Trust, comunicazione titolare effettivo solo per gli opachi soggetti ad IRES

Emiliano Marvulli - Diritto societario

La comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese spetta esclusivamente ai trust opachi assoggettati ad IRES. Questa la conclusione di Feder Fiduciarie, che spiega il funzionamento sul diritto di accesso al registro dei titolari effettivi e individua i requisiti dei trust obbligati

Trust, comunicazione titolare effettivo solo per gli opachi soggetti ad IRES

La comunicazione dei titolari effettivi al Registro delle imprese da parte dei trust è dovuta esclusivamente dai Trust assoggettati ad IRES “qualificabili come opachi, con esclusione dei trust che si configurino come trasparenti, a cui consegua la tassazione direttamente in capo ai beneficiari”.

Sono queste le inedite conclusioni a cui è giunta Feder Fiduciarie, il Sindacato Nazionale delle Fiduciarie professionali italiane vigilate, nel documento contenente le Linee Guida sui criteri di funzionamento e sul diritto di accesso al registro dei titolari effettivi in Italia, riguardo in particolare all’individuazione del campo di applicazione dell’obbligo di comunicazione da parte di trust e istituti giuridici affini.

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Obbligo di comunicazione al Registro imprese per i trust opachi: la conclusione di Feder Fiduciarie

La fonte normativa dell’obbligo risiede nell’art. 21 del D.Lgs. 231/2007, che prevede che le imprese dotate di personalità giuridica, le persone giuridiche private (tenute all’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361) nonché i trust “produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali” e gli istituti giuridici affini comunichino le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione nelle apposite sezioni.

Prima di giungere alla conclusione sull’individuazione dei trust obbligati, l’associazione fornisce alcune precisazioni sull’ambito soggettivo, precisando che:

  • per trust “residenti” bisogna intendere soltanto quelli che hanno come trustee un soggetto fiscalmente residente in Italia;
  • per istituti giuridici “affini” al trust si devono intendere quelli che presentano “notevoli affinità in termini di funzione o assetto” alla luce della Relazione COM(2020) 560 del 16/09/2020 della Commissione Europea al Parlamento Europeo ed al Consiglio in quanto, sebbene “la separazione tra titolarità giuridica ed effettiva non” sia “necessariamente tanto marcata quanto lo è nei trust” “creano tuttavia un legame fiduciario che può essere assimilato a quello istituito in un trust”.

L’associazione declina, poi, il requisito della produzione di effetti fiscali in Italia, rilevante per far sorgere l’obbligo di comunicazione al registro, con la soggettività passiva ai fini IRES, affermando che la regola riguarda i trust:

“qualificabili come opachi, con esclusione dei trust che si configurino come trasparenti, a cui consegua la tassazione direttamente in capo ai beneficiari.”

La Feder Fiduciarie ritiene, in via altrettanto interpretativa, che il requisito debba considerarsi soddisfatto “soltanto qualora il Trust sia effettivamente tenuto al versamento di imposte”, con la conseguenza che:

“un Trust, anche se opaco, che non è tenuto a versare imposte sui redditi in quanto non ne possiede, non sarà tenuto all’adempimento, in quanto non può considerarsi produttivo di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali.”

Il documento individua anche gli istituti affini al trust che dovrebbero rispettare l’adempimento, ossia i negozi fiduciari (di fiducia romanistica) e i contratti di affidamento fiduciario.

Resterebbero pertanto esclusi i mandati di mera amministrazione fiduciaria di “stampo germanistico”, che si sostanziano in un mandato senza rappresentanza che comporta solo la legittimazione in capo al fiduciario di compiere atti giuridici per conto del fiduciante, che è e rimane sempre l’effettivo proprietario.

Dal lato procedurale il documento precisa che le informazioni relative alla titolarità effettiva devono essere comunicate:

  • a cura del fiduciario o dei fiduciari (in sostanza a cura del Trustee in caso di Trust);
  • da parte di altra persona per conto del fiduciario o della persona che esercita diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini.

L’adempimento dovrà essere assolto esclusivamente per via telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della relativa conservazione.

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo è punita ai sensi dell’articolo 2630 del codice civile, quindi con una sanzione pecuniaria amministrativa da 103 euro a 1.032 euro.

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