Cartella di pagamento Equitalia: cosa fare quando si riceve una richiesta per un debito caduto in prescrizione? Ecco come opporsi all'Agenzia di riscossione.
Prescrizione cartella di pagamento Equitalia: a volte capita di ricevere delle ingiunzioni di pagamento da parte dell’Agenzia di riscossione per debiti inesigibili perché caduti in prescrizione. Cosa fare in questi casi? Cerchiamo di indicare le varie possibilità a disposizione dei contribuenti.
La prima mossa da vagliare è quella di inviare una comunicazione a Equitalia o all’ente creditore segnalando l’avvenuta prescrizione del debito in questione. Le lettere da inviare possono essere di due tipi: richiesta di annullamento e sospensione del debito segnalato dalla cartella Equitalia.
Ecco cosa fare nel caso di notifica di una cartella di pagamento Equitalia oltre i termini previsti di prescrizione.
Prescrizione cartella di pagamento Equitalia: cosa fare?
Può capitare di ricevere delle cartelle di pagamento Equitalia per eventi che sono caduti in prescrizione. Cosa fare in questi casi e quali sono gli strumenti nelle mani dei cittadini per difendersi? In primo luogo occorre precisare che il periodo di prescrizione per debiti contratti oscilla, a seconda dei casi, tra i 5 e i 10 anni con la significativa eccezione del bollo auto per il quale il termine scende a 3 anni.
Una volta sinceratisi che il pagamento per il quale è stata inviata la cartella è caduto in prescrizione quali sono gli strumenti nelle mani dei cittadini? La via che è possibile intraprendere quando si riceve una cartella di Equitalia del tipo descritto è quello di inviare pronta comunicazione indicando la scadenza dei termini per chiedere il pagamento della somma.
La comunicazione da inviare possono essere a questo punto di due tipi: richiesta in autotutela o sospensione. Eccone una descrizione con l’indicazione di cosa fare in ciascuna evenienza.
- Richiesta di annullamento o “sgravio” in autotutela
Deve essere indirizzata all’ente creditore e a Equitalia per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC. Con la comunicazione viene segnalato all’ente titolare del credito del superamento del termine di prescrizione per la somma indicata dalla cartella di pagamento di Equitalia che può provvedere a segnalare all’Agente di riscossione l’annullamento del credito. Spesso però accade che non vi sia risposta dall’ente e si dovrà provvedere al ricorso.
- Sospensione della riscossione
Da inviare a Equitalia per mezzo di raccomandata A/R o PEC seguendo le indicazioni fornite dalla stessa Agenzia di riscossione. La comunicazione di sospensione va inviata entro 60 giorni dalla notifica della cartella Equitalia e non è ripetibile. Nel caso in cui Equitalia non provveda a fornire entro 220 giorni alcuna risposta conseguente alla sospensione della riscossione il debito è automaticamente annullato.
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La seconda modalità di comunicazione di prescrizione per una cartella di pagamento Equitalia potrebbe essere più efficace dal momento che obbliga l’Agente di riscossione ad inviare una risposta al cittadino.
Prescrizione cartella di pagamento Equitalia: termini per ricorso e prescrizione
Chiarito cosa fare e quali misure intraprendere nel caso in cui si riceva una cartella di pagamento Equitalia in prescrizione, è bene sottolineare ulteriori informazioni che è bene tenere presente.
In primo luogo è bene ricordare che ambedue le comunicazioni non sospendono i termini per intraprendere ricorso fissata normalmente a 60 giorni per tasse e tributi (30 per multe stradali e 40 per debiti nei confronti dell’Inps o Inail).
Va inoltre sottolineato che, sebbene da luglio 2017 sia stata disposta la chiusura di Equitalia, le stesse procedure potranno essere avanzate dal cittadino anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.
In aggiunta è bene ricordare che i termini per la prescrizione per cartelle di pagamento Equitalia sono vari e dipendono dalla natura del debito contratto. Per chi si chiede cosa fare per annullare una richiesta di pagamento è bene consultare la tabella seguente:
Termine di prescrizione | Debito |
---|---|
3 anni | Bollo auto |
5 anni | Multe stradali, pagamenti per Inps, Inail e Irpef, tributi locali (Imu, Tasi, Tari) |
10 anni | Debiti Irpef e Irap, canone Rai, pagamenti Iva |
Il termine di prescrizione a 5 anni è stato recentemente oggetto di una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n.23397/2016) che ha stabilito tale scadenza per i debiti nei confronti della Pubblica amministrazione. Fanno eccezione i casi per i quali è stato accertato il debito con sentenza passata in giudicato o mediante decreto ingiuntivo.
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