Prescrizione cartelle di pagamento in cinque anni: è la sentenza n. 5922/2019 del Giudice di Pace di Milano a confermare il termine quinquennale per le sanzioni amministrative, come le multe e tutte le altre violazioni del Codice della Strada.
Prescrizione cartelle di pagamento: termine di cinque anni per le sanzioni amministrative.
A ribadirlo è la sentenza n. 5922/2019 del Giudice di Pace di Milano, emessa a seguito del ricorso presentato da un contribuente, rappresentato e difeso dallo studio legale Iurart di Milano, contro la pretesa dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Sono gli Avvocati Raffaella Cucciniello e Filippo Bersani ad aver segnalato alla redazione di Informazione Fiscale l’esito del ricorso da loro rappresentato, che ha portato al riconoscimento di un diritto del contribuente dopo una causa durata più di due anni.
La discussione sul termine di prescrizione delle cartelle relative a sanzioni amministrative, come quelle sul Codice della Strada, è da sempre molto viva e, ancora una volta, l’Agenzia delle Entrate Riscossione è costretta a fare un passo indietro sulle proprie pretese.
Essendo un tema di sicuro interesse, pubblichiamo di seguito il commento dello studio legale Iurart alla sentenza relative al termine di prescrizione quinquennale delle cartelle relative a sanzioni amministrative.
Prescrizione cartelle di pagamento: termine di cinque anni per le sanzioni amministrative. Il commento degli Avvocati Raffaella Cucciniello e Filippo Bersani
La cliente si rivolgeva al nostro studio legale a seguito della notifica di un’intimazione di pagamento ricevuta ben oltre 5 anni dopo la data di irrogazione della sanzione amministrativa che derivava da semplice infrazione del Codice della Strada.
La tesi perorata in difesa della contribuente si è basata sull’art. 28 della Legge n. 689/81 che, espressamente, sancisce nel termine massimo di cinque anni (dal giorno della violazione) il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative.
Agenzia delle Entrate - Riscossione, per contro, sosteneva una tesi del tutto infondata e priva di basamento giuridico, secondo la quale, qualunque sia l’origine del credito da riscuotere ed il termine di prescrizione normativamente previsto per lo stesso, dal momento in cui l’Ente riscossore emette e notificata la Cartella esattoriale, il credito stesso assume il termine prescrizionale decennale.
Il Giudice di Milano accoglieva la tesi dello studio, chiarendo e ponendo in rilievo il decorso del termine quinquiennale e statuiva la prescrizione del credito, con conseguente vittoria e soddisfazione della nostra cliente.
- Sentenza n. 5922/2019 - Giudice di Pace di Milano
- Prescrizione quinquennale delle cartelle di pagamento relative a sanzioni amministrative
Quanto stabilito dal Giudice chiarisce, ancora una volta, la tesi giurisprudenziale sostenuta sia dalle Sezioni Unite che dalla Cassazione. Il termine di prescrizione resta quello fin dall’origine previsto, senza che si possa - in alcun modo - far luogo all’applicazione del termine ordinario decennale. Tale giusta tesi, attualmente maggioritaria, rimarca il principio di carattere generale secondo il quale la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione non produce alcuna conversione del termine di prescrizione breve (eventualmente previsto) in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c. (Sezioni Unite nella pronuncia n. 2339/2016).
La controversia in esame è degna di attenzione perché relativa ad uno dei moltissimi casi - purtroppo - in cui il cittadino si trova costretto a fronteggiare richieste infondate che si riferiscono a notifiche tardive, e dunque prescritte, che però vengono intimate da Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Nel caso di specie, l’Ente riscossore al momento della notifica dell’ingiunzione di pagamento alla nostra cliente, sostanzialmente, non poteva richiedere il pagamento del credito in questione ma, nonostante ciò, ne aveva ugualmente tentato un ottenimento illegittimo. Difficile immaginare, infatti, che non fosse a conoscenza di norme note e di orientamenti consolidati.
La condotta posta in essere da Agenzia delle Entrate - Riscossione, pur formalmente lecita, finisce per ledere il cittadino che, il più delle volte, inesperto nel campo del diritto e demoralizzato dai costi e tempi processuali, versa le somme illegittimamente richieste.
Alla luce di tutto ciò, si ritiene che la sentenza in allegato profili degli elementi utili e recenti per fornire al cittadino le giuste linee-guida per poter comprendere come e quando tutelarsi da eventuali richieste tardive, notificate dall’ente riscossore.
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