Tributaristi, l’opportunità della norma UNI 11511

Salvatore Cuomo - Ordini e casse professionali

Le professioni tributarie si distinguono tra ordiniste e non. In un mercato influenzato dall’evoluzione tecnologia, l’essere “compliance” alla norma UNI 11511 può fare la differenza. Ma quali sono i vantaggi della Certificazione? Scopriamolo insieme

Tributaristi, l'opportunità della norma UNI 11511

Nell’ambito della consulenza tributaria operano diverse figure, ordiniste e non, che prestano la propria opera all’utenza partendo in mero ordine alfabetico dal Consulente del Lavoro, all’Esperto Contabile, al Dottore Commercialista, al Revisore Contabile fino al Tributarista.

Quest’ultima è una figura professionale non ordinistica che fornisce consulenza e opera, con la propria capacità tecnico professionale, in ambiti tributario e contributivo, come in quello amministrativo e aziendale in genere.

Come indica l’articolo 1 della Legge 4/2013:

“4. L’esercizio della professione è libero e fondato sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell’affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.”

Tributaristi, brevi cenni della Legge 4 del 2013

Di cosa tratta lo riporta la stessa norma sempre al suo articolo 1:

“1. La presente legge, in attuazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione Europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.”

Nel solco di questo relativamente recente dettato normativo si contestualizza la già preesistente figura del Tributarista, una professione il cui esercizio richiede conoscenze approfondite della materia tributaria, della gestione, della contabilità e della finanza d’impresa.

Competenze, acquisite attraverso formazione e aggiornamento professionale continuo, sviluppate per svolgere i compiti tipici di questa professione:

  • redigere, tenere aggiornate e conservare le scritture contabili;
  • redigere il bilancio e predisporre la nota integrativa;
  • redigere le dichiarazioni fiscali;
  • fornire servizi telematici di intermediazione con il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
  • fornire consulenza societaria;
  • fornire consulenza ed assistenza in materia di accertamento e contenzioso tributario;
  • redigere dichiarazioni di successione;
  • redigere contratti in genere.

Quanto sopra sempre e comunque nel rispetto delle riserve di legge riconosciuto alle professioni cosiddette ordiniste.

La stessa Legge 4/2013 è più avanti intervenuta per favorire meccanismi di autoregolamentazione volontaria dedicandovi l’articolo 6 di seguito riportato:

“1. La presente legge promuove l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni di cui all’art. 1, anche indipendentemente dall’adesione degli stessi ad una delle associazioni di cui all’art. 2.
2. La qualificazione della prestazione professionale si basa sulla conformità della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO, UNI EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010.
3. I requisiti, le competenze, le modalità di esercizio dell’attività e le modalità di comunicazione verso l’utente individuate dalla normativa tecnica UNI costituiscono principi e criteri generali che disciplinano l’esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione ….”

Sempre la Legge 4 all’articolo 7 norma il rilascio da parte delle associazioni tra professionisti di cui alla stessa Legge di un Attestato di Qualità relativo:

  • a) alla regolare iscrizione del professionista all’associazione;
  • b) ai requisiti necessari alla partecipazione all’associazione stessa;
  • c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio dell’attività professionale ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’associazione;
  • d) alle garanzie fornite dall’associazione all’utente, tra cui l’attivazione dello sportello di cui all’art. 2, comma 4;
  • e) all’eventuale possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista;
  • f) all’eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato, relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

Questo per quanto ai meccanismi di auto regolamentazione ed auto certificazione, ma come prima letto e come meglio spiegheremo più avanti, il Legislatore ha previsto una certificazione delle competenze tecniche del professionista da parte di un organismo terzo accreditato.

La compliance

Come indicato nel vocabolario Treccani, ecco la definizione del termine compliance fatto proprio anche della prassi tributaria nostrana:

“L’insieme delle attività svolte al fine di rispettare una legge nazionale, internazionale, di settore o un codice di comportamento, un regolamento, una normativa, un codice etico.”

L’essere compliance vuol dire quindi fare proprio un dettato normativo, una procedura, un protocollo.

