Cosa sono le ONLUS? La definizione e il significato della qualifica fiscale, ormai eliminata dalla Riforma del Terzo settore.
Cosa sono le Onlus? La risposta e la definizione è da rintracciare nella normativa di riferimento: il D.lgs. 460/1997, che però va riletta alla luce della Riforma del Terzo Settore.
L’ultimo intervento elimina tale qualifica e prevede che le organizzazioni adeguino i propri statuti assumendo una nuova forma in linea con le novità introdotte.
ONLUS è un acronimo che è il risultato dell’abbreviazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale.
La denominazione di ONLUS per le organizzazioni è stata garanzia di agevolazioni fiscali, ma ottenerla è stato possibile solo rispettando i requisiti imposti dalla legislazione in materia.
In linea generale la definizione ONLUS ha caratterizzato le organizzazioni che esercitano delle attività di particolare rilevanza sociale.
Cosa sono le ONLUS? Requisiti, definizione e normativa
È possibile rintracciare la definizione di ONLUS già nella stessa parola che, in quanto acronimo, ha come significato “Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”. Senza addentrarci nella normativa, è chiaro tra i requisiti previsti per le ONLUS, in testa c’è quello di perseguire finalità solidaristiche e di rilevanza sociale.
Al fine di fornire una definizione dettagliata su cosa sono le Onlus, la legislazione in materia ha specificato gli ambiti all’interno dei quali era possibile acquisirne il riconoscimento. La normativa sui loro requisiti ha assunto un significato di rilievo anche in vista del riconoscimento di particolari agevolazioni fiscali per Onlus.
La normativa sui requisiti per le organizzazioni non lucrative è contenuta all’art.10 del [https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/97460dl.htm].
Le attività svolte dalle ONLUS riguardano i seguenti ambiti:
- assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria;
- beneficenza;
- istruzione o formazione;
- sport dilettantistico;
- tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico (L. 1089/1939, comprese le biblioteche e i beni del D.P.R. 1409/1963);
- tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 7, D.lgs. 22/1997);
- promozione della cultura e dell’arte;
- tutela dei diritti civili;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Tra i requisiti richiesti per poter rientrare all’interno della definizione di Onlus il perseguimenti di fini di solidarietà sociale, il divieto di distribuire utili, l’obbligo di utilizzare nella denominazione la dicitura Onlus o organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
In ogni caso, dal enti pubblici, società commerciali (ad esclusione delle cooperative), enti confederati (L. 218/1990), partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di datori di lavoro, associazioni di categoria non possono rientrare nel campo di definizione della ONLUS.
C’è da specificare che la Riforma del Terzo Settore, però, ha eliminato questa particolare tipologia di soggetto e ha richiesto alle organizzazioni iscritte all’anagrafe delle ONLUS di adeguare lo statuto scegliendo una delle tre opzioni possibili:
- ODV, organizzazione di volontariato;
- APS, associazione di promozione sociale;
- altro ente tra quelli previsti dall’articolo 4 del dlgs 117/2017.
Cosa sono le Onlus? Anagrafe e Onlus di diritto
La normativa sulle Onlus indicava due procedure differenti per poter essere considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale. La prima era quella di richiedere l’iscrizione all’Anagrafe delle Onlus previo il rispetto dei requisiti imposti dalla normativa.
Per poter iscriversi all’anagrafe delle organizzazioni non lucrative occorreva inviare una richiesta all’Agenzia delle Entrate.
Mentre si prevedevano anche le Onlus di diritto, quelle che potevano essere considerate tali anche senza fare richiesta di iscrizione all’anagrafe. Le organizzazioni rientranti in questa tipologia infatti sono state ricomprese, in virtù del loro requisiti, automaticamente nella definizione di ONLUS.
Sono state considerate organizzazioni non lucrative di diritto, secondo la normativa vigente, i seguenti soggetti:
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti regionali e provinciali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali (D.M. 25/5/1995);
- Ong riconosciute idonee (L. 49/1987);
- cooperative sociali iscritte nella “sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (L. 381/1991);
- consorzi costituiti interamente da cooperative sociali.
Cosa sono le Onlus? Agevolazioni fiscali
Essere una ONLUS negli anni ha garantito la possibilità di fruire di specifiche agevolazioni fiscali. Le facilitazioni discendono direttamente dalla definizione, che le vede come organizzazioni senza fini di lucro e che, quindi, sono meritevoli di particolare tutela.
Diverse le agevolazioni fiscali per le ONLUS: le attività istituzionali non sono considerate commerciali e non richiedono ricevuta o scontrino ai fini IVA, non formano reddito i fondi raccolti durante manifestazioni occasionali, non concorrono alla base imponibile i proventi derivanti dall’esercizio di attività connesse o le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di contributo.
Con la Riforma del Terzo Settore, le ONLUS si trovano a dover scegliere eventualmente una nuova denominazione e l’ingresso nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, RUNTS.
Da sottolineare un aspetto: se si perde la qualifica di ONLUS per l’attuazione del nuovo Codice e non si sceglie di entrare a far parte del RUNTS, non si estingue l’associazione a cui fa riferimento la qualifica fiscale, ma sorgono per l’ente nuovi obblighi patrimoniali.
Attualmente si è in una fase di passaggio e si attende l’effettiva costituzione del RUNTS per poter conoscere praticamente come applicare la normativa fiscale ed economica.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cosa sono le ONLUS?