l’associazione culturale, ma non è l’unica. Con la riforma ETS, Enti del Terzo Settore, le organizzazioni stanno cambiando pelle ed entro il 31 ottobre 2020 si trovano ad adeguare i loro statuti ai nuovi assetti.

Ma partiamo dall’origine. “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale”. Su questo principio fondamentale sancito dall’articolo 18 della Costituzione sono nate molte categorie associative diversificate in base alla natura del fine che intendo perseguire e alla modalità di strutturazione interna delle risorse umane e della gestione condotta.

Con la riforma ETS per le diverse tipologie di associazioni, culturali e non solo, si è aperto un momento di transizione tra il tradizionale schema seguito dalle organizzazioni e il nuovo sistema che sarà implementato a seguito dell’effettiva entrata in vigore del Registro Unico del Terzo Settore.

Si rende opportuno, quindi, scindere due situazioni temporali ben distinte e fare chiarezza attraverso un excursus storico per uno sguardo completo al panorama associativo italiano.

Si ripercorrono i modelli associativi costituiti nel passato fino ad arrivare a quelli che dovranno adeguarsi alla riforma, soffermandoci infine sulla possibilità data ad alcuni enti di adattarsi alle novità senza però entrare a far parte di tale registro.

Informazione Fiscale sta dedicando una serie di approfondimenti video al tema della riforma del Terzo Settore, ecco il primo approfondimento a firma di Cristina Cherubini e Rosy D’Elia:

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Tipologie di associazioni, quelle esistenti prima della riforma ETS

Nel corso degli anni, rinnovate e mutate esigenze di natura sociale hanno portato il legislatore a normare particolari tipologie di enti no profit, plasmandone i confini al fine di poter incontrare le esigenze delle diverse associazioni italiane.

La tipologia associativa più diffusa resta quella di tipo “generico” disciplinata dall’art. 36 del codice civile, anche detta “culturale”, questa infatti nasce per permettere lo sviluppo delle attività di natura artistica e di promozione della cultura all’interno della società.

In essa possono essere raccolte la maggioranza delle iniziative di sviluppo sociale che vengono intraprese all’interno delle comunità, spaziando da spettacoli teatrali, ad esposizioni pittoriche, concerti per la collettività e molto altro ancora.

Successivamente con il decreto legislativo 266/1991 e con il DL 398/1991 il legislatore ha dato vita a due altri tipi di enti estremamente capillarizzate sul territorio:

  • associazione di volontariato;
  • associazione sportiva dilettantistica.

La prima ha l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura dell’essere volontario, e coordinare persone intenzionate a donare il loro tempo libero per aiutare la collettività, per quanto riguarda invece le ASD è necessario compiere un ulteriore approfondimento.

Le associazione sportive dilettantistiche svolgono infatti un’attività estremamente settoriale, non sono simili alle altre associazioni di cui fino ad ora abbiamo trattato, e per questa ragione possiedono anche un trattamento differenziato a livello fiscale, grazie al quale avranno maggiore marginalità di scelta nel momento in cui il panorama no profit sarà costretto a decidere se trasmigrare o meno nel nuovo registro ETS.

Le ASD hanno tendenzialmente il fine di promuovere nella società la pratica di una disciplina motoria di tipo ludico o dilettantistico, ed intervenire nelle situazioni di svantaggio economico per fornire a tutti le stesse occasioni di praticare uno sport a livello non professionale, ed in ordine a poter raggiungere tale obiettivo posso essere affiliate anche al CONI.

L’art. 10 del d.lgs 460/1997 ha, poi, introdotto le condizioni che le associazioni dovevano rispettare per poter ottenere una nuova qualifica, detta ONLUS, non si trattava di un nuovo soggetto giuridico, ma di una nuova codificazione che permetteva agli enti no profit che possedevano le caratteristiche per accedervi di ottenere particolari benefici dal punto di vista fiscale.

Erano infatti potenziali ONLUS:

  • le associazioni riconosciute e non riconosciute;
  • i comitati;
  • le fondazioni;
  • le società cooperative;
  • gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica;
  • la chiesa cattolica.

E potevano quindi analizzare le condizioni imposte dall’articolo sopracitato ed eventualmente decidere di fare domanda per l’attribuzione di tale qualifica.

Parlando invece della situazione odierna, la riforma del terzo settore ha completamente abrogato la disciplina delle organizzazioni non lucrative ad utilità sociale, imponendo quindi l’eventuale adeguamento statutario delle associazioni ad oggi così qualificate per valutare il loro ingresso nel RUNTS, o in caso contrario decretare la loro estinzione insieme alla qualifica stessa.

