Dal calcolo dei 183 giorni sufficienti a stabilire la residenza fiscale in Italia ai nuovi criteri che definiscono il concetto di domicilio: arriva la circolare dell'Agenzia delle Entrate sulle novità introdotte dalla riforma
In base a quali fattori si determina la residenza fiscale in Italia? Risponde l’Agenzia delle Entrate: in estrema sintesi si considerano residenti le persone fisiche che per la maggior parte dell’anno, 183 giorni, hanno il loro domicilio sul territorio sviluppando nel nostro Paese relazioni personali e familiari.
Ma sono diversi gli elementi che possono assumere un peso nella valutazione, compresa l’iscrizione annuale a un circolo sportivo o le utenze attive.
Dal calcolo del periodo alle novità introdotte dalla riforma con il decreto legislativo numero 209 del 2023, la circolare diffusa il 4 novembre 2024 fa il punto sulle regole da seguire aggiornate con le ultime modifiche e riepiloga anche le indicazioni che riguardano gli enti e le società.
Residenza fiscale in Italia: la circolare delle Entrate con le nuove istruzioni
Dai dipendenti che operano in smart working alle agevolazioni per i cosiddetti lavoratori impatriati, verificare quando scatta la residenza fiscale in Italia è fondamentale per poter conoscere le regole da applicare.
Come previsto dall’articolo 3 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, infatti, i residenti in Italia sono tassati nel nostro Paese su tutti i redditi, a prescindere da dove siano prodotti (fatta eccezione per le disposizioni sulla doppia imposizione), mentre per i non residenti la tassazione si applica ai soli redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.
Sulla spinta dell’aggiornamento della normativa, che deriva dai lavori di riforma, l’Agenzia delle Entrate ha raccolto i chiarimenti sulle novità in una circolare che ha l’aspetto di un manuale di istruzioni.
Diviso in due parti, il documento tocca i seguenti punti:
- Parte 1. La residenza delle persone fisiche:
- La residenza fiscale delle persone fisiche prima delle modifiche apportate dal Decreto n. 209 del 2023;
- La nuova definizione di residenza fiscale delle persone fisiche;
- Rapporti con le Convenzioni contro le doppie imposizioni;
- Parte 2. La residenza delle società e degli enti:
- La residenza delle società e degli enti nella disciplina previgente;
- La nuova definizione di residenza di società ed enti;
- Rapporti con le Convenzioni contro le doppie imposizioni.
In linea generale per le persone fisiche è determinante il periodo di presenza sul territorio dello Stato mentre per gli enti e le società, in via alternativa, la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale.
“Si tratta di tre criteri alternativi, ossia basta che ricorra uno solo di essi per configurare la residenza in Italia, l’importante è che la sussistenza del criterio si protragga per la maggior parte del periodo d’imposta”, chiarisce l’Agenzia delle Entrate nel comunicato stampa che ha accompagnato la circolare.
Cosa si intende per la maggior parte del periodo d’imposta? |
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183 giorni in un anno o 184 giorni in caso di anno bisestile, incluse le frazioni di giorno |
Residenza fiscale in Italia: dal calcolo dei giorni al domicilio, quando si verifica?
Le nuove regole sulla residenza fiscale sono da rintracciare nell’articolo 2 del TUIR così come riscritto dal decreto legislativo numero 209 del 2023:
“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”
Alla luce della norma, dal 1° gennaio 2024 possono essere considerate residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, anche in via non continuativa, si trovano in una delle seguenti condizioni:
- hanno la residenza, ai sensi del codice civile, nel territorio dello Stato;
- hanno il domicilio, da intendersi come luogo “in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona”, nel territorio dello Stato;
- sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno (criterio del tutto nuovo introdotto dalla riforma);
- sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente.
I criteri sono tra loro alternativi: ne basta solo uno a determinare la residenza fiscale in Italia.
Residenza fiscale in Italia e nuova accezione di domicilio
Per quanto riguarda le persone fisiche vale la pena approfondire il nuovo concetto di domicilio slegato dall’accezione civilistica applicabile fino alla fine del 2023.
Nella nuova impostazione, infatti, è direttamente il TUIR a delinearne i contorni, viene meno il rimando al codice civile, e in questo modo assumono un peso maggiore le relazioni personali e familiari rispetto a quello economiche e si considerano anche “le condotte con le quali una persona manifesti con atti concreti la volontà di mantenere un legame effettivo con il territorio italiano”.
Cosa si intende per relazioni personali e familiari? |
Risponde l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 20 del 4 novembre 2024. Nella nozione di “relazioni personali e familiari” si ritiene rientrino sia i rapporti tipici disciplinati dalle vigenti disposizioni normative (come ad esempio il rapporto di coniugio o il rapporto di unione civile), sia le relazioni personali connotate da un carattere di stabilità che esprimono un radicamento con il territorio dello Stato (ad esempio, nel caso di coppie conviventi). Parimenti, può assumere rilievo la dimensione stabile dei rapporti sociali del contribuente nella misura in cui risulti da elementi certi, come ad esempio, l’iscrizione annuale a un circolo culturale e sportivo. |
Non basta, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, iscriversi all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) se poi si ha a disposizione una casa in Italia in cui le utenze risultano attive e si trascorrono fine settimana e vacanze.
Ma le valutazioni vanno fatte caso per caso considerando anche le condizioni specifiche dei contribuenti e l’eventuale complessità che si determinano, ad esempio, con un secondo matrimonio.
In linea generale, considerando anche le specifiche istruzioni sullo smart working, la circolare delle Entrate dimostra che anche il concetto di residenza fiscale deve stare al passo con i tempi, con l’evoluzione dei rapporti personali e del lavoro.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Residenza fiscale in Italia: dall’Agenzia delle Entrate la circolare con le nuove istruzioni