Nell'ipotesi di una trasformazione da società di persone a società di capitali, l'avviso di accertamento relativo a un periodo precedente alla trasformazione deve essere intestato e notificato alla società che nasce dopo la trasformazione. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 29119/2023
Nel caso di trasformazione da società di persone a società di capitali, l’avviso di accertamento contenente le risultanze del controllo effettuato nel periodo in cui l’ente aveva la forma di società di persone, deve essere intestato e notificato alla società nata dalla trasformazione, in quanto soggetto subentrato in tutti i diritti e obblighi anteriori alla trasformazione.
Infatti, la trasformazione della società da un tipo ad un altro non si traduce nell’estinzione di un soggetto a favore di uno nuovo, configurando invece una vicenda modificativa ed evolutiva del medesimo soggetto, che non incide sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione.
Queste le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 29119/2023.
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Trasformazione societaria: la controversia sulla notifica dell’atto impositivo
La controversia riguarda il ricorso proposto da una società di capitali avverso avvisi di accertamento aventi ad oggetto il controllo della posizione fiscale riferito a periodi d’imposta in cui la società aveva la diversa forma di società in accomandita semplice.
Gli atti impositivi, infatti, scaturivano dal risultato di una verifica fiscale conclusasi con un p.v.c. che ha riguardato, in particolare, la documentazione bancaria e i rapporti commerciali della s.a.s.
Nelle more del procedimento la società si è trasformata in società a responsabilità limitata e in considerazione di tale trasformazione, l’avviso di accertamento relativo alla società in accomandita semplice è stato notificato alla s.r.l.
La società e i soci impugnavano gli atti impositivi lamentando, in primo luogo, il proprio difetto di legittimazione passiva, posto che l’avviso di accertamento era stato emesso e notificato nei confronti della s.r.l. mentre la verifica fiscale riguardava la preesistente S.a.s. La CTR, a conferma della sentenza di prime cure, ha accolto il ricorso ritenendo che gli avvisi di accertamento fossero stati erroneamente emessi e notificati nei confronti della società di capitali frutto della trasformazione.
L’Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR, deducendo che la società nata dalla trasformazione conserva tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione stessa, che fa semplicemente mutare l’organizzazione già esistente (così Cass. 851/2000), la quale prosegue i rapporti processuali e sostanziali che ad essa fanno capo senza che si determini alcuna interruzione della vita sociale né l’estinzione della società (cfr. Cass. 5963/2001).
Ne consegue che l’avviso di accertamento afferente a un periodo di imposta anteriore alla trasformazione è correttamente notificato al legale rappresentante della società risultante dalla trasformazione stessa, non implicando, questa, alcun mutamento del soggetto passivo del rapporto tributario.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Legittima la notifica dell’atto impositivo al soggetto nato dalla trasformazione societaria