Dichiarazione dei redditi 2020, oggi 20 agosto la scadenza delle imposte

Anna Maria D’Andrea - Dichiarazione dei redditi

Scadenza oggi 20 agosto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi 2020. Ancora poche ore per pagare saldo ed acconto di Irpef, Ires ed imposte sostitutive con maggiorazione dello 0,40%. Da domani le sanzioni da pagare con ravvedimento operoso.

Dichiarazione dei redditi 2020, oggi 20 agosto la scadenza delle imposte

Scadenza oggi 20 agosto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi 2020. Per i versamenti di saldo ed acconto di Irpef, Ires ed imposte sostitutive con maggiorazione dello 0,40% c’è ancora qualche ora di tempo.

Per le sanzioni previste in caso di versamento tardivo, applicabili a partire dal 21 agosto, resta la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che consente di mettersi in regola versando una somma calcolata in base al ritardo in cui si procede con il pagamento, secondo le regole previste dall’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 472/1997.

La scadenza delle imposte sui redditi Irpef, Ires, forfettari e cedolare secca non è stata rinviata, nonostante il pressing di partite IVA e commercialisti.

Nel decreto agosto non c’è la proroga lunga dei versamenti di saldo ed acconto, ma soltanto l’inattesa proroga al 30 aprile 2021 della scadenza del secondo acconto del 30 novembre.

La scadenza per il versamento delle imposte sui redditi 2020 senza maggiorazione era fissata al 20 luglio per tutte le partite IVA che esercitano attività per le quali si applicano gli ISA, forfettari compresi. Si ricorda che il termine ordinario del 30 giugno è stato prorogato con il DPCM del 29 giugno 2020.

Per il versamento di saldo ed acconto delle imposte sui redditi 2020 siamo quindi agli sgoccioli. Il 20 agosto è la scadenza per mettersi in regola ed evitare l’applicazione di sanzioni in caso di pagamento tardivo. L’importo dovuto dovrà essere preventivamente maggiorato dello 0,40%.

Per restare aggiornato su tutte le ultime novità fiscali e del lavoro iscriviti gratuitamente al canale YouTube di Informazione Fiscale:


Iscriviti al nostro canale

Dichiarazione dei redditi 2020, il 20 agosto è la scadenza Irpef, Ires, cedolare secca ed imposte sostitutive con maggiorazione dello 0,40%

La prima scadenza dell’anno per i versamenti da dichiarazione dei redditi 2020 era fissata al 30 giugno, con possibilità di differimento al 30 luglio previa maggiorazione dello 0,40%.

Il DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020 ha disposto la proroga della scadenza per i versamenti per soggetti titolari di partita IVA che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli ISA, compresi i forfettari.

Con la proroga è automaticamente slittato anche il termine per il versamento delle imposte sui redditi con la maggiorazione dello 0,40%. Per i soggetti ISA ed i forfettari c’è tempo fino al 20 agosto 2020 per pagare saldo ed acconto di Irpef, Ires ed imposte sostitutive senza l’applicazione di sanzioni.

Si ricorda che l’Irpef, così come Ires, Irap, cedolare secca e tutte le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2020, potranno essere rateizzate, sia per quanto riguarda il saldo dovuto per il 2019 che l’acconto d’imposta relativo al 2020.

Per il versamento del saldo d’imposta e di prima rata di acconto delle imposte è ammessa la rateizzazione fino ad un massimo di 6 rate, da completare entro il mese di novembre.

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e acconto delle imposte sui redditi, compresi i contributi risultanti dal quadro RR sulla quota eccedente il minimale.

L’unica scadenza non rateizzabile è quella del 30 novembre, relativa al secondo acconto delle imposte e dei contributi. Il termine del secondo acconto, ricordiamo, è stato prorogato al 30 aprile 2021 dal decreto agosto.

Il rinvio riguarda però esclusivamente i titolari di partita IVA che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA, compresi i forfettari.

Secondo quanto previsto dal decreto agosto n. 104/2020, potranno beneficiare del rinvio del termine per il pagamento dell’acconto di novembre esclusivamente i contribuenti che hanno subito una riduzione di fatturato pari almeno al 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

Dichiarazione dei redditi 2020, rateizzazione versamento imposte: il calendario per partite IVA, dipendenti e pensionati

Si riportano di seguito le tabelle con le scadenze per la rateizzazione di saldo ed acconto delle imposte contenute nelle istruzioni del modello Redditi 2020 pubblicate dall’Agenzia delle Entrate:

  • Contribuenti non titolari di partita IVA
RATAVERSAMENTOINTERESSI %VERSAMENTO (*)INTERESSI %
30 giugno 30 luglio
31 luglio 0,33 31 luglio
31 agosto 0,66 31 agosto 0,33
30 settembre 0,99 30 settembre 0,66
2 novembre 1,32 2 novembre 0,99
30 novembre 1,65 30 novembre 1,32

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

  • Contribuenti titolari di partita IVA
RATA VERSAMENTO INTERESSI % VERSAMENTO (*) INTERESSI %
30 giugno (20 luglio per soggetti ISA e forfettari) 30 luglio (20 agosto per soggetti ISA e forfettari)
16 luglio 0,18 20 agosto 0,18
20 agosto 0,51 16 settembre 0,51
16 settembre 0,84 16 ottobre 0,84
16 ottobre 1,17 16 novembre 1,17
16 novembre 1,50

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Versamento imposte dichiarazione dei redditi 2020: chi non paga per cause di forza maggiore evita le sanzioni?

Il versamento delle imposte sui redditi 2020 ha causato non pochi malumori da parte di partite IVA ed intermediari.

Considerando la difficile situazione economica, è stata richiesta a più riprese una proroga lunga dei termini di scadenza, almeno al 30 settembre 2020.

Il rinvio dei termini per il versamento del saldo ed acconto delle imposte non c’è stato. Per chi non riuscirà ad adempiere in tempo, è bene ricordare che la normativa tributaria prevede un’ancora di salvezza.

Si tratta delle disposizioni relative alle sanzioni tributarie e, nel dettaglio, di quanto previsto dall’art. 6, comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997 relativo alle cause di non punibilità.

La normativa vigente prevede che “non è punibile chi ha commesso il fatto per cause di forza maggiore.”

Si parla di cause di forza maggiore - secondo la giurisprudenza nazionale ed unionale - in caso di sussistenza di elementi di carattere oggettivo e soggettivo che portano ad un impedimento nell’esecuzione degli adempimenti fiscali.

A questo riguardo, l’Agenzia delle Entrate si è espressa con la circolare n. 8/E/2020 che nella risposta n. 1.7, relativa all’emissione della fattura elettronica, richiama ad alcuni precedenti di giurisprudenza per l’individuazione della causa di forza maggiore:

  • elemento oggettivo (causa naturalistica, come emergenza sanitaria);
  • elemento soggettivo (verifica caso per caso da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate).

In sostanza, anche l’Agenzia delle Entrate riconosce che l’emergenza, seppur con verifica specifica per ciascun contribuente, può portare alla non applicazione del regime sanzionatorio per causa di forza maggiore. Ovviamente non si tratta di una deroga applicabile in automatico, ma che potrebbe essere valutata in sede di contenzioso.

Si tratta tuttavia di un elemento da considerare nei casi di comprovate difficoltà economiche, che potrebbero comportare l’impossibilità nel pagamento delle imposte entro i termini di scadenza ordinari.

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network