Controllo SRL: regole e limiti per la nomina del revisore

Giuseppe