Regime forfettario soci SRL: non basta il codice ATECO diverso tra le attività esercitate per la verifica dell'esclusione, ma bisogna considerare la loro effettiva correlazione. Sono questi i chiarimenti contenuti nella risposta del MEF al questione time in Commissione Finanze della Camera del 23 gennaio 2019.
Regime forfettario ad ostacoli per i soci di SRL: non basta che le attività abbiano un diverso codice ATECO, ma sarà necessario considerare l’effettiva correlazione tra le stesse.
Sono questi i chiarimenti forniti dal MEF nel corso del question time tenutosi in Commissione Finanze della Camera il 23 gennaio 2019. Sarà necessario considerare se le due attività sono effettivamente collegate, per considerare se l’attività svolta individualmente è correlata a quella prodotta in forma associata.
L’esclusione dal regime forfettario dei titolari di partita IVA che possiedono quote di controllo in SRL, dirette o indirette, è una delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2019.
Ma il diverso codice ATECO tre le due attività non basta. Così come riportato, tra gli altri, anche dal quotidiano specializzato Italia Oggi, il regime forfettario 2019 esclude esplicitamente “artificiose frammentazioni delle attività d’impresa o di lavoro autonomo svolte al solo scopo di beneficiare di una tassazione più favorevole”.
Regime forfettario soci SRL: codice ATECO diverso insufficiente
I chiarimenti sulla nuova causa di esclusione dal regime forfettario per il titolare di partita IVA che detiene quote di controllo diretto e indiretto di Società a responsabilità limitata (SRL) riconducibili all’attività esercitata in forma individuale parte da un esempio:
“gli Onorevoli interroganti chiedono se un soggetto che esercita l’attività contraddistinta dal codice ATECO 749099 (altre attività professionali) e che detiene una partecipazione di controllo (90 per cento) in una società immobiliare esercente l’attività di intermediazione nella mediazione immobiliare (codice ATECO 683100), a cui dedica circa il 70 per cento della propria attività lavorativa, possa continuare ad applicare, per il periodo d’imposta 2019, il regime forfetario.”
Per evitare casi di abuso della tassazione agevolata prevista dal regime forfettario deve essere presa come riferimento l’attività effettivamente svolta.
“Pur in presenza di due codici attività formalmente distinti in base alla classificazione ATECO, qualora il contribuente eserciti, di fatto, un’attività collegata a quella effettivamente svolta, ad esempio, da una società a responsabilità limitata, ciò inibisce, secondo l’impostazione normativa, la permanenza nel regime forfetario.”
Non è sufficiente che i codici ATECO delle due attività esercitate dal professionista come singolo e dalla SRL siano diversi, ma bisognerà valutare l’effettiva correlazione tra le due attività esercitate, ciò comportando un esame delle fattispecie volto a verificare se l’attività svolta individualmente è correlabile a quella prodotta in forma associata.
Ecco il testo integrale della risposta fornita dalla Commissione Finanze della Camera:
- Question Time 23 gennaio 2019 - Commissione Finanze della Camera
- 5-01274 Centemero: Applicabilità del regime forfettario per il 2019 ai professionisti con diversi codici ATECO
Regime forfettario e quote di controllo SRL: possibile esclusione anche se codici ATECO sono diversi
Alla base della possibilità di esclusione dei possessori di quote di controllo in SRL anche in caso di diversi codici ATECO vi è la volontà di evitare possibili casi di abuso della tassazione agevolata prevista dal regime forfettario per i titolari di partita IVA.
Al momento dell’apertura di una nuova imprese è infatti obbligatorio indicare il codice ATECO che identifica non solo l’attività esercitata ma anche l’insieme degli adempimenti amministrativi obbligatori.
Infocamere mette a disposizione un servizio apposito che consente di ricercare i codici ATECO e conoscere le norme di riferimento ed i requisiti richiesti. Basta una breve consultazione per verificare come ciascuno di questi preveda specifici adempimenti, ma vi è il caso del noto codice 82.99.99 relativo in maniera molto generica ad “altre attività”, usato spesso in maniera inappropriata soltanto per evitare di effettuare gli adempimenti specifici previsti negli altri casi.
Ed è evidente quindi la motivazione alla base della risposta fornita dal MEF in Commissione Finanze, nonostante questo comporterà inevitabilmente la necessità di valutare bene le eventuali cause di incompatibilità tra l’attività esercitata come singolo e quella della SRL, anche qualora i codici ATECO siano differenti.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Regime forfettario soci SRL: codice ATECO diverso insufficiente