Dal regime dei minimi al regime forfettario: chiarimenti sul passaggio. L'Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni nella risposta all'interpello numero 72 del 20 novembre 2018.
Dal regime dei minimi a regime forfettario: chiarimenti sul passaggio. L’Agenzia delle Entrate pubblica le istruzioni nella risposta n. 72 del 20 novembre 2018.
Le istruzioni sul passaggio da regime dei minimi a regime forfettario arrivano grazie alla domanda di un contribuente che ha avviato nel 2014 un’attività di consulenza amministrativa, e ha scelto di avvalersi del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. Il dubbio riguarda la possibilità di passare al regime forfettario, anche se non sono ancora passati i 5 anni previsti dalla norma.
Per il contribuente che ha posto la domanda e per tutti i casi simili al suo, è possibile applicare il forfettario per il 2018, dal momento che non è previsto un vincolo di permanenza per chi già utilizzava il regime di vantaggio prima del 31 dicembre 2014.
Da regime dei minimi a regime forfettario: chiarimenti sul passaggio nell’interpello numero 72 del 20 novembre 2018
L’Agenzia delle Entrate aggiunge che, avendo avviato la propria attività nel 2014, può usufruire anche dell’aliquota del 5% per i periodi che restano fino al quinquennio e quindi, nel suo caso, per il 2018.
La risposta numero 72/2018 si inserisce in un clima di grande attenzione sul passaggio dal regime dei minimi al regime forfettario. Su quest’ultimo, infatti, il Decreto Fiscale introduce una novità: l’estensione del fatturato per imprese e lavoratori autonomi dai 30.000 ai 65.000 euro.
La normativa in vigore per chi aderisce al regime forfettario prevede un’imposizione fiscale con un’aliquota fissa del 5% per i primi cinque anni delle nuove attività/startup ovvero del 15% per le attività già in essere da applicare alla base imponibile.
La base imponibile si calcola moltiplicando il fatturato lordo, che deve restare entro certi limiti, al coefficiente di redditività che varia a seconda del tipo di attività svolta.
Da regime dei minimi a regime forfettario: orientarsi nel periodo di passaggio
Ad oggi l’unica possibilità di avere delle agevolazioni resta proprio il regime forfettario. Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e il regime dei contribuenti minimi sono stati tutti abrogati.
In questo periodo di passaggio e di novità per chi rientra nel regime forfettario, sono preziosi i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Nella risposta del 20 novembre 2018 ha ribadito che i contribuenti, già in regime di vantaggio, possono continuare ad avvalersene fino alla naturale scadenza (compimento del quinquennio ovvero del trentacinquesimo anno di età) oppure transitare nel regime forfettario e usufruire dell’aliquota del 5% per gli anni che mancano alla fine del quinquennio.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che il regime di vantaggio è diventato opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015. Il risultato è che non esiste vincolo temporale per chi è rientrato in questo regime fino al 2014.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Dal regime dei minimi al regime forfettario: chiarimenti sul passaggio