Questo può fare la differenza molto più che in passato, innestato in un mercato maggiormente competitivo e complesso che in passato e con la sempre più evoluta tecnologia disponibile, a maggior ragione ora che ci si trova alle prese anche nella realtà di tutti i giorni con varie forme di intelligenze artificiali applicate anche alla macchina tributaria del Fisco.

Da qui, a mio parere, l’importanza del volersi sottoporre volontariamente alla Certificazione delle proprie competenze da parte di una Figura Terza Autonoma Qualificata ed Indipendente quale è appunto un Ente certificatore abilitato.

I vantaggi della Certificazione in accordo alla norma UNI 11511

La certificazione mira a fornire garanzie a tutte le persone fisiche e giuridiche che si avvalgono di servizi di consulenza fiscale e a valorizzare quei professionisti che hanno investito e continuano ad investire nello sviluppo di competenze, abilità e conoscenze.

Si inserisce inoltre quale requisito necessario, assieme all’iscrizione a un’associazione registrata presso MIMIT e all’ottenimento dell’attestato di qualità prima descritto di cui all’articolo 7 della Legge 4 /2013, per poter autenticare la procura necessaria a rappresentare e assistere i propri clienti presso gli uffici finanziari senza dover ricorrere all’autentica notarile.

Il fatto che il riconoscimento delle conoscenza e competenza in materia tributaria venga certificato da un organismo terzo ed indipendente rispetto al professionista ed alla associazione di riferimento a cui questi è iscritto, è una ulteriore garanzia di qualità.

Può essere ben reputato un valore aggiunto non solo per il Legislatore, che ne ha per primo riconosciuto la validità per concedere la possibilità di autenticare la firma del cliente sulla procura ai soggetti in possesso di certificazione UNI 11511, inserendoli nell’elenco di cui all’articolo 63 DPR 600/73 dedicato alla assistenza e rappresentanza avanti gli uffici, senza dover ricorrere all’autentica notarile.

Infatti la norma citata dispone:

“… Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali … omissis … o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.”

A questo va aggiunto quanto previsto all’articolo 12 dello Statuto del Contribuente il quale, nella formulazione del comma 2 disposta dalla Legge 191/2023, estende ai Tributaristi certificati UNI 11511 la possibilità di assistere e rappresentare il contribuente sottoposto a verifiche fiscali, oltre che presso gli uffici finanziari, anche nei casi di accessi ed ispezioni.

Una rassicurazione valida anche per l’impresa e la clientela in genere che si avvale di servizi di consulenza fiscale a cui la certificazione è destinata a fornire una garanzia, valorizzando quei professionisti che più di altri tendono ad investire costantemente sullo sviluppo delle proprie competenze, abilità e conoscenze mantenendosi in linea con le esigenze del proprio bacino di utenza, fornendo le risposte necessarie sapendosi districare nelle seppur complesse normative fiscali grazie ad un aggiornamento professionale continuo.

Il tutto ovviamente nel rispetto non solo delle normative Antiriciclaggio e della Privacy, ma anche dei codici volontari di natura etica, di condotta e deontologici.

In questo contesto è da evidenziare la recente iniziativa dell’Istituto Nazionale Tributaristi, associazione di cui all’articolo 2 della Legge 4/2013, che ha deciso in questi giorni l’adeguamento del proprio Codice di Condotta aggiungendo all’articolo 28 il seguente comma:

“L’utilizzo dell’intelligenza artificiale o artificial intelligence (AI), nell’ambito di una consulenza, nella redazione di contratti, di approfondimenti o di perizie, da parte del tributarista dovrà essere dichiarato all’assistito e/o indicato nella documentazione prodotta.”

Il voler governare le nuove tecnologie, al pari del volersi avvalere della Certificazione Volontaria delle proprie competenze da parte di un terzo soggetto qualificato ed indipendente, devono essere letti non solo come un adeguamento delle procedure ai tempi correnti o una necessità di poter autenticare una firma del cliente, ma anche come una opportunità per distinguersi dagli altri concorrenti nel proprio mercato di riferimento.

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