Secondo acconto IRES 2024: si avvicina la scadenza per il pagamento

Rosy D’Elia - Ires

Entro la scadenza del 30 novembre che, cadendo di fine settimana, slitta al 2 dicembre è necessario effettuare il pagamento del secondo acconto IRES: le istruzioni da seguire

Secondo acconto IRES 2024: si avvicina la scadenza per il pagamento

Si avvicina la scadenza del secondo acconto IRES 2024: c’è tempo fino al 30 novembre per effettuare il pagamento, ma i soggetto obbligati potranno beneficiare di un mini rinvio dovuto alla coincidenza con il fine settimana. L’ultima chiamata, infatti, è per lunedì 2 dicembre.

Per l’imposta sul reddito delle società potrebbero non esserci ulteriori tempi supplementari. Sebbene in campo restino le ipotesi di rateizzazione del secondo acconto, con interventi da inserire nella conversione in legge del DL Fiscale, lo scorso anno la possibilità di diluire i versamenti aveva riguardato esclusivamente le persone fisiche.

Il termine interessa società, gli enti commerciali e non commerciali: le istruzioni da seguire per orientarsi tra le regole e compilare correttamente il modello F24.

Secondo acconto IRES 2024 in scadenza: chi paga?

L’IRES, oggetto della scadenza a fine mese, è l’imposta sui redditi delle società che si calcola su un’aliquota unica del 24 per cento.

Sono chiamati a versarla i seguenti soggetti:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni;
  • le società a responsabilità limitata;
  • le società cooperative;
  • lesocietà di mutua assicurazione;
  • le società europee;
  • le società cooperative europee residenti in Italia;
  • gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit);
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.

A chiarire come verificare la residenza in Italia è l’Agenzia delle Entrate sul portale istituzionale:

  • si considerano residenti società ed enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno in Italia la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale;
  • ma anche organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia;
  • trust e istituti con analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, nel caso in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust abbiano la residenza fiscale in Italia e salvo prova contraria;
  • sempre salvo prova contraria, sono residenti anche i trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni quando, “dopo la loro costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, e vincoli di destinazione sugli stessi”.

IRES 2024: le regole per calcolare l’acconto in scadenza

Stabilita la platea dei soggetti interessati va chiarito che il calendario delle date di scadenza relative all’IRES si basa sul meccanismo del saldo (dovuto entro la fine di giugno o del sesto mese successivo alla chiusura del periodo) e dell’acconto, che a sua volta può essere diviso in due rate ma non è dovuto nel caso in cui l’imposta relativa al periodo precedente al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto non sia superiore a 20,66 euro.

Per chi è tenuto a effettuare il pagamento si procede in due rate, se la somma dovuta in occasione della prima scadenza supera i 103 euro.

In caso di acconto superiore a questa soglia, quindi, l’importo è diviso come segue:

  • 60 per cento e entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (30 giugno se coincide con l’anno solare);
  • 40 per cento entro la scadenza in arrivo del 30 novembre, l’ultimo giorno dell’undicesimo mese: il termine quest’anno, cadendo di sabato, slitta al 2 dicembre.

Per i soggetti ISA la quota delle rate da pagare in occasione delle due date è pari al 50 per cento: la somma totale si divide a metà.

Per quanto riguarda il calcolo degli importi dovuti, oltre alla possibilità di procedere con metodo storico, basandosi sul’imposta sostitutiva versata nell’anno precedente, o previsionale, sulla base di una previsione del reddito nell’anno in corso, in occasione della scadenza imminente è necessario tenere conto anche degli effetti del concordato preventivo.

Le principali novità da considerare sono due:

  • la maggiorazione prevista in caso di calcolo degli acconti con metodo storico;
  • la flat tax ad aliquote differenziate per le partite IVA che applicano gli ISA e i forfettari.

Secondo acconto IRES 2024 in scadenza: le istruzioni per il pagamento

Dal punto di vista operativo chi deve procedere con il pagamento deve inserire nel modello F24 l’apposito codice tributo 2002, specificando oltre all’importo versato anche l’anno di riferimento.

Codice tributoDenominazione
2002 IRES- ACCONTO SECONDA RATA O IN UNICA SOLUZIONE-ART.72 DEL DPR 917/86 COSI COME MODIFICATO DAL DLGS 344/03- RISOLUZIONE N.76/E DEL 27/05/04

Di seguito anche gli altri codici tributo relativi all’addizionale, alla prima rata di acconto e al saldo.

Codice tributo Denominazione
2001 IRES - acconto prima rata - art.72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03 - risoluzione n.76/e del 27/05/04
2003 IRES saldo- articolo 72 del dpr 917/86 cosi come modificato dal dlgs 344/03- risoluzione n.76/e del 27/05/04
2004 Addizionale all’IRES - art. 31, c.3, d.l. 185/2008 - acconto prima rata
2005 Addizionale all’IRES - art. 31, c.3, d.l. 185/2008 - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione
2006 Addizionale all’IRES - art. 31, c.3, d.l. 185/2008 - saldo
2014 Addizionale Ires 4 per cento settore petrolifero e gas - art. 3, c. 2, legge 7/2009 - acconto seconda rata o in unica soluzione
2042 Addizionale Ires per gli intermediari finanziari - acconto seconda rata o in unica soluzione
2019 Maggiorazione Ires - acconto seconda rata o in unica soluzione (per le società che si qualificano di comodo)

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