In caso di società a ristretta base societaria l'onere probatorio si sposta sul socio: a chiarirlo è la Corte di Cassazione che nella Sentenza n. 13524/2023 si esprime su un caso pratico
Il “fatto noto” alla base della presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi accertati in capo alla società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale.
Al fine del superamento della presunzione, è necessario che il socio contesti lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l’autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo.
Questo ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13524/2023.
Società a ristretta base societaria sotto la lente di ingrandimento della Corte di Cassazione
La causa vede protagonisti una società a ristretta base societaria e i suoi due soci, avverso cui l’amministrazione finanziaria aveva notificato una serie di avvisi di accertamento, da un lato, per il recupero a tassazione delle maggiori imposte dirette in capo alla società e, dall’altro, per l’IRPEF connessa al maggior reddito di partecipazione attribuito ai soci.
In particolare, trattandosi di società di capitali a ristretta base azionaria, l’Ufficio applicava la c.d. presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci, così recuperando ad imposizione anche il maggior reddito conseguito dai soci ultimi della società accertata.
Per quanto qui di interesse, l’Ufficio aveva accertato un maggior reddito imponibile in capo alla società conseguente alle indagini finanziarie sui conti correnti dell’ente, avendo considerato come ricavi della società sia i prelevamenti che i versamenti.
Il giudizio è giunto in cassazione, laddove i contribuenti hanno lamentato l’erroneità della sentenza nella parte in cui la C.t.r. ha applicato la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio senza appurare preventivamente la ristrettezza effettiva della compagine societaria, anche al netto delle prove fornite in sede di merito.
Sul punto la Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo dei ricorrenti e ha rigettato il ricorso.
Società a ristretta base societaria: al socio l’onere probatorio, la posizione della Corte di Cassazione
Nella controversia in commento i giudici discutono sulla legittimità della presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati dalla società a ristretta base societaria.
Sul punto la Corte di legittimità ha più volte ribadito che, perché tale presunzione possa operare, occorre pur sempre che la ristrettissima base sociale o familiare, cioè il fatto noto alla base della presunzione, abbia costituito oggetto di uno specifico accertamento probatorio, con ciò confermando che la titolarità delle azioni e l’organizzazione aziendale sono concentrate in una stretta cerchia personale o familiare.
In altri termini il “fatto noto” alla base della presunzione non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale.
Ciò che la Corte di cassazione ribadisce è che la ristretta base sociale e/o familiare abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi.
Al fine del superamento della presunzione, è necessario che il socio contesti lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l’autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell’accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo.
Nel caso di specie la CTR ha constatato la ristretta base societaria, spostando sul socio l’onere probatorio. Non avendo questi fornito la prova contraria, la Corte di cassazione non poteva far altro che rigettare il ricorso.
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