Concordato preventivo biennale: simulazione calcolo del ravvedimento “tombale”

Francesco Oliva - Dichiarazione dei redditi

Ravvedimento tombale dentro il concordato preventivo biennale: facciamo un esempio pratico per comprendere il meccanismo di funzionamento e, soprattutto, la convenienza fiscale di questo strumento

Concordato preventivo biennale: simulazione calcolo del ravvedimento “tombale”

È ormai entrata in vigore la Legge istitutiva del “ravvedimento speciale” o “ravvedimento tombale”, la sanatoria fiscale prevista nell’ambito del concordato preventivo biennale per le partite IVA.

Se n’è parlato moltissimo in questi giorni ed è quindi l’ora di passare a qualche simulazione di calcolo, finalizzata sia a comprendere il meccanismo di funzionamento che a valutare la convenienza di questa nuova opportunità (di base chi scrive è contrario a ogni forma di condono fiscale, tuttavia dobbiamo parlare di opportunità in senso letterale rispetto a chi potrà aderire a questo strumento).

Gli elementi da considerare per il calcolo sono:

  • il punteggio ISA conseguito nel periodo d’imposta oggetto di ravvedimento;
  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva associata a quello strumento;
  • il reddito imponibile dichiarato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta considerato;
  • l’aliquota di maggiorazione della base imponibile;
  • il reddito rideterminato;
  • la differenza tassabile tra il reddito imponibile dichiarato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta considerato e il reddito rideterminato;
  • l’imposta calcolata (o l’imposta dovuta minima, qualora l’imposta calcolata sia inferiore al minimo previsto di 1.000,00 euro).

Immaginiamo, a titolo di esempio, di avere i seguenti valori:

  • periodo d’imposta considerato = 2018;
  • punteggio ISA pari a 5,80;
  • l’aliquota dell’imposta sostitutiva è 15 per cento;
  • il reddito imponibile dichiarato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta considerato è 50.000,00 euro;
  • l’aliquota di maggiorazione della base imponibile è quindi pari al 30 per cento;
  • il reddito rideterminato sarà quindi pari a 65.000 euro;
  • la differenza tassabile tra il reddito imponibile dichiarato nella dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta considerato e il reddito rideterminato è quindi pari a 15.000 euro;
  • l’imposta calcolata è pari quindi a 2.250,00 euro (ovvero 15.000*15%).

Ecco la tabella con lo sviluppo del calcolo:

ISAAliquota ISReddito dichiaratoAliquota maggiorazioneReddito rideterminatoDifferenza tassabileImposta calcolata
5,90 15% 50.000 30% 65.000 15.000 2.250

Attenzione: nella tabella sopra lo scostamento tra il reddito dichiarato e il reddito rideterminato è superiore al minimo di 1.000 euro.

Se, per esempio, fosse inferiore, dovremmo comunque pagare il minimo dovuto.

Si pensi, all’esempio di calcolo sviluppato rispetto all’annualità 2019 ma con valori differenti

ISAAliquota ISReddito dichiaratoAliquota maggiorazioneReddito rideterminatoDifferenza tassabileImposta calcolata
8,10 10% 70.000 10% 77.000 7.000 700

Il valore dell’imposta calcolata in questo secondo caso è di 700 euro ma si dovrà pagare comunque il minimo previsto dalla norma ovvero 1.000 euro.

Proprio ieri sera l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i dati del regime di ravvedimento del concordato preventivo biennale, disponibili nel cassetto fiscale dei contribuenti titolari di partita IVA.

Ravvedimento speciale concordato preventivo biennale: i riferimenti normativi

Il cd Decreto Omnibus prevede una sorta di nuova pace fiscale che si applica ai “soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)” per gli anni 2018-2022 che decideranno di accettare nei termini la proposta di concordato preventivo biennale.

Il risultato ISA degli anni considerati è base di calcolo dell’imponibile sulla quale applicare una imposta sostitutiva sui redditi da calcolare come la differenza tra il reddito dichiarato e l’incremento dello stesso determinato nelle seguenti misure:

  • 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
  • 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
  • 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
  • 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
  • 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
  • 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

Sull’imponibile oggetto di incremento viene quindi applicata un’imposta sostitutiva (la flat tax del regime di ravvedimento da CPB) così graduata:

  • 10%, in caso di punteggio ISA nel periodo d’imposta pari o superiore a 8;
  • 12%, in caso di punteggio ISA da 6 e fino a 7,99;
  • 15%, in caso di punteggio ISA inferiore a 6.

Per i soli esercizi 2020 e 2021, interessati dalla pandemia COVID19, le imposte sostitutive come sopra calcolate sono ridotte del 30%.

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