Il nuovo testo, approvato in seguito alla consultazione pubblica, entrerà in vigore dal 1° aprile prossimo. Tra le novità, spiccano l'applicazione della norma sull'equo compenso, le nuove regole per i social media e la sanzione unica per più infrazioni
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha approvato, nella seduta del 21 marzo, il nuovo Codice deontologico della professione.
Le novità entreranno in vigore a partire dal prossimo 1° aprile.
Sono 120 le osservazioni pervenute in sede consultazione pubblica, che si è svolta dal 26 febbraio al 10 marzo scorso.
Le modifiche principali al testo riguardano la nuova norma sull’equo compenso e le regole in materia di pubblicità e di comunicazione, in particolar modo nell’ambito dei social media.
È prevista inoltre un’unica sanzione per più infrazioni al codice.
Codice deontologico commercialisti: il testo aggiornato (scaricabile in pdf)
Nella seduta di ieri, 21 marzo, è stato approvato in via definitiva il testo del nuovo codice deontologico dei commercialisti.
- CNDCEC - Testo approvato dal C.N. nella seduta del 21 marzo 2024
- Codice deontologico della professione.
È quanto fa sapere il CNDCEC nel comunicato stampa pubblicato oggi.
Il presidente nazionale, Elbano De Nuccio, afferma in merito quanto segue:
“L’approvazione definitiva del nuovo Codice deontologico giunge alla fine di un importante percorso di ascolto della categoria. Abbiamo ricevuto decine e decine di osservazioni, con una partecipazione avvenuta correttamente attraverso il canale ufficiale aperto del Consiglio nazionale, per la quale ringrazio i colleghi”.
In sede di consultazione pubblica, che si è svolta dal 26 febbraio al 10 marzo scorso, gli iscritti all’Ordine hanno infatti potuto esprimersi sulle proposte di modifica, inviando via email le proprie osservazioni.
La procedura ha visto il coinvolgimento di decine e decine di professionisti, per un totale di 120 contributi, che hanno permesso di riformulare i passaggi giudicati poco chiari.
Quella dei commercialisti non è l’unica categoria ad aver apportato delle correzioni alle proprie norme.
La nuova disciplina sull’equo compenso, ad esempio, è uno dei provvedimenti che ha reso necessaria la modifica dei testi di molte professioni.
Codice deontologico commercialisti: le novità in vigore dal 1° aprile
Il codice deontologico dei commercialisti contiene i principi e i doveri a cui ogni professionista è obbligato ad attenersi, per poter svolgere rispettosamente e in modo corretto la propria professione.
Le nuove regole di condotta per i professionisti si applicano a partire dal 1° aprile prossimo.
Il testo è organizzato su due colonne, la prima riportante il testo del vecchio codice, la seconda quello aggiornato. Le modifiche sono riportate in grassetto.
Tra le novità introdotte nel testo, spicca l’inserimento della misura dell’equo compenso per la professione, che recepisce le disposizioni in materia della legge n. 49 del 21 aprile 2023.
L’art. 25 del nuovo codice deontologico stabilisce a riguardo quanto segue:
- i compensi del commercialista devono essere giusti, equi e proporzionati all’attività richiesta;
- il soggetto deve informare il cliente che è nulla la pattuizione di compensi che non siano in linea con quanto previsto dal decreto ministeriale.
I parametri in base ai quali valutare se il compenso sia effettivamente giusto, equo e proporzionato sono i seguenti:
- valore e natura della pratica;
- importanza, difficoltà e complessità della pratica;
- condizioni d’urgenza per l’espletamento dell’incarico;
- risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
- impegno profuso anche in termini di tempo impiegato;
- pregio dell’opera prestata;
- parametri previsti dal decreto ministeriale di riferimento.
Altre importanti modifiche riguardano gli obblighi relativi ai rapporti con i mezzi di informazione e di comunicazione, dalla stampa ai social network.
Un commercialista non deve:
- fornire notizie coperte dal segreto professionale;
- servirsi del nome dei propri clienti a scopo di raccomandazione;
- enfatizzare le proprie capacità professionali, denigrando e screditando i propri colleghi;
- comunicare informazioni equivoche, ingannevoli o suggestive.
È degna di nota anche l’introduzione della sanzione unica in caso di violazioni plurime.
A tal proposito, all’art. 4, in tema di potere disciplinare, si legge infatti quanto segue:
TESTO PRECEDENTE | TESTO MODIFICATO |
---|---|
2. Le sanzioni devono essere proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine devono valutarsi la gravità del fatto, l’eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista, nonché l’eventuale danno provocato. | 2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del professionista. La sanzione è unica anche quando sia stata accertata la commissione di plurimi fatti aventi rilievo disciplinare nell’ambito del medesimo procedimento. |
Infine, il nuovo Codice prevede anche oneri più specifici. Tra questi, gli obblighi per i professionisti di:
- comunicare al cliente di eventuali collaboratori;
- rendere noti gli estremi della propria polizza assicurativa per la responsabilità professionale in caso di richiesta dell’assistito;
- non affidare il lavoro a terzi senza un accordo preventivo;
- non proporre prestazioni gratuite o a prezzi simbolici.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Codice deontologico commercialisti: le novità approvate