Nessun rapporto di solidarietà per i debiti tributari tra società di capitali e soci

Emiliano Marvulli - Società di capitali

Non c'è alcun rapporto di solidarietà per i debiti tributari tra società di capitali e soci. Lo chiarisce l'Ordinanza n. 28817/2023 della Corte di Cassazione. Se l’Amministrazione finanziaria intende agire nei confronti del socio deve formare una specifica richiesta di pagamento prima della notifica dell'atto

Nessun rapporto di solidarietà per i debiti tributari tra società di capitali e soci

Tra soci di società di capitali estinta e società non c’è alcuna forma di solidarietà e, pertanto, l’Erario non può chiedere al socio il debito vantato nei confronti della società in quanto questi non risponde di ogni onere tributario gravante sulla società.

Se l’Amministrazione finanziaria vuole agire nei confronti del socio deve formare una specifica richiesta di pagamento nei suoi confronti, prima di notificargli l’atto esattivo.

Queste le conclusioni contenute nell’Ordinanza n. 28817/2023 della Corte di Cassazione.

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Società di capitali e soci: nessun rapporto di solidarietà per i debiti tributari

La vicenda riguarda il ricorso avverso la cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione al socio di una società estinta e avente ad oggetto i tributi Irap ed Ires in relazione all’anno 2006, ritenuti dovuti dalla società di cui il contribuente era stato socio fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta in data 25.1.2010.

I tributi dovuti dalla società di capitali erano richiesti al socio per intero, con sanzioni ed accessori del credito.

Nel ricorso proposto innanzi alla CTP il contribuente ha contestato che la società si era estinta prima della notificazione degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento impugnata, per cui gli stessi dovevano ritenersi inesistenti e che, l’eventuale contestazione di percezione di utili di partecipazione, avrebbe dovuto essere fatta valere mediante distinto procedimento di accertamento nei suoi confronti quale socio.

Nell’accogliere il ricorso la C.T. Prov. rilevava che gli avvisi di accertamento notificati alla società ormai inesistente erano stati annullati, su ricorso del liquidatore, ed in conseguenza annullava anche la cartella di pagamento notificata al contribuente, al quale era stato richiesto il pagamento dei debiti sociali.

L’Amministrazione finanziaria ha impugnato la decisione ma è risultata soccombente anche in secondo grado.

Da qui la proposizione del ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Con il primo strumento di impugnazione l’Amministrazione finanziaria contesta che la decisione di annullamento degli avvisi di accertamento emessi e notificati nei confronti della società, perché estinta, non estende necessariamente i suoi effetti nei confronti dei soci, in particolare nel caso di specie, in cui il socio ha impugnato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società, e la sua opposizione è stata dichiarata inammissibile perché tardiva.

Con il secondo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria censura la decisione adottata dalla C.T. Reg. per aver erroneamente ritenuto che l’estinzione di una società di capitali comporti anche l’estinzione di ogni debito tributario gravante su di essa.

La vicenda processuale in commento riguarda i debiti tributari gravanti su di una società di capitali estinta, il cui pagamento è stato richiesto per intero ad un ex socio, indipendentemente da ogni considerazione in ordine alle vicende liquidatorie della società ed ai capitali eventualmente distribuiti.

Tanto premesso, la Corte di cassazione ha osservato che tra la società di capitali ed i soci non appare configurabile un rapporto di solidarietà in ordine al pagamento dei debiti tributari.

Soltanto a seguito dell’estinzione della società i creditori, tra cui il Fisco, possono agire nei confronti dei soci per far valere i loro crediti non soddisfatti “fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione”.

Nel caso di specie l’Amministrazione finanziaria non ha mai comunicato al socio, mediante apposito avviso di liquidazione, le ragioni della pretesa vantata nei suoi confronti.

L’Amministrazione finanziaria ha emesso la cartella esattoriale a lui notificata a titolo personale perché l’impugnativa del socio avverso l’avviso di accertamento redatto nei confronti della società, non nei suoi confronti, era stato dichiarato inammissibile, ma non ha formato alcuna richiesta di pagamento nei confronti del socio, prima di notificargli l’atto esattivo, e non disponeva di un titolo nei suoi confronti.

In altre parole le ragioni di credito fiscale azionate dall’Amministrazione finanziaria non risultano definitivamente accertate, e l’Ente impositore non ha agito nei confronti del socio per far valere la sua (limitata) responsabilità in quanto tale, bensì gli ha indebitamente richiesto di rispondere di ogni onere tributario gravante sulla società.

In base a tali motivazioni la Corte di cassazione ha respinto il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate.

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