Regime forfettario con esclusione per il commercialista che detiene quote di controllo in una SRL che si occupa di revisione e certificazione di bilanci. I chiarimenti nella risposta all'interpello n. 108 del 16 aprile 2019.
È escluso dal regime forfettario il commercialista che detiene una quota pari al 50% in una SRL che svolge attività di revisione e certificazione di bilanci.
In tal caso opera la causa di esclusione introdotta dalla Legge di Bilancio 2019 perché, sebbene le due attività abbiano codici ATECO differenti, sono di fatto tra loro riconducibili ed appartengono alla medesima sezione.
A fornire chiarimenti è l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 108 del 16 aprile 2019, a seguito del quesito posto da un dottore commercialista con ricavi inferiori a 65.000 euro ma che, contemporaneamente, è proprietario di una quota pari al 50%, del capitale sociale di una SRL che svolge attività di revisione e certificazione di bilanci iscritta all’apposito registro tenuto dal MEF.
La permanenza nel regime forfettario è garantita per il 2019, ma è necessaria la rimozione delle cause ostative per beneficiarne anche nel 2020.
La tassazione delle Srl. Guida pratica
Regime forfettario, escluso il commercialista con quote di controllo in SRL di revisione
Per il commercialista titolare di quote di controllo in una SRL, dalla quale percepisce anche compensi da amministratore, deve ritenersi soddisfatta la duplice condizione prevista dalla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 che comporta l’esclusione dal regime forfettario di tassazione agevolata.
Nella risposta all’interpello n. 108 del 16 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate richiama alla circolare n. 9/E emanata il 10 aprile, con la quale in merito alle nuove cause ostative viene chiarito che sono esclusi dal regime forfettario i titolari di partita IVA:
“che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata che esercitano direttamente o indirettamente attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.”
Affinché scatti la causa d’esclusione è quindi necessaria la compresenza:
- del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
- dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Così è per il commercialista che, oltre a possedere una quota pari al 50% in una SRL che si occupa di revisione, percepisce compensi di amministratore dalla stessa.
A dire il vero, l’Agenzia delle Entrate si spinge oltre la norma, estendendo la portata della nuova causa di esclusione introdotta dalla Legge di Bilancio 2019:
“Tuttavia, qualora l’istante dovesse cessare dalla carica di amministratore della s.r.l. controllata nel 2019, lo stesso non decadrà dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020”
Ma la normativa vigente non prevede alcun nesso tra la doppia condizione di socio/amministratore... Motivo per cui non si comprende come la cessazione della carica di amministratore possa far venir meno la causa ostativa determinata dal possesso di una quota di controllo.
- Agenzia delle Entrate - risposta interpello n. 108 del 16 aprile 2019
- Articolo 1, comma 57, lettera d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Cause ostative all’applicazione del regime cd. forfetario
Regime forfettario, esclusione estesa al socio amministratore di SRL, salvo cessazione dalla carica
Le due attività economiche esercitate dal commercialista che detiene quote di controllo in una SRL che si occupa di revisione di bilanci sono tra loro riconducibili, ma oltre a menzionare la classificazione ATECO, l’Agenzia delle Entrate fornisce un’interpretazione che appare slegata da quanto previsto dalla norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2019.
Partendo dalla natura dell’attività svolta, l’interpello n. 108 ricorda che:
“Con riferimento alla seconda condizione (attività direttamente o indirettamente riconducibili) dal momento che i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dall’istante e dalla società a responsabilità limitata controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M), la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente.”
Era ormai dato per assodato che bisognasse far riferimento non tanto al medesimo codice ATECO ma alla natura effettiva delle due attività svolte, ma non che bisognasse considerare anche la doppia condizione di socio e amministratore della SRL da parte del titolare di partita IVA.
L’Agenzia delle Entrate afferma infatti che la riconducibilità delle attività svolte sarebbe provata anche dalla percezione da parte della SRL di compensi come amministratore tassabili con imposta sostituita da parte della società controllata che, a sua volta, deduce i componenti negativi di reddito dalla propria base imponibile.
Pur ribadendo la possibilità di beneficiare del regime forfettario nel 2019, per il commercialista socio controllante e amministratore della SRL di revisione opererà l’esclusione a partire dal 2020.
Per evitare la fuoriuscita dal regime di tassazione agevolata, il contribuente dovrà cessare dalla carica di amministratore della SRL controllata nel 2019.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario, escluso il commercialista con quote di controllo in SRL di revisione