Organi di controllo ETS: ultime novità e conseguenze sugli incarichi in essere

Cristina Cherubini - Associazioni

La legge n. 104/2024 è intervenuta su alcuni aspetti cruciali riguardanti la gestione e il controllo contabile all'interno degli enti del terzo settore, andando a modificare i limiti previsti dagli articoli 13, 30 e 31 del codice

Organi di controllo ETS: ultime novità e conseguenze sugli incarichi in essere

L’ultimo intervento legislativo volto alla necessità di semplificare il meccanismo di gestione e controllo contabile degli enti del terzo settore si è dedicato alla modifica degli artt. 13, 30 e 31 del d.lgs 117/2017.

Con l’art. 4 della legge n. 104/2024, il legislatore si è infatti dedicato alla variazione di alcuni dei limiti imposti agli enti per la redazione del bilancio sottoforma di rendiconto per cassa e di nomina di un organo di controllo con particolari funzioni.

In occasione di questo particolare approfondimento vedremo come sono stati modificati i limiti imposti dagli artt. 30 e 31 del CTS e quali conseguenze ha avuto tale variazione sugli organi preesistenti.

Tale intervento normativo è stato inoltre ripreso e meglio chiarito all’interno della circolare n. 6 del 9 agosto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Organo di controllo ETS: i nuovi limiti dell’art. 30 del CTS

L’art. 30 del d.lgs 117/2017 ante modifiche riportava i seguenti limiti dimensionali, da dover monitorare per due anni prima di rientrare nell’obbligo di dover nominare all’interno di una associazione riconosciuta o non facente parte del terzo settore un organo di controllo:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

L’obbligo sarebbe altresì cessato se per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non fossero stati superati.

In una fondazione era invece sempre necessaria la nomina di un organo di controllo anche in forma monocratica.

Le modifiche intervenute dall’art. 4 della legge n. 104/2024 hanno innalzato tali requisiti portando i limiti ad i seguenti estremi:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità.

Resta salva la loro inapplicabilità, la non necessaria nomina di un organo di controllo nel caso in cui i predetti limiti non fossero stati superati per due anni consecutivi.

È, in particolare, il comma 2 dell’art. 30 del CTS, ad aver quindi subito le modifiche introdotte dall’art. 4 della legge n. 104/2024.

Il revisore legale negli ETS e la sua nomina: modifiche all’art. 31 del CTS

L’art. 4 della legge n. 104/2024 è intervenuto anche sull’art. 31 del CTS andando a modificare i limiti imposti dal legislatore al fine di delimitare le casistiche per cui alcuni enti del terzo settore sono obbligati o meno ad eleggere il revisore legale.

Prima delle recenti modifiche il comma 1 dell’art. 31 del d.lgs 117/2017 recitava che “le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità”.

Alla luce di quanto contenuto nell’art. 4 della l.104/2024 dal 3 agosto scorso i nuovi limiti da valutare sono i seguenti:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3 milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio:20 unità.

Il superamento dei limiti dovrà essere valutato riferendosi ai dati del biennio precedente rispetto all’anno in cui sorgerà l’obbligo di nomina.
Se per i successivi due anni post nomina i citati limiti non saranno superati potrà essere revocato l’organo di revisione.

La nota ministeriale n. 14432/202, trattando degli enti neoiscritti al RUNTS e non in possesso in precedenza della qualifica di ETS, ha specificato che al fine di poter determinare l’obbligatorietà di nomina del revisore e dell’organo di controllo, per tali enti dovrà essere preso in considerazione il biennio precedente all’iscrizione.

Incarichi in essere: gli effetti dei nuovi limiti dimensionali

L’innalzamento dei limiti dimensionali imposti dagli artt. 30 e 31 del CTS per la nomina rispettivamente dell’organo di controllo e del revisore legale fanno sorgere spontaneamente un dubbio legato al periodo di tempo che dovrà essere preso in considerazione al fine di tale calcolo e gli effetti che potrà avere sugli incarichi già in essere.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha voluto chiarire tale aspetto all’interno della circolare n. 6 del 9 agosto fornendo una sorta di libretto di istruzioni per gli enti che si trovano oggi a dover riflettere su una normativa modificata in corso d’anno.

I limiti dimensionali devono essere valutati infatti sulla base del biennio precedente ed alcuni ets che per la precedente normativa risultavano obbligati a nominare gli organi previsti dagli artt. 30 e 31 alla luce dell’innalzamento dei requisiti potrebbero non più esserlo.

Pertanto la circolare ha chiarito che, per effetto del disposto dell’articolo 3, comma 2 del Codice, dovrà essere applicato il dettato dell’art. 2400, comma 2 del Codice civile, che disciplina la revoca del sindaco:

“Il sindaco è revocabile solo in presenza di una giusta causa e, a tutela dell’indipendenza che deve caratterizzare l’ufficio di componente dell’organo di controllo, la delibera di revoca deve essere approvata dal tribunale, sentito l’interessato” (Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2005, n. 27389).

Il revisore legale dei conti è assoggettato alla disciplina contenuta nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e al successivo D.M. attuativo del 28 dicembre 2012, n. 261, il quale, all’articolo 4, comma 1 annovera espressamente tra le giuste cause di revoca la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.

È, quindi, possibile ritenere che i diversi limiti dimensionali previsti per la nomina dell’organo di controllo non potranno essere causa di revoca mentre invece potrebbe verificarsi, limitatamente al revisore legale, per quegli enti che prima delle modifiche risultavano essere obbligati.

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