Il significato di stabile organizzazione contenuto nell'art. 162 del TUIR è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2018. Ecco la definizione aggiornata.
La Legge di Bilancio 2018, al fine di recepire le novità previste dal progetto BEPS dell’OCSE per contrastare il fenomeno dell’elusione fiscale, ha modificato la definizione di stabile organizzazione di cui all art. 162 del TUIR.
La nozione di stabile organizzazione, così come modificata dal comma 1010, art. 1 della Legge di Bilancio 2018, estende l’applicazione del regime fiscale ordinario non solo alle sedi fisse di imprese non residenti ma anche a quelle che hanno, nel territorio dello Stato, una “significativa e continuativa presenza economica”.
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 modificano le fattispecie di stabile organizzazione, non più legata alla presenza di una sede fissa materiale, così come i casi che non costituiscono stabile organizzazione. Viene inoltre integrata anche la definizione di stabile organizzazione personale.
Di seguito le novità introdotte e la nuova formulazione dell’art. 162 del TUIR ai fini della definizione di stabile organizzazione.
Stabile organizzazione: art. 162 del TUIR e novità Legge di Bilancio 2018
Secondo quanto previsto dall’art. 162 del TUIR è considerata stabile organizzazione la sede fissa di affari attraverso cui un’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello Stato.
Nella definzione di stabile organizzazione, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, rientrano:
- una sede di direzione;
- una succursale;
- un ufficio;
- un’officina;
- un laboratorio;
- una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, in conformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativa all’esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativi al fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.
La Legge di Bilancio 2018, con l’aggiunta della lettera f-bis al comma 2 dell’art. 162, prevede che ai fini dell’individuazione di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato via sia anche una “significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso.”.
L’articolo 162 del TUIR alla luce delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 non si fermano alla definizione di stabile organizzazione; a partire dal 1° gennaio 2018 i commi da 4 a 7 dell’art. 162 del TUIR sono sostituiti dai seguenti:
- comma 4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione “stabile organizzazione” non comprende:
a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni o merci appartenenti all’impresa;
b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;
d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o merci o di raccogliere informazioni per l’impresa;
e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, per l’impresa, di ogni altra attività;
f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinato delle attività finanziarie menzionate nelle lettere da a) ad e);
- comma 4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui alle lettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f), l’attività complessiva della sede fissa d’affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.
- comma 5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d’affari che sia utilizzata o gestita da un’impresa se la stessa impresa o un’impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l’altro luogo costituisce una stabile organizzazione per l’impresa o per l’impresa strettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo, ovvero l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamente correlate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché le attività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalle imprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementari che siano parte di un complesso unitario di operazioni d’impresa.
- comma 6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se un soggetto agisce nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente e abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senza modifiche sostanziali da parte dell’impresa e detti contratti sono in nome dell’impresa, oppure relativi al trasferimento della proprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o che l’impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte di tale impresa, si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato in relazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell’impresa, a meno che le attività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del medesimo comma 4.
- comma 7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato per conto di un’impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agente indipendente e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività. Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per conto di una o più imprese alle quali è strettamente correlato, tale soggetto non è considerato un agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di tali imprese.
- comma 7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un’impresa se, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l’uno ha il controllo dell’altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggetto è considerato strettamente correlato ad un’impresa se l’uno possiede direttamente o indirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell’altra o, nel caso di una società, più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sono partecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento della partecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale.
Stabile organizzazione personale: cosa cambia dal 1° gennaio 2018
Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 hanno natura estensiva e riguardano anche la definizione di stabile organizzazione personale, così come previsto dal nuovo comma 6.
A partire dal 1° gennaio 2018 per stabile organizzazione personale si intende non soltanto il caso in cui un soggetto residente conclude nel territorio dello Stato contratti per nome dell’impresa non residente, ma anche i casi di negoziazione dei termini di un contratto concluso dall’impresa senza modifiche rilevanti a patto che il contratto sia a nome della stessa o da essa materialmente eseguito
Non costituisce stabile organizzazione l’attività dell’agente indipendente sotto il profilo giuridico ed economico, anche qualora concluda contratti per nome dell’impresa non residente.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Stabile organizzazione: significato e novità Legge di Bilancio 2018