Qual è la procedura di iscrizione al RUNTS? Questa è una delle domande che gli enti si pongono frequentemente. Il Registro Unico del Terzo Settore non ancora amministrativamente attivo fa parlare molto di sé ma, grazie al Decreto Ministeriale numero 106 del 2020 è possibile individuare quali saranno le modalità.
Qual è la procedura di iscrizione al RUNTS? Prima di tutto, bisogna sottolineare che la procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà avvenire per via telematica, e dovrà essere predisposta dal legale rappresentante dell’ente.
Non è ancora amministrativamente attivo, ma il decreto 106/2020 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali permette di individuare a grandi linee quale sarà l’iter da seguire.
Il testo, infatti, all’art. 8 ha esposto le caratteristiche necessarie al fine di poter ritenere valida la domanda di iscrizione al RUNTS presentata dall’ente.
Il legale rappresentante dovrà difatti assicurarsi che la documentazione da lui allegata all’istanza di richiesta di iscrizione sia completa di ogni elemento illustrato nell’articolo sopra citato.
La domanda di iscrizione dopo esser stata predisposta dal legale rappresentante deve essere inoltrata all’ufficio competente territorialmente del RUNTS, in via telematica.
La procedura di iscrizione al RUNTS
L’art. 9 del decreto legge 106/2020 stabilisce gli esatti passaggi, che devono essere seguiti dall’ente intenzionato ad iscriversi all’interno dell’apposita area a lui dedicata del RUNTS.
Possiamo idealmente suddividere i momenti qualificanti l’iscrizione al RUNTS nelle seguenti categorie:
- Ricezione dell’istanza. L’ufficio competente, a cui è stata inviata la domanda, predisposta seguendo quanto riportato nell’art. 8 del decreto legge 106/2020, dovrà verificare sulla piattaforma informatica del Registro, l’effettiva completezza e l’ idoneità delle informazioni contenute nella documentazione prodotta e la sussistenza delle condizioni previste ai fini dell’iscrizione.
Uno degli aspetti più importanti da verificare al fine dell’ammissione dell’ente nel Registro risiede all’interno dei bilanci da esso prodotti negli ultimi due esercizi.
Si rende necessario infatti controllare se l’ente ha raggiunto almeno due dei limiti dimensionali di cui all’articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo Settore, che ricordiamo essere:- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
Altra verifica da dover effettuare sarà quella relativa alla normativa antimafia.
L’Ufficio dovrà infatti acquisire la prescritta informazione antimafia richiamata all’articolo 48, comma 6, dello stesso.
- Esamina della domanda, l’ art. 47 comma 2 del D. Lgs 117/2017 espone che l’Ufficio dopo aver ricevuto le domande "verifica la sussistenza delle condizioni previste dal Codice del Terzo Settore per la costituzione dell’ente quale ente del Terzo settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta".
- Iscrizione, l’ufficio dopo aver richiesto la documentazione prevista dalla legge, ed aver verificato la correttezza e la completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché di sussistenza delle condizioni previste dal Codice del terzo settore, entro sessanta giorni, con apposito provvedimento, dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione del RUNTS indicata nella domanda di iscrizione, seguendo le modalità indicate nell’allegato tecnico A del decreto legge 106/2020.
La procedura di iscrizione al RUNTS: la risposta dell’ufficio
L’art. 47 del d.lgs 117/2017 disciplina le differenti conseguenze che possono derivare dalla presentazione della domanda di iscrizione dell’ente.
Infatti come sopra citato, l’Ufficio ha 60 giorni per poter predisporre l’iscrizione dell’ente con apposito decreto, ma solo dopo "aver verificato la correttezza e la completezza della domanda e della relativa documentazione, nonché di sussistenza delle condizioni previste dal Codice del terzo settore".
Nel caso in cui infatti non dovesse ravvisare la compresenza di tali elementi potrebbe altresì rispondere alla richiesta nei seguenti modi:
- rifiutando l’iscrizione con provvedimento motivato;
- invitando l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione.
Nel caso in cui però l’Ufficio formuli richiesta di integrazione, decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda rettificata o della documentazione integrativa ai sensi del comma 3, lettera c) del D. Lgs 117/2017, la domanda di iscrizione s’intende accolta.
I tempi di attesa sono ridotti a 30 giorni nel caso in cui l’ente abbia redatto l’atto costitutivo e lo statuto in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore. In questo caso infatti l’Ufficio dopo aver verificato la regolarità formale della documentazione, iscriverà l’ente nel Registro stesso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
Nel caso in cui la domanda venga rifiutata dall’Ufficio, l’art. 47 del D.Lgs 117/2017 prescrive quanto segue “avverso il diniego di iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per territorio”. Sarà, quindi, possibile fare ricorso nelle modalità previste dalla legge.
L’accesso, però, sarà possibile anche in maniera automatica per gli enti già iscritti ai registri regionali.
Nel video approfondimento dedicato una panoramica sul tema.
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Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Qual è la procedura di iscrizione al RUNTS?