Approvazione e deposito bilancio di esercizio 2018: nel manuale Unioncamere 2019 le istruzioni utili per procedere secondo l'iter stabilito. Termini di scadenza da rispettare e casi in cui è stato possibile applicare una proroga.
Approvazione e deposito bilancio di esercizio 2018: l’iter da seguire si basa su regole ben definite e tenendo conto di precisi termini di scadenza.
A causa delle importanti novità fiscali introdotte nell’ultimo anno sono molti i casi in cui anche alla scadenza per approvazione e deposito del bilancio di esercizio è stato possibile applicare una proroga. I tempi, dunque, per alcuni sono diventati più lunghi, ma il termine ordinario era fissato per il 30 aprile 2019.
A fornire tutte le istruzioni è stata Unioncamere, con la guida denominata “Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese per la Campagna bilanci 2019” disponibile in allegato all’articolo.
Tra le regole da seguire si segnalano alcune importanti novità: per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2018 è obbligatorio utilizzare la nuova tassonomia XBLR 2018-11-04 per tutte le presentazioni effettuate dal 1° marzo 2019 in poi.
Prima di analizzare tutte le regole ed illustrare quali sono i termini di scadenza, ricordiamo che dopo l’approvazione è necessario depositare il bilancio di esercizio 2018 presso il Registro delle Imprese entro 30 giorni.
Termini ordinari per approvazione e deposito bilancio di esercizio 2018:
Adempimenti organo amministrativo | Società senza organo di controllo | Società con organo di controllo |
---|---|---|
Progetto di bilancio e relazione sulla gestione | 31/03/2019 | 15/04/2019 |
Deposito presso la sede sociale | 15/04/2019 | 15/04/2019 |
Approvazione bilancio di esercizio | 30/04/2019 | 30/04/2019 |
Termini straordinari per approvazione e deposito bilancio di esercizio 2018:
Adempimenti organo amministrativo | Società senza organo di controllo | Società con organo di controllo |
---|---|---|
Progetto di bilancio e relazione sulla gestione | 30/05/2019 | 14/06/2019 |
Deposito presso la sede sociale | 14/06/2019 | 14/06/2019 |
Approvazione bilancio di esercizio | 29/06/2019 | 29/06/2019 |
Il Bilancio d’esercizio deve essere depositato presso il Registro delle Imprese territorialmente competente entro 30 giorni dalla data di approvazione da parte dell’assemblea dei soci.
È online il nuovo Manuale operativo messo a disposizione da UNIONCAMERE:
- Guida Nazionale Unioncamere deposito bilancio di esercizio 2018
- Bilancio di esercizio: termini approvazione e deposito in Camera di Commercio nella nuova guida completa di Unioncamere
I documenti da depositare sono:
- copia del Bilancio composto di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario (se presente) e Nota Integrativa (non presente per le micro imprese);
- Relazione sulla Gestione;
- Verbale di assemblea (o del Consiglio di Sorveglianza) che ha approvato il bilancio;
- Relazione del Collegio Sindacale se presente oppure relazione del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti se diverso dal Collegio Sindacale.
La predisposizione e l’invio dei bilanci può essere effettuata scegliendo tra due modalità:
- Bilanci online per gli utenti Telemaco è utilizzabile allegando solo documenti firmati digitalmente: limitato alla presentazione di bilanci d’esercizio senza elenco dei soci (ad esempio, Società Cooperative e Srl) o che riconfermano un bilancio che presenta la medesima situazione di quello precedente;
- FedraPlus per depositare un bilancio corredato di un nuovo elenco soci oppure per riconfermare un bilancio con il medesimo elenco soci dell’anno precedente.
Il deposito dei bilancio in via tematica, che sia ordinario in forma abbreviata o di una micro-impresa, prevede il pagamento dei diritti di segreteria pari a 62,70 euro (92,70 euro per deposito effettuato mediante supporto informatico digitale) e 37,70 euro per le cooperative sociali iscritte a questa categoria ai sensi della Legge 381/91 (47,70 euro se la presentazione avviene su supporto informatico digitale).
Altro adempimento è il pagamento dell’imposta di bollo di 65 euro di cui sono esenti le cooperative sociali.
Per le start-up innovative e per gli incubatori certificati di sturt up, iscritti nell’apposita sezione speciale, il deposito del bilancio è esente dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.
Per gli incubatori certificati l’esenzione dura non oltre il quinto anno di iscrizione nella sezione speciale.
Termini di scadenza per approvazione e deposito del bilancio di esercizio 2018 e nuova tassonomia XBRL
Con la pubblicazione del comunicato MISE in Gazzetta Ufficiale l’8 Gennaio 2019 è entrata in vigore la nuova tassonomia dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al Registro delle Imprese.
La nuova tassonomia da utilizzare per la formazione delle istanze XBRL per il 2019 è la versione 2018-11-04 che è entrata in vigore da Gennaio 2019 per gli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2018.
Essa dovrà essere utilizzata obbligatoriamente per le istanze di deposito presentate a partire dal 1° marzo 2019. Fino a tale data saranno validi i bilanci predisposti con la precedente tassonomia 2017-07-06 per esercizi chiusi in data 31 dicembre 2018 o in data successiva.
Le principali differenze rispetto alla versione precedente riguardano la Nota integrativa: la suddivisione in più campi testuali della sua parte iniziale, una sezione ad hoc dedicata alle cooperative e l’introduzione dell’ informativa per i cosiddetti contributi pubblici.
Quando è possibile il rinvio del termine di scadenza per l’approvazione del bilancio
La scadenza per l’approvazione dei bilancio 2018 può essere soggetta a rinvio da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società.
A fornire indicazioni su quando è ammesso il rinvio della scadenza per l’approvazione del bilancio d’esercizio è stata la nota del 21 febbraio 2019 pubblicata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.
L’orientamento del CNDCEC è che le società potranno applicare la proroga disciplinata dall’articolo 2364 del codice civile, il quale prevede che:
“l’approvazione del bilancio delle Spa e delle Srl (articolo 2478 bis) può avvenire entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, anziché 120 giorni, qualora “lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”.”
Una situazione che nel 2019 si verifica per via di due novità legislative:
- la possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa introdotta dalla Legge di Bilancio 2019, per la quale si ritengono necessarie apposite perizie di stima per le società;
- la richiesta del legislatore contenuta nell’articolo 1, commi 125-129 della legge 124/2017, che prevede per le imprese “che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere” dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste equiparati di pubblicare tali importi quando l’ammontare complessivo non sia inferiore a 10.000 euro nella nota integrativa del bilancio di esercizio e, se predisposto, nella nota integrativa del bilancio consolidato.
Sono queste, secondo il CNDCEC, le due novità per le quali è possibile il rinvio della scadenza a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Bilancio di esercizio 2018: scadenza per approvazione e deposito