Ires

Entrata in vigore dal 1° gennaio 2004, come previsto dal decreto legislativo n. 344/2003, l’IRES ha sostituito la previgente imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG).

Lo scopo alla base del provvedimento che ha introdotto la nuova formula dell’imposta è stato quello di modernizzare il regime fiscale dei capitali e delle imprese, facendo riferimento al modello prevalente nei Paesi dell’Unione europea.

L’IRES colpisce il reddito prodotto dalle società e dagli enti.

L’aliquota IRES è del 24 per cento per il 2025.

Soggetti passivi IRES e presupposto per l’applicazione dell’imposta sul reddito delle società

Ai sensi dell’articolo 73 del Testo Unico delle Imposte sui redditi sono tenuti a pagare l’IRES:

  • le società di capitali residenti;
  • gli enti commerciali residenti;
  • gli enti non commerciali residenti;
  • le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti;
  • i trust, residenti o non residenti;
  • gli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) istituiti in Italia.

L’articolo 74 esclude, invece, la soggettività passiva IRES per gli organi e le Amministrazioni dello Stato e i principali enti locali (Regioni, Province, Comuni).

Sono soggette all’IRES ai sensi dell’art. 73 co. 1 lett. a) del TUIR, se residenti ai fini fiscali in Italia:

  • le spa, le sapa, le S.r.l.;
  • le società cooperative e di mutua assicurazione;
  • le società europee di cui al regolamento (CE) 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) 1435/2003.

L’art. 73 co. 1 lett. b) del TUIR considera soggetti all’IRES anche:

  • gli enti pubblici e privati diversi dalle società;
  • i trust, residenti in Italia;

che abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali.

Per individuare la natura “commerciale” dell’ente occorre rifarsi all’oggetto del medesimo, ovvero, come stabilito dall’art. 73 co. 4 del TUIR, dalla:

attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto

Riferimenti normativi IRES nel TUIR:

NormaOggetto della norma
Articolo 72 Presupposto dell’imposta
Articoli 73 e 74 Soggetti passivi e cause di esclusione
Articoli da 75 a 80 Determinazione della base imponibile IRES
Articoli da 81 a 83 Cacolo IRES per società di capitali ed enti commerciali

IRES: quando si paga?

L’imposta sul reddito delle società si paga tramite modello F24 in due rate:

  • il saldo e il primo acconto si versano entro il 30 giugno di ogni anno;
  • il secondo acconto si versa entro il 30 novembre di ogni anno.

Il pagamento non è dovuto nel caso in cui l’imposta relativa al periodo precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto non sia superiore a 20,66 euro.

Per chi è tenuto a effettuare il pagamento si procede in due rate, se la somma dovuta in occasione della prima scadenza supera i 103 euro.

In caso di acconto superiore a questa soglia la suddivisione di acconto e saldo IRES sarà diversa a seconda che il soggetto sia soggetto o meno agli ISA.

Per i contribuenti non soggetti a ISA l’importo è diviso come segue:

  • 60 per cento e entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30 giugno se coincide con l’anno solare);
  • 40 per cento entro la scadenza in arrivo del 30 novembre, l’ultimo giorno dell’undicesimo mese: il termine quest’anno, cadendo di sabato, slitta al 2 dicembre.

Per i soggetti ISA la quota delle rate da pagare in occasione delle due date è pari al 50 per cento: la somma totale si divide a metà.

Pagamento dell’IRES: modello F24 e codice tributo

I codici tributo da utilizzare per il pagamento in F24 dell’IRES variano a seconda dei casi, ecco pertanto un’utile tabella di sintesi:

