Accordo transattivo, il risarcimento non può essere trattato come plusvalenza. L'elemento da considerare per individuare il trattamento fiscale è la natura delle somme percepite e il danno che eventualmente vanno a risarcire. I dettagli nella risposta all'interpello numero 254 del 7 agosto 2020.
Accordo transattivo, il risarcimento non può essere trattato come plusvalenza. Bisogna considerare la natura delle somme percepite e il danno che eventualmente vanno a risarcire per verificare il corretto trattamento fiscale da applicare.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello numero 254 del 7 agosto 2020.
Come di consueto, lo spunto per fare luce sulla questione arriva dall’analisi di un caso pratico.
- Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 254 del 7 agosto 2020
- Articolo 86 del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Risarcimento a seguito di accordo transattivo.
Accordo transattivo, il risarcimento non può essere trattato come plusvalenza
Protagonista è una società che deteneva una partecipazione nella società BETA e, come specifica, redige il bilancio in linea con i principi contabili internazionali applicando il principio della cosiddetta “derivazione rafforzata”.
Nel formulare la richiesta di chiarimenti, ripercorre gli eventi accaduti nei 12 anni che vanno dal 2006 al 2018:
- nel 2006 sulla base di un accordo sottoscritto una delle parti contraenti assumeva l’impegno di acquistare o far acquistare le azioni di BETA, detenute dalla stessa società, a un valore prestabilito;
- nel 2009 la società metteva in mora il debitore, chiedendo l’adempimento dell’obbligazione assunta, ma senza riscontro. Citava, quindi, in giudizio i soggetti inadempienti e formulava una domanda di condanna al pagamento del prezzo delle azioni;
- nel 2012 la stessa società alienava a terzi le stesse azioni per un prezzo di gran lunga inferiore a quello stabilito nella scrittura privata, sulla base dell’andamento negativo di BETA, e chiedeva la risoluzione del contratto al centro dei contrasti, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti;
- dopo una serie di ulteriori passaggi nel 2018, la vicenda si concludeva come segue:
“In pendenza del giudizio di appello, il ... 2018 ALFA (società al centro dell’interpello) concludeva con le altre parti processuali una transazione, per effetto della quale queste ultime si obbligavano a pagare l’importo complessivo e omnicomprensivo di ... euro, a saldo e stralcio di ogni e qualunque pretesa e credito vantati nei loro confronti, a qualunque titolo comunque derivante dalla scrittura privata conclusa nel 2006, ivi compresa qualunque pretesa risarcitoria relativa alla perdita derivante dalla mancata vendita delle azioni”.
Alla luce della vicenda descritta, la società si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare il corretto trattamento fiscale da applicare sul risarcimento ottenuto a seguito di un accordo transattivo, ipotizzando di poter far rientrare il componente positivo di reddito nel regime fiscale previsto per le plusvalenze patrimoniali nell’ambito dall’articolo 86 del TUIR e, in presenza dei requisiti richiesti, nel campo di applicazione del regime PEX.
Con la risposta all’interpello numero 254 del 7 agosto 2020, però, l’Agenzia delle Entrate pone il suo veto con le motivazioni che seguono:
“Il conseguimento della somma nell’ambito dell’accordo transattivo, volta a risarcire l’originario inadempimento contrattuale, costituisce sopravvenienza attiva imponibile ai sensi del menzionato articolo 88, comma 3, lettera a), del TUIR,risarcendo un danno diverso da quello considerato all’articolo 86, comma 1, lettera b), del TUIR”.
Accordo transattivo, il risarcimento non rientra nel regime di esenzione fiscale delle plusvalenze
L’articolo 86, comma 1, lettera b), del TUIR dispone:
“Le plusvalenze dei beni relativi all’impresa, diversi da quelli indicati nel comma 1 dell’articolo 85, concorrono a formare il reddito: (...) b) se sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni”.
Nel motivare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che per trattare l’importo come plusvalenza bisogna verificare due aspetti:
- se viene incassato per risarcire un danno;
- quale danno va a risarcire.
Le somme che la società riceve a seguito dell’accordo transattivo hanno una natura risarcitoria in senso ampio, dal momento che rientrano nelle concessioni reciproche utili a definire la lite giudiziaria.
Nel caso analizzato non si può dire che ci sia una perdita o danneggiamento delle partecipazioni dal momento che sono state vendute a un prezzo più basso di quello originario a causa dell’andamento negativo della società partecipata.
L’importo percepito a seguito dell’accordo transattivo è finalizzato a risarcire, infatti, l’inadempimento contrattuale, un danno che non rientra nell’articolo 86 del TUIR, e la somma costituisce sopravvenienza attiva imponibile secondo quanto stabilito dall’articolo 88, comma 3, lettera a).
Ne deriva che il risarcimento non può neanche rientrare nel regime di esenzione fiscale delle plusvalenze.
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