Con un emendamento approvato in Commissione Bilancio della Camera è stata eliminata la responsabilità in solido, per i professionisti, delle sanzioni nel caso della partite IVA apri e chiudi
I professionisti non saranno responsabili in solido delle sanzioni dovute dal contribuente che dovesse violare le nuove disposizioni in materia di apertura della partita IVA, si tratta dell’ormai famosa formula dell’“apri e chiudi”.
La disposizione era presente nel testo del Disegno di Legge di Bilancio 2023, trasmesso alla Camera dei Deputati lo scorso 1° dicembre.
Un emendamento in Commissione Bilancio della Camera ha eliminato la misura che, per contrastare la concorrenza sleale e l’evasione fiscale, prevedeva che l’intermediario rispondesse in solido alla sanzione prevista in caso di chiusura dell’attività.
Viene quindi cancellata la norma che avrebbe coinvolto i professionisti che trasmettono la dichiarazione di inizio attività della partita IVA.
Rimangono, invece, il potenziamento dei controlli preventivi da parte dell’Agenzia delle Entrate, le misure sanzionatorie e la stipula una fideiussione di almeno 50.000 euro per la riapertura della partita IVA cessata.
Partite IVA apri e chiudi, responsabilità in solido dei professionisti cancellata con un emendamento
Il Disegno di Legge di Bilancio 2023, approdato il 1° dicembre 2022 alla Camera dei deputati per l’inizio dell’iter parlamentare della Legge di Bilancio prevedeva una misura relativa alla responsabilità dei professionisti.
I soggetti che trasmettevano per conto del contribuente la dichiarazione di inizio attività, i commercialisti o gli altri intermediari abilitati, avrebbero dovuto rispondere in solido della sanzione.
La disposizione è stata cancellata da un emendamento in Commissione Bilancio della Camera, che riformula l’articolo 36 del DDL Bilancio 2023, che riguarda il “Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA”.
La misura prevede l’aggiunta del comma 7-quater all’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Tale disposizione è relativa alle violazioni sulle imposte dirette e sull’IVA.
Dopo aver stabilito una sanzione di 3.000 euro per il contribuente destinatario del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’articolo al secondo comma stabiliva quanto di seguito riportato:
“Ai sensi degli articoli 5, commi 3 e 4, e 9, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, risponde in solido della sanzione di cui al primo periodo del presente comma l’intermediario che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di cui all’articolo 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972”
Tale comma viene dunque eliminato e il professionista non sarà più chiamato a rispondere in solido dell’eventuale sanzione.
Già in precedenza era escluso il caso in cui l’intermediario potesse dimostrare l’incolpevolezza nell’errore o di aver adottato “la diligenza connessa al proprio profilo professionale”.
L’eliminazione della responsabilità si aggiunge all’esclusione già presente, ad esempio quella di un’adeguata verifica della clientela del professionista stesso.
L’attuazione del resto della norma è demandata a uno o più provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
I provvedimenti dell’Amministrazione finanziaria saranno adottati dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, anche se non sono stati stabiliti limiti temporali per l’emanazione.
Partite IVA apri e chiudi: controlli, sanzione e fideiussione
La misura che prevede la responsabilità in solido dei professionisti è stata cancellata ma rimane l’insieme di interventi previsti per i soggetti che aprono una partita IVA ma cessano l’attività prima di versare le imposte, per poi aprire una nuova partita IVA e cercare di evadere le “tasse”.
A seguito dei controlli le imprese possono essere chiamate a esibire ulteriore documentazione e, in caso di mancata comparizione alla convocazione in ufficio o riscontro negativo, sarà emanato il provvedimento di cessazione della partita IVA.
Contestualmente si aggiunge una sanzione di 3.000 euro prevista per l’impresa, quella a cui risponderebbe in solido anche l’intermediario abilitato.
La partita IVA oggetto del provvedimento e della sanzione potrà successivamente essere riaperta a una condizione: deve essere previsto il previo rilascio di un polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria di durata triennale.
Tale polizza o fideiussione deve avere un importo minimo di 50.000 euro. La somma può essere più elevata se l’importo dovuto per le violazioni fiscali è superiore alla cifra stabilita.
La ratio è quella di evitare l’apertura di partite IVA fittizie, di origine soprattutto straniera, che vengono chiuse senza mai pagare imposte e tasse grazie al fatto che il soggetto titolare diventa successivamente irreperibile (pratica particolarmente diffusa nel settore del commercio di dettaglio di prodotti per la casa).
Sulla norma contenuta nel disegno di Legge di Bilancio 2023 si era aperta una forte discussione tra i professionisti, in particolare i commercialisti.
Ciò in quanto sia il CNDCEC che l’ANC hanno osservato come i commercialisti siano già assoggettati ad una serie di normative severe in materia di antiriciclaggio.
L’Asssociazione Nazionale Commercialisti, in particolare, ha pubblicato un comunicato stampa ufficiale lo scorso 2 dicembre in cui veniva evidenziato che:
“La sanzione di 3.000 euro prevista nella bozza, a carico del commercialista, presuppone che lo stesso sia consapevole di un intento fraudolento, esimendo l’ente che rilascia la partita iva da qualsiasi controllo preventivo a carico di chi effettivamente richiede l’avvio di attività.
I Commercialisti sono ormai stanchi di essere dei parafulmini.
Associandoci e sostenendo quanto già espresso nel comunicato del 28/11 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ricordiamo che, come tutti i professionisti, siamo sottoposti alle misure della normativa antiriciclaggio che ci impone i controlli accurati sui nostri clienti e che non è pensabile aggravare ulteriormente l’incredibile mole di adempimenti e scadenze, anche con l’introduzione di nuove inconcepibili sanzioni monitorie.
Le promesse di tutela dei professionisti si scontrano con una diversa realtà che speriamo si possa cambiare con un nuovo approccio alle professioni di vera collaborazione e non di costante ricerca di un soggetto colluso”
La richiesta, di fatto, è stata accolta e rimangono i controlli previsti dalle disposizioni già in vigore.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Partite IVA “apri e chiudi”: eliminata la responsabilità dei professionisti