Il CNDCEC approfondisce ulteriormente alcuni aspetti della procedura relativa alla sospensione degli adempimenti tributari a carico del professionista in caso di malattia o infortunio. Sarà necessario inviare agli uffici dell’Amministrazione finanziaria competenti i nominativi dei clienti, il mandato professionale e il certificato medico
Per beneficiare delle sospensione degli adempimenti tributari prevista dalla Legge di Bilancio 2022 in caso di infortunio o malattia i professionisti devono seguire le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.
Il CNDCEC, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito nei due pronto ordini pubblicati il 12 giugno.
La sospensione vale solamente per gli adempimenti tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento e dura 30 giorni a partire dal termine originario dell’adempimento.
I professionisti dovranno inviare agli uffici della pubblica amministrazione competenti la documentazione necessaria, cioè i nominativi dei clienti interessati, la copia dei mandati professionali, con data precedente all’infortunio/malattia, e il certificato medico.
Sospensione scadenze tributarie per malattia o infortunio del professionista: chiarimenti sulla procedura
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) torna ad occuparsi della possibilità si sospensione degli adempimenti tributari a carico del professionista in caso di una sua malattia o di infortunio.
I nuovi chiarimenti sono stati forniti con la pubblicazione di due pronto ordini, n. 76/2023 e n. 204/2022, pubblicati il 12 giugno 2023.
La disciplina è stata introdotta per la prima volta dalla Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, commi 927-944), la quale ha previsto la sospensione delle scadenze nei casi di malattia grave, infortunio o intervento chirurgico e nell’ipotesi di periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.
“In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un’inabilità temporanea all’esercizio dell’attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell’evento.”
Per poter esercitare tale diritto è necessario un mandato professionale che deve essere stipulato dal professionista e dal cliente prima dell’inizio del ricovero.
Al momento non esiste un iter procedimentalizzato da seguire per avvalersi della disciplina in questione. Nel documento, il Consiglio sottolinea come sia stata avviata un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate per concordarne uno.
Nel frattempo, la stessa Agenzia ha fornito alcuni chiarimenti nella risposta all’interpello n. 248 dello scorso marzo, nel quale ha precisato che la sospensione opera esclusivamente con riferimento agli adempimenti tributari con scadenza nei 60 giorni successivi al verificarsi dell’evento.
Pertanto non possono essere sospesi quelli successivi anche se non è terminato il periodo di riabilitazione. Si presuppone, infatti, che nel frattempo il cliente del professionista si sia attivato per individuare un sostituto a cui affidare l’incarico.
La sospensione ha una durata massima di 30 giorni a partire dalla data di scadenza originaria e gli adempimenti sospesi devono poi essere effettuati entro il giorno successivo.
Per ottenerla bisogna inviare all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate una PEC con cui il professionista comunica i nominativi dei clienti interessati, allegando la copia dei mandati professionali, con data precedente all’infortunio/malattia, e il certificato medico che attesta la fine delle cure.
Sospensione scadenze tributarie per malattia o infortunio del professionista: la documentazione va inviata alla PA
In merito alla questione se i mandati professionali debbano avere una data certa, l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato come questa debba necessariamente essere antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare del professionista.
In mancanza di un mandato scritto che la certifichi, resta possibile fornire la “prova” anche con altri mezzi, fermo restando ogni potere di controllo dell’Amministrazione finanziaria al riguardo.
Un altro quesito poi riguardava la possibilità di depositare tale documentazione presso l’Ordine territoriale anziché spedirla agli uffici della pubblica amministrazione.
A questo proposito, il CNDCEC ricorda che, come esplicitamente previsto dall’articolo 1, comma 935 della Legge di Bilancio 2022, la documentazione richiesta deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure tramite PEC presso gli uffici competenti della pubblica amministrazione.
Per poter beneficiare della sospensione, dunque, l’adempimento non può essere sostituto con l’invio della documentazione stessa all’Ordine territoriale di appartenenza del professionista.
Per tutti gli altri dettagli si rimanda al testo dei pronto ordini n. 76/2023 e n. 204/2022 e all’interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 248/2023.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Sospensione scadenze tributarie per malattia del professionista: dal CNDCEC chiarimenti sulla procedura