Arriva il codice tributo per effettuare il versamento dell’imposta sostituiva sulla rideterminazione delle partecipazioni negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione. Pagamento delle somme tramite modello F24 indicando il codice “8057”
Dopo la novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023, cioè la possibilità di rideterminare il costo fiscale relativo a titoli, quote o ai diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione posseduti al 1° gennaio, arriva il codice tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva.
Il nuovo codice “8057” e le relative istruzioni per il pagamento sono stati comunicati dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 19 maggio.
L’imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 16 per cento del valore delle partecipazioni al 1° gennaio 2023 e deve essere pagata, a partire dal 15 novembre 2023, in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo, applicando gli interessi del 3 per cento.
Il versamento va effettuato tramite modello F24.
Imposta sostitutiva sulla rideterminazione di partecipazioni in società quotate: ecco il codice tributo
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 23/E del 19 maggio 2023 ha comunicato il nuovo codice tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.
Si tratta della novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 107), la quale ha previsto che per determinare le plusvalenze e minusvalenze a fini fiscali delle partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, possedute al 1° gennaio 2023, è possibile versare un’imposta sostitutiva al 16 per cento sul valore normale anziché su quello di acquisto o del costo.
Non è necessaria, quindi, l’apposita perizia di stima che certifichi il valore dato che si tratta di partecipazioni quotate.
In particolare, l’imposta in questione deve essere pagata entro il 15 novembre 2023 in un’unica soluzione oppure in tre rate annuali di pari importo a cui va aggiunta la maggiorazione del 3 per cento a titolo di interesse.
Per consentire il versamento di tali somme, dunque, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:
- “8057” - “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione”.
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il versamento con modello F24
Come si legge nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, restano comunque a disposizione i codici tributo istituiti per il versamento dell’imposta sostitutiva relativa a partecipazioni non quotate.
Si tratta dei seguenti codici tributo:
- 8055 - Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione del valore di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;
- 8056 - Versamento dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola.
L’imposta sostitutiva va versata indicando l’apposito codice tributo nel modello F24.
I codici tributo devono essere specificati nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”.
Inoltre, nel campo “Anno di riferimento”, bisogna indicare l’anno di possesso dei beni per il quale si opera la rivalutazione, nel formato “AAAA”.
- Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 23/E del 19 maggio 2023
- Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24, dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di cui all’articolo 5, comma 1-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 1, comma 107, della legge 29 dicembre 2022, n. 197
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