Molte delle semplificazioni che il Terzo settore stava aspettando sono state approvate anche dal Senato lo scorso 25 giugno. Si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale al fine di poter recepire le novità sul piano pratico e valutarne l'impatto all'interno delle organizzazioni
Lo scorso 25 giugno il Senato ha approvato il disegno di legge “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, precedentemente approvato dalla Camera dei deputati.
Diversi sono i punti trattati dal disegno di legge e rivisti in chiave di semplificazione, che in alcuni casi stravolgono alcune delle disposizioni contenute nel d.lgs 117/2017.
Passiamo di seguito all’analisi puntuale delle singole modifiche che saranno operative dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Semplificazioni per gli ETS: gli articoli del CTS toccati dal disegno di legge
Gli articoli del codice del Terzo settore che sono stati rivisti dal disegno di legge “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore” sono i seguenti:
- attività diverse e sponsorizzazioni (art. 6 del CTS);
- acquisto della personalità giuridica per le imprese sociali (art. 11 del CTS);
- modiche dei limiti imposti agli ETS di piccole dimensioni (art. 13 del CTS);
- previsioni riguardanti lo svolgimento di assemblee online (art. 24 CTS);
- modiche ai requisiti per l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (artt. 30 e 31 CTS);
- limiti per le reti associative (art. 41 del CTS);
- aggiornamento del registro unico del terzo settore e deposito bilancio (artt. 47 e 48 del CTS);
- perdita di qualifica ONLUS e scioglimento dell’ente (art. 101 del CTS);
- utili netti per le imprese sociali (art. 16 del d.lgs 112/2017);
- estinzione della Fondazione Italia Sociale (abrogazione art. 10 legge n. 106/2016);
- modifiche in tema di successioni e donazioni.
Si rende opportuno per le singole modifiche sopra elencate, compiere un’analisi dettagliata al fine di anticipare le novità che investiranno il terzo settore dopo l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo approvato.
Novità in arrivo per il Terzo settore: le semplificazioni punto per punto
La prima modifica che andremo ad analizzare riguarda l’art. 6 del d.lgs 117/2017 quello relativo alle “attività diverse”.
Con il disegno di legge per le semplificazioni il legislatore ha previsto delle specifiche condizioni grazie alle quali le ASD che sono iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e che contemporaneamente hanno anche la qualifica di ETS potranno impiegare i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, “promo pubblicitari”, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportivi, in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche.
La modifica art. 11 del CTS riguarda invece l’acquisizione della personalità giuridica da parte delle imprese sociali, che se costituite in forma di associazione o fondazione, con l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese relativa alle imprese sociali, potranno soddisfare non solo il requisito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, ma tale adempimento risulterà efficace anche ai fini dell’ottenimento della personalità giuridica.
Con la modifica all’art. 13 del d.lgs 117/2017 il legislatore ha portato da 220.000 a 300.000 euro il limite sotto il quale gli enti possono redigere il rendiconto per cassa in luogo del bilancio di competenza.
La novità più importante portata dal disegno di legge riguarda però la possibilità per gli enti con di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000,00 euro di poter redigere il rendiconto per cassa, indicando le entrate e uscite in via aggregata.
È stata integrata nell’art. 24 del d.lgs 117/2017 la possibilità, in via ordinaria, di far intervenire gli associati in occasione dell’assemblea anche attraverso l’utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a patto che consentano la corretta identificazione del socio e solo se previsto dallo statuto e dall’atto costitutivo dell’ente o che comunque non vi siano particolari divieti in merito.
Nuove regole per il Terzo settore anche su organo di controllo e revisore legale dei conti
Sono stati aumentati i requisiti sotto i quali non vi è l’obbligo dell’organo di controllo e del revisore legale dei conti (modifica all’art. 30 del CTS):
- il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 110.000 a 150.000 euro;
- i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passa da 220.000 a 300.000 euro;
- il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 5 a 7 unità.
- sono aumentati i requisiti per obbligo del revisore legale dei conti:
- il totale dell’attivo dello stato patrimoniale passa da 1.100.000 a 1.500.000 euro;
- i ricavi, le rendite, i proventi e le entrate comunque denominate passano da 2.200.000 a 3.000.000 euro;
- il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio passa da 12 a 20 unità.
È stata innalzata la percentuale prevista per il calcolo del limite da rispettare nelle APS relativamente al rapporto tra volontari e lavoratori dipendenti o autonomi.
Tale percentuale è stata aumentata da 5 a 20 con la modifica intervenuta all’art. 36 del CTS.
Le reti associative, con la modifica dell’art. 41 del CTS, a fronte di una diminuzione del numero di associati al di sotto del limite di 100 dovranno reintegrare tale entità entro un anno pena la cancellazione dal RUNTS.
Dal deposito dei bilanci alle successioni e donazioni: continua la carrellata di novità per gli ETS
In base alle modifiche intervenute sugli artt. 47 e 48 del CTS il deposito dei bilanci dovrà avvenire ogni anno presso il RUNTS entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e per gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, tale deposito deve avvenire presso il registro delle imprese entro 60 giorni dalla loro approvazione e i legali rappresentanti potranno incaricare dei delegati a operare sul RUNTS.
In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie nel rispetto dei termini previsti, l’Ufficio del Registro diffida l’ente del Terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni e non inferiore a 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l’ente è cancellato dal Registro.
È stato previsto per le associazioni aventi qualifica di ONLUS, che non potranno iscriversi al RUNTS l’esclusione dall’obbligo di scioglimento dell’ente in luogo alla perdita della qualifica fiscale e al mancato passaggio al nuovo registro, grazie alla modifica intervenuta all’art. 101 del CTS.
La quota degli utili netti annuali che le imprese sociali dovranno destinare a fondi specificamente ed esclusivamente riservati alla promozione e allo sviluppo delle imprese sociali attraverso azioni ed iniziative di varia natura è stata fissata al 3 per cento.
In materia di successioni e donazioni sono intervenute diverse modifiche, la prima relativa all’art. 36 del d.lgs n. 346/1990 riguardante l’esonero degli enti del Terzo settore dal regime di responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
Tale variazione prevede l’esclusione dall’ambito della responsabilità solidale degli eredi, relativa al pagamento dell’imposta sulle successioni e donazioni, dei soggetti che siano beneficiari dell’esenzione sia dalla suddetta imposta sia dalle connesse imposte ipotecaria e catastale ai sensi Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni e del CTS.
Inoltre con la modifica dell’art. 705 del codice civile riguarda l’esonero dall’apposizione dei sigilli e dall’inventario dei beni dell’eredità quando degli enti del Terzo settore sono chiamati all’eredità.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Semplificazioni Terzo settore: approvato dal Senato il disegno di legge