Equitalia: come fare domanda per la sospensione legale della cartella esattoriale? Ecco il modulo in formato .pdf e tutte le istruzioni.
Sospensione legale della cartella esattoriale Equitalia: cos’è e quando può essere richiesta?
Equitalia è uno dei peggiori incubi dei contribuenti italiani. Fatta questa doverosa premessa occorre sottolineare come l’indirizzo della politica fiscale del Governo stia prendendo una direzione più favorevole ai contribuenti che alla stessa Equitalia, così come dimostrato dalla riduzione dell’aggio varata lo scorso anno e con l’attuale discussione sulla rottamazione delle cartelle (caldeggiata soprattutto da Enrico Zanetti di Scelta Civica).
Uno degli strumenti di tutela che la legge prevede a favore del contribuente contro il rischio di abusi da parte di Equitalia è la sospensione legale della cartella esattoriale.
La sospensione legale della cartella esattoriale è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2013, nella norma in cui è stato previsto che l’Agente delle riscossione è obbligato a sospendere immediatamente ogni procedura esecutiva finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate, nel caso in cui il debitore presenti una dichiarazione con la quale contesta la pretesa.
Sospensione legale cartella esattoriale Equitalia, ecco il modulo di domanda:
- Sospensione legale cartella esattoriale Equitalia
- Clicca sull’icona per effettuare il download del modulo SL1 Equitalia per la richiesta di sospensione legale della cartella esattoriale
Sospensione legale cartella esattoriale Equitalia, modalità di presentazione della domanda:
- direttamente allo sportello di Equitalia;
- online con il servizio “Sospensione”;
- mediante raccondata A/R;
- tramite posta elettronica certificata.
In alternativa puoi inviare la richiesta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno ai recapiti che trovi indicati nella cartella oppure via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo.
Sospensione legale cartella esattoriale Equitalia: casi in cui è possibile presentare domanda
La legge prevede espressamente i casi in cui è possibile fare domanda per la richiesta di sospensione legale della cartella esattoriale Equitalia.
Nello specifico, a partire dal 22 ottobre 2015, questa dichiarazione:
- va presentata, a pena di decadenza, entro sessanta dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa
- deve essere motivata; deve, cioè, documentare che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, oppure che la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo, da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente creditore, da una sospensione amministrativa comunque concessa dall’ente creditore, da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte, da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in questione, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore.
Sospensione legale cartella esattoriale Equitalia: tempi ed effetti della domanda
I crediti contestati sono annullati di diritto decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione ad Equitalia, nel caso l’ente creditore non invii al debitore la comunicazione - che conferma la pretesa debitoria o dichiara inidonea la documentazione prodotta - e ove manchino i successivi flussi informativi alla stessa Equitalia.
L’annullamento non si concretizza in presenza di motivi diversi da quelli sopra, ovvero nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito.
Sospensione legale cartella esattoriale Equitalia: sanzione per documentazione falsa
Ferma restando la responsabilità penale, il contribuente che produce documentazione falsa è punito con la sanzione amministrativa che va dal 100 al 200 per cento delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro.
Autotutela generale e speciale
La dottrina tributaria ha già evidenziato che l’istituto dell’autotutela specifica - ben rappresentato proprio dal caso della sospensione legale delle cartelle Equitalia - costituisce un’espressione particolare del potere/dovere di rimozione degli atti illegittimi già previsto dall’autotutela generale introdotta nel nostro ordinamento dall’articolo 2-quarter DL 564/94.
Ci si chiede a questo proposito se le due forme di autotutela possano coesistere ovvero se l’autotutela specifica rappresenti la sola richiesta di autotutela che può essere rivolta ad Equitalia, o se sia ammessa comunque la facoltà di rivolgere al concessionario l’istanza di autotutela generale (si pensi al caso in cui sussistano ragioni diverse da quelle esplicitate dal modello SL1).
In questo senso, prassi e giurisprudenza riconoscono in capo al contribuente la facoltà di rivolgere al concessionario anche le istanze di autotutela generale. Tale conclusione è prodotta dalla giurisprudenza di merito che ha individuato in capo ad Equitalia il dovere giuridico di verifica degli elementi fondanti la pretesa tributaria affidata dall’ente impositore; verifica da cui, conseguentemente, deve discendere l’annullamento, anche in autotutela, dell’atto della riscossione privo di valido titolo esecutivo (vedi sentenze delle Ctr Firenze, n. 257/01/2011 e Ctp Brindisi, n. 216/04/2013).
La circolare 98/2015 di Equitalia, nella parte in cui sancisce “l’obbligo per gli uffici periferici di acquisire anche le istanze di autotutela generale, con la sola precisazione che - a differenza delle istanze di autotutela specifica - la presentazione di tali istanze non comporta alcuna sospensione automatica dell’attività di riscossione” si muove proprio in questo senso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Equitalia, sospensione legale cartella esattoriale: come fare domanda