Il legale rappresentante di una società è responsabile a livello penale fin dall'atto di conferimento della nomina. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 13319 del 30 marzo 2023
Ai fini della individuazione del soggetto obbligato in relazione al delitto di omesso versamento dell’IVA, occorre considerare che la qualifica di legale rappresentante di una società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l’atto di conferimento della nomina e non conseguono alla pubblicità della stessa, con l’iscrizione nel Registro delle imprese, che ha efficacia dichiarativa e non costitutiva.
Il principio è stato enunciato dalla Sezione penale della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 13319 del 30 marzo 2023.
Legale rappresentante responsabile penalmente a partire dalla nomina
La controversia riguarda un soggetto indagato del reato previsto dall’art. 10-ter D Lgs. n. 74 del 2000 per avere, in qualità di legale rappresentante di una società cooperativa, omesso di versare l’imposta dichiarata con Modello IVA 2019, relativo all’anno 2018, per un importo pari ad € 278.633,00.
Il soggetto ha impugnato l’ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, deducendo l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 10-ter in quanto il Tribunale del riesame aveva errato nel considerare il ricorrente soggetto attivo del reato ed a ritenere sussistente l’elemento soggettivo del dolo eventuale.
In particolare, alla data di commissione del reato il ricorrente non avrebbe ricoperto la carica di amministratore della società, come emergerebbe dalla visura camerale, secondo cui la presentazione della carica di amministratore del ricorrente sarebbe avvenuta soltanto successivamente con l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
Alla data di commissione del reato, il ricorrente sarebbe stato solo nominato alla carica di amministratore, con mero atto interno alla società. Senza l’iscrizione di tale nomina nel Registro delle Imprese lo stesso non avrebbe potuto provvedere al versamento dell’IVA, di talché l’incombente in questione ricadrebbe sul precedente amministratore, firmatario della dichiarazione IVA.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso perché è corretta l’affermazione del Tribunale del riesame secondo cui la qualifica di amministratore, di legale rappresentante di società e il connesso potere di rappresentanza si acquistano direttamente con l’atto di conferimento della nomina e non conseguono alla pubblicità della stessa con l’iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 2383, comma 4, c.c., la quale ha efficacia dichiarativa e non costitutiva.
Ciò emerge dal disposto dell’art. 2193 c.c., che testualmente prevede l’efficacia dichiarativa dell’iscrizione, nonché dalla disciplina di cui all’art. 2384, comma 2, c.c., secondo cui l’iscrizione è funzionale non all’acquisto dei poteri di rappresentanza, ma a garantire la limitata opponibilità delle limitazioni ai poteri in questione, altrimenti inopponibili ai terzi.
Nel caso in esame, il ricorrente non contesta che la propria nomina ad amministratore legale della società sia avvenuta in data antecedente alla data di commissione del reato. Ne consegue l’irrilevanza, ai fini dell’acquisto della qualità di soggetto attivo del reato di omesso versamento dell’IVA.
Diversamente considerando, la sanzione penale sarebbe di fatto rimessa alla disponibilità dell’amministratore nominato, il quale, come nel caso in esame, potrebbe procedere all’iscrizione a più di un anno di distanza dalla nomina, andando esente da responsabilità penale.
Affermata la sussistenza in capo al ricorrente della qualità di soggetto attivo del reato, la Corte di Cassazione ha ribadito l’orientamento secondo cui risponde del reato in questione, quantomeno a titolo di dolo eventuale, il soggetto che, subentrando ad altri nella carica di amministratore di una società di capitali dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del versamento, ometta di versare all’Erario le somme dovute sulla base della dichiarazione medesima, senza compiere il previo controllo di natura puramente contabile sugli ultimi adempimenti fiscali, in quanto, attraverso tale condotta, lo stesso si espone volontariamente a tutte le conseguenze che possono derivare dalle pregresse inadempienze.
Sulla base di tali considerazioni la Corte di legittimità ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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