Descrizione imposta da pagareCodice tributo da utilizzare nel modello F24
Imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP, relativa alle siiq ed alle siinq, ai sensi della legge 27-12-2006, n. 296, art. 1, comma 126. risoluzione n.37/e del 7/2/2008 codice tributo 1120
Imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito e dell’IRAP sui conferimenti in siiq, siinq e fondi immobiliari, ai sensi della legge 27-12-2006, art. 1, comma 137 e 140. risoluzione n. 37/e del 7/2/2008 codice tributo 1121
Imposta rideterminata ai fini IRES a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata - art. 68, c. 6-bis, del tuir 1132 codice tributo 1132
Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili sezione 2 del modello di versamento unitario codice tributo 1668
IRES - acconto prima rata - art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03 - risoluzione n.76/e del 27/05/04 codice tributo 2001
IRES- acconto seconda rata o in unica soluzione-art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04 codice tributo 2002
IRES saldo- articolo 72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04 codice tributo 2003
Addizionale all’IRES - art. 31, c.3, d.l. 185/2008 - acconto prima rata codice tributo 2004
Addizionale all’IRES - art. 31, c.3, d.l. 185/2008 - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione codice tributo 2005
Addizionale all’IRES - art. 31, c.3, d.l. 185/2008 - saldo codice tributo 2006
Addizionale IRES settore petrolifero e gas - art. 81, c. 16-18, d.l. n. 112/2008 - acconto prima rata - ris. n. 149/e del 09.06.2009 codice tributo 2010
Addizionale IRES settore petrolifero e gas - art. 81, c. 16-18, d.l. n. 112/2008 - acconto seconda rata o in unica soluzione- ris. n. 149/e del 09.06.2009 codice tributo 2011
Addizionale IRES settore petrolifero e gas - art. 81, c. 16-18, d.l. 112/2008 -saldo - ris. n. 149/e del 09.06.2009 2012 codice tributo 2012
Addizionale IRES 4 per cento settore petrolifero e gas-art. 3,c. 2, l. n. 7/09 - acconto prima rata - ris n. 148/e del 09.06.2009 2013 codice tributo 2013
Addizionale IRES 4 per cento settore petrolifero e gas-art. 3, c.2, l.egge n. 7 del 6.02.2009 -acconto seconda rata o in unica soluzione - ris. n. 148/e del 09.06.2009 codice tributo 2014
Addizionale IRES 4 per cento settore petrolifero e gas-art. 3,c.2, legge n. 7 del 6.02.2009- saldo - risoluzione n. 148/e del 09.06.2009 codice tributo 2015
Recupero IRES per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in start up innovative - soggetto consolidato o trasparente 2016 codice tributo 2016
Recupero addizionale IRES settore petrolifero e gas per decadenza dalle agevolazioni a favore degli investimenti in start up innovative - soggetto consolidato o trasparente codice tributo 2017
Maggiorazione IRES - acconto prima rata - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. codice tributo 2018
Maggiorazione IRES - acconto seconda rata o in unica soluzione - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. codice tributo 2019
Maggiorazione IRES - saldo - art. 2, c. da 36-quinquies a 36-novies, del dl 13/08/2011, n. 138, conv., con mod., dalla l. 14/09/2011, n. 148, e succ. modif. codice tributo 2020
Addizionale IRES per gli enti creditizi, finanziari e assicurativi - articolo 2, comma 2, decreto legge 30 Novembre 2013, n. 133 codice tributo 2025
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’art.166 del tuir-IRES codice tributo 2026
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’ articolo 166 del tuir-maggiorazione IRES -società di comodo codice tributo 2027
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’ articolo 166 del tuir-addizionale IRES - settore petrolifero e gas codice tributo 2028
Imposta rateizzata sulla plusvalenza da exit-tax di cui all’articolo 166 del tuir-addizionale IRES - enti creditizi, finanziari e assicurativi codice tributo 2030
Quota IRES impianti in sicilia acconto prima rata decreto 19/12/2013 codice tributo 2031
Quota IRES impianti in sicilia acconto seconda rata o unica soluzione decreto del 19/12/2013 codice tributo 2032
Quota IRES impianti in sicilia saldo decreto 19/12/2013 codice tributo 2033
Quota IRES impianti in sicilia-addizionale IRES - settore petrolifero e gas - acconto prima rata decreto 19/12/13 codice tributo 2034
Quota IRES impianti in sicilia -addizionale IRES - settore petrolifero e gas -acconto seconda rata o in unica soluzione decreto 19/12/2013 codice tributo 2035
Quota IRES impianti in sicilia-addizionale IRES-settore petrolifero e gas - saldo -decreto 19/12/13 codice tributo 2036
Quota IRES impianti in sicilia addizionale IRES enti creditizi, finanziari e assicurativi decreto 19/12/13 codice tributo 2037
Quota IRES impianti in sicilia-maggiorazione IRES società di comodo acconto prima rata decreto 19/12/13 codice tributo 2038
Quota IRES impianti in sicilia maggiorazione IRES società di comodo acconto seconda rata o unica soluzione decreto del 19/12/13 codice tributo 2039
Quota IRES impianti in sicilia maggiorazione IRES società di comodo saldo decreto 19/12/13 codice tributo 2040
Somme dovute a titolo di sanzione ai sensi dell’articolo 33, comma 4, lettera b), del decreto legge 30/09/2003, n. 269 - IRES (risoluzione 76/e del 6 Giugno 2005) codice tributo 8920
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