Quali sono i soggetti obbligati ed i soggetti esclusi dall'obbligo di redigere la relazione sulla gestione ai sensi dell'articolo 2428 del codice civile
La relazione sulla gestione è un documento obbligatorio del bilancio di esercizio redatto in forma ordinaria, ovvero quello delle imprese quotate sui mercati regolamentati oppure di quelle imprese che superano determinati parametri dimensionali (per due esercizi consecutivi due dei tre parametri seguenti: totale attivo di bilancio maggiore di 4,4 milioni di euro; totale ricavi superiore a 8,8 milioni di euro; dipendenti medi impiegati nell’attività 50).
Tale documento non rappresenta propriamente un elemento costitutivo del bilancio di esercizio, almeno non lo è così come lo sono lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota integrativa ed il rendiconto finanziario.
Di conseguenza, la relazione sulla gestione non è oggetto di apposita approvazione assembleare. Secondo parte della giurisprudenza (si veda in questo senso la pronuncia del Tribunale di Milano del 7 novembre 2003) ciò comporta che
“eventuali vizi nella redazione della relazione sulla gestione non comporterebbero la nullità della delibera di approvazione del bilancio, ma solo la sua annullabilità”
Relazione sulla gestione: definizione articolo 2428 codice civile
La relazione sulla gestione ha il suo riferimento normativo essenziale nell’articolo 2428 del codice civile:
“Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società e dell’andamento e del risultato della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti, nonché una descrizione dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta.
L’analisi di cui al primo comma è coerente con l’entità e la complessità degli affari della società e contiene, nella misura necessaria alla comprensione della situazione della società e dell’andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all’attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all’ambiente e al personale.
L’analisi contiene, ove opportuno, riferimenti agli importi riportati nel bilancio e chiarimenti aggiuntivi su di essi.
Dalla relazione devono in ogni caso risultare:
1) le attività di ricerca e di sviluppo;
2) i rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente;
4) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni;
5) (numero abrogato dall’art. 6, comma 11 decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139);
6) l’evoluzione prevedibile della gestione;
6-bis) in relazione all’uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio:
a) gli obiettivi e le politiche della societa’ in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;
b) l’esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.”
Soggetti non obbligati alla redazione della relazione sulla gestione
La relazione sulla gestione prevista dall’articolo 2428 del codice civile rappresenta dunque un documento obbligatorio per le società obbligate alla redazione del bilancio in forma ordinaria.
Di conseguenza, la relazione sulla gestione non è un documento obbligatorio per le imprese che possono redigere:
- il bilancio in forma abbreviata;
- il bilancio delle micro imprese.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Relazione sulla gestione: soggetti obbligati ed esclusi