Malattia, maternità e paternità 2025: gli importi per il calcolo delle indennità INPS

Giuseppe Guarasci - Leggi e prassi

Disponibile l'aggiornamento, relativo al 2025, degli importi per il calcolo delle contribuzioni per l'indennità di malattia, maternità, paternità e delle prestazioni relative alla tubercolosi. I valori sono stati comunicati dall'INPS

Malattia, maternità e paternità 2025: gli importi per il calcolo delle indennità INPS

L’INPS comunica gli gli importi aggiornati al 2025 per il calcolo delle indennità di malattia, maternità e paternità e delle prestazioni relative alla tubercolosi.

L’adeguamento viene effettuato annualmente sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.

A comunicare i nuovi valori di riferimento è l’INPS con la circolare pubblicata il 2 aprile.

Qui l’Istituto specifica anche i valori per altre prestazioni come l’assegno di maternità dei comuni e quello di maternità per lavori atipici e discontinui.

Inoltre, vengono indicati i limiti di reddito da utilizzare per determinare il valore dell’indennità del congedo parentale e i massimali, sempre per il 2025, dell’indennità economica e dell’accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili gravi.

Malattia, maternità e paternità 2025: gli importi per il calcolo delle indennità INPS

Con la circolare n. 72/2025 l’INPS comunica gli importi da considerare per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei dipendenti ai fini dell’erogazione delle indennità di malattia, maternità o paternità e tubercolosi.

Queste si calcolano in riferimento ai periodi di paga 2025 che le diverse categorie di lavoratori e lavoratrici devono considerare.

Le tipologie di dipendenti, le prestazioni e gli importi sono sintetizzati nella tabella riassuntiva di seguito.

Tipologia di lavoratoriPrestazioniImporti per la liquidazione
Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 Malattia, maternità/paternità e tubercolosi Retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale di 57,32 euro
Lavoratori agricoli a tempo determinato Malattia, maternità/paternità e tubercolosi Retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni pari a 50,99 euro
Compartecipanti familiari e piccoli coloni Malattia, maternità/paternità e tubercolosi In attesa dei nuovi valori si fa riferimento a quelli del 2024. Per la maternità e paternità nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l’anno 2024 pari a 63,06 euro
Lavoratori italiani operanti all’estero in paesi extracomunitari Malattia, maternità/paternità e tubercolosi Si fa riferimento alle retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l’anno 2025

Per quanto riguarda, invece, il calcolo dell’indennità di maternità e paternità per i lavoratori e le lavoratrici italiane e straniere addette ai servizi domestici e familiari, gli importi di riferimento sono i seguenti:

  • 8,40 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,48 euro;
  • 9,48 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,48 euro e fino a 11,54 euro;
  • 11,54 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,54 euro;
  • 6,11 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.

Malattia e maternità 2025 per i lavoratori autonomi: gli importi per il calcolo dell’indennità

All’interno del documento di prassi, l’INPS fornisce istruzioni anche per il calcolo dell’indennità di maternità o paternità, dell’indennità per congedo parentale e di quella per l’interruzione della gravidanza che spettano alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi.

Le categorie e i relativi importi sono riassunti nella tabella di seguito.

Tipologia di autonomiImporti
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali 50,99 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l’anno 2025 per la qualifica di operaio dell’agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2025 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2024
Artigiani 57,32 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera
Commercianti 57,32 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera
Pescatori 31,85 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale

Inoltre, sulla base della variazione dell’indice ISTAT, per il 2025 l’importo reddituale di riferimento per il diritto agli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è pari a 9.456,53 euro.

Gli importi per il calcolo dell’indennità di malattia e maternità 2025 per la Gestione Separata INPS

Con la circolare n. 61 l’INPS ha comunicato anche gli importi da considerare per il calcolo delle prestazioni di malattia, degenza ospedaliera, maternità/paternitàe congedo parentale, da erogare ai lavoratori iscritti alla Gestione separata nel corso del 2025.

Per l’anno in corso, nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata, che non sono pensionati o che non risultano già assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie, si applicano le aliquote contributive pensionistiche indicate nella tabella di seguito, che devono essere maggiorate dell’ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell’onere che deriva dall’estensione delle tutele relative alla maternità/paternità, al congedo parentale, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e alla malattia.

Per il 2025, dunque, il contributo mensile per l’accertamento del requisito richiesto si ottiene applicando l’aliquota indicata sul minimale di reddito è pari a 18.555 euro.

Lavoratori di riferimentoAliquotaContributo mensile
Lavoratori liberi professionisti (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria) 26,07 per cento 403,11 euro
Lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome (soggetti non assicurati ad altra forma di previdenza obbligatoria) 26,07 per cento 403,11 euro
Lavoratori di riferimentoAliquotaContributo mensile
Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 33,72 per cento 521,40 euro
Collaboratori e altre figure assimilate non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 del D.L. 22 giugno 2023, n. 75, senza altra forma di previdenza obbligatoria 35,03 per cento 541,65 euro
Magistrati onorari confermati non esclusivi – art. 15-bis commi 3 e 5 D.L. 22 giugno 2023, n. 75, in presenza di altra forma di previdenza obbligatoria 26,03 per cento 402,49 euro
Collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate del lavoro sportivo del settore dilettantistico non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 27,03 per cento 417,95 euro

Per il 2025 il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995 è pari a 120.607 euro, il limite di reddito previsto per l’erogazione dell’indennità per degenza ospedaliera e dell’indennità di malattia è pari a 83.755 euro.

Le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento, le seguenti percentuali:

  • 8, 12 e 16 per cento in caso di malattia (articolo 8, comma 10, legge n. 81/2017);
  • 16, 24 e 32 in caso di degenza ospedaliera o di malattia.

Devono essere applicate all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo, valido per l’anno di inizio della malattia, che per il 2025 è pari a 330,43 euro.

Ne derivano, quindi, i seguenti importi per le indennità.

Importi indennità degenza ospedaliera 2025Condizioni
52,87 euro (16 per cento) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione
79,30 euro (24 per cento) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione
105,74 euro (32 per cento) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione
Importi indennità di malattia 2025Condizioni
26,43 euro (8 per cento) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione
39,65 euro (12 per cento) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione
52,87 euro (16 per cento) se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione

Per quanto riguarda, infine, l’importo dell’assegno di maternità dei comuni i dettagli sono stati forniti nella circolare n. 45/2025:

  • 407,40 euro mensili, 2.037 euro totali (misura piena);
  • ISEE pari a 20.382,90 euro.

L’importo dell’assegno di maternità per lavori atipici e discontinui, invece, è paria 2.508,04 euro nella misura intera.

Per tutti gli altri dettagli, i limiti di reddito per l’indennità di congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001 e per l’indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità si rimanda al testo integrale della circolare INPS n. 72/2025.

INPS - Circolare n. 72 del 2 aprile 2025
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e altre retribuzioni o importi. Anno 2025

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