Partite IVA apri e chiudi: sanzione di 3.000 euro e fideiussione

Tommaso Gavi - Imposte

Misure di contrasto all'evasione fiscale nel Disegno di Legge di Bilancio 2023. Per le cosiddette partite IVA apri e chiudi: controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate, sanzione amministrativa di 3.000 euro e fideiussione di 3 anni di almeno 50.000 euro per la riapertura

Partite IVA apri e chiudi: sanzione di 3.000 euro e fideiussione

Tra le misure di contrasto all’evasione sono previste una sanzione di 3.000 euro dopo i controlli e la fideiussione di almeno 50.000 euro per la riapertura.

Questi gli interventi messi a punto dal Governo nel Disegno di Legge di Bilancio 2023, che è stato modificato dagli emendamenti approvati in Commissione Bilancio della Camera, per contrastare il fenomeno delle “partite IVA apri e chiudi”.

Alcune modifiche del testo, in vista della conclusione dell’iter parlamentare per l’approvazione della Legge di Bilancio 2023.

Confermati anche i dettagli sugli ulteriori controlli preventivi previsti da parte dell’Agenzia delle Entrate per contrastare il fenomeno dell’evasione legata alle società e alle attività che chiudono prima di pagare le imposte dovute.

Partite IVA apri e chiudi: sanzione di 3.000 euro e fideiussione

Nel pacchetto di misure inserite nel Disegno di Legge di Bilancio, dopo l’approvazione degli emendamenti in Commissione Bilancio della Camera e verso la conclusione dell’iter per l’approvazione della Legge di Bilancio 2023, c’è anche una serie di azioni di contrasto all’evasione nei confronti delle cosiddette “Partite IVA apri e chiudi.”

Si tratta di quelle attività che richiedono l’apertura della partita IVA ma cessano la stessa attività prima di versare le imposte dovute.

Nel testo trova conferme la misura spiegata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa del 22 novembre 2022.

Nell’intervento successivo all’approvazione del testo del DDL Bilancio da parte dell’Esecutivo, la stessa premier aveva sottolineato quanto di seguito riportato:

“Viene introdotta una norma di contrasto alla concorrenza sleale degli esercizi “apri e chiudi”, materia della quale anche ci occupiamo da tempo. Cioè quegli esercizi che aprono, non versano un euro nelle casse dello Stato, chiudono prima che lo Stato cominci a fare controlli, spariscono e ricominciano da capo.”

L’intervento è suddiviso in tre punti:

  • l’intensificazione dei controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate;
  • la sanzione di 3.000 euro;
  • stipula di una fideiussione di almeno 50.000 euro per la riapertura.

Eliminata con un emendamento la responsabilità dei professionisti che trasmettono la dichiarazione di inizio attività della partita IVA. Gli stessi non saranno responsabili in solido delle sanzioni previste nel caso di chiusura dell’attività a seguito di esito negativo ai controlli dell’Agenzia delle Entrate.

Vediamo ora nel dettaglio cosa prevede il Disegno di Legge Bilancio, all’articolo rubricato come “Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA”.

Partite IVA apri e chiudi: potenziamento dei controlli dell’Agenzia delle Entrate

La misura interviene sull’articolo 35 del Decreto IVA, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Viene aggiunto il seguente comma 15-bis 1:

“Ai fini del rafforzamento del presidio di cui al precedente comma, l’Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, ad esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a presentarsi in ufficio, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, per esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, ove obbligatoria, per consentire in ogni caso la verifica dell’effettivo esercizio dell’attività di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto e per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati.”

In presenza del riscontro di particolari profili di rischio l’Agenzia delle Entrate potrà quindi convocare il contribuente presso i propri uffici per chiedere ulteriore documentazione.

Nella parte finale del nuovo comma viene inoltre stabilito che in caso di esito negativo ai controlli o di mancata presentazione presso l’ufficio, l’Agenzia delle Entrate chiude la partita IVA del contribuente in questione.

Lo stesso ha poi la possibilità di riaprirla ma dopo aver stipulato una fideiussione di tre anni di importo non inferiore a 50.000 euro.

Nel successivo comma 15-bis 2 si legge infatti quanto di seguito riportato:

“la partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.”

L’importo della fideiussione può anche superare il tetto di 50.000 euro nei casi in cui siano state riscontrate violazioni fiscali di importo superiore, commesse prima della chiusura della partita IVA: in questo caso l’importo della fideiussione deve essere lo stesso delle violazioni riscontrate.

L’ultimo tassello della misura è la sanzione amministrativa, stabilita nell’ammontare di 3.000 euro, all’atto del provvedimento di chiusura della partita IVA.

La misura dovrà essere attuata da uno o più provvedimenti che saranno emanati dall’Agenzia delle Entrate successivamente all’approvazione della Legge di Bilancio 2023.

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