Il decreto legislativo 383/2000 ha poi invece delineato i confini dell’associazione di promozione sociale, la quale nasce al fine di poter contribuire allo sviluppo della comunità, organizzando per la stessa e per i suoi abitanti iniziative volte a raggiungere tale scopo.

Diverse tipologie di associazioni esistenti: gli enti che sopravvivranno dopo la riforma ETS

La riforma del terzo settore ha delineato un nuovo scenario del comparto associativo italiano, eliminando molte forme tradizionali di enti non lucrativi a noi noti, e modificando gli altri.

Nell’art. 4 del d.lgs 117/2017 si legge:

“Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato,le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.”

Ne restano invece esclusi, come disciplinato dall’art. 4 comma 2:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165;
  • le formazioni e le associazioni politiche;
  • i sindacati;
  • le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche;
  • le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’articolo 32, comma 4.

Quanto sopra esposto descrive la nuova composizione del panorama associativo, e delinea quindi il futuro delle diverse tipologie di associazioni che caratterizzano il territorio nazionale.

Sicuramente le figure cardine che guideranno il nuovo asset del sistema associativo post riforma saranno le APS, associazione di promozione sociale, e le ODV , organizzazioni di volontariato, unitamente agli altri enti specificati nell’art.4 del d.lgs 117/2017 e tutte le associazioni che non saranno in grado di rinnovare la loro configurazione allineandola con una di quelle previste dal nuovo codice dovranno compiere scelte in alcuni casi radicali.

Sarà loro chiesto infatti di modificare in parte la loro ragion d’esistere e di azione oppure di perdere ogni beneficio fiscale fino a quel momento loro spettante di diritto.

Come cambia il panorama associativo? L’esempio di un’associazione culturale post riforma ETS

Un esempio concreto della problematica adattiva delle associazioni, e conseguentemente anche decisionale a carico dei loro fondatori, è quello legato alla tipologia associativa più diffusa, quella generica o anche detta culturale.

Per tale formazione non è infatti prevista una struttura idonea all’interno del nuovo codice ETS, che non immagina quindi un futuro per l’esistenza della stessa.

Le associazioni di tipo culturale si trovano quindi di fronte ad un bivio che si dirama tra molteplici possibilità, non troppo convenienti, in quanto essa potrà decidere di entrare a far parte del mondo del terzo settore o come ente ETS generico, o modificando la propria mission in parte trasformandosi in APS o in impresa sociale.

La prima possibilità quella legata alla facoltà di fare domanda per l’iscrizione al RUNTS, ma senza appartenere ad una delle specifiche formulazioni associative da esso promosse, rende l’ente completamente privo di qualsiasi vantaggio fiscale, obbligandolo quindi a rispettare le norme ed i limiti più stretti rispetto a quanto precedentemente richiesto dal legislatore nella fase pre riforma, ma senza apparenti benefici.

L’ipotesi invece di lanciarsi nel mondo ETS tentando di adattare la sua organizzazione ed i suoi obiettivi a quelli perseguibili da una APS o da una impresa sociale, così come disciplinata dal decreto legislativo 112/2017, sembra andare contro al motivo profondo di esistenza stessa dell’associazione, che potrebbe in questo modo perdere la sua mission, fondamentale per la conduzione della funzionalità sociale per la quale era stata in origine creata.

In ultimo invece l’associazione culturale potrebbe decidere di non entrare nel mondo ETS, mantenendo a livello fiscale la codificazione di ente non commerciale, ed essendo quindi normato dal testo unico delle imposte sui redditi e da quanto scritto nel codice civile.

Nel momento in cui si manifesta la volontà di costituire un’organizzazione che abbia come scopo il perseguimento di un’utilità sociale, è opportuno quindi effettuare una valutazione ben ponderata, riguardante sia la tipologia di attività che si intende realizzare, ma anche il concetto di utilità che si vuole perseguire e la struttura più efficiente che ci possa aiutare a raggiungere il risultato.

Ad oggi, inoltre, momento transitorio e peculiare per tale universo, sarà anche necessario analizzare gli effetti di un potenziale passaggio al terzo settore sull’associazione costituita e valutare se l’organizzazione delle risorse, così come è stata creata, sarà in grado di far fronte alle modifiche che dovranno essere apportate.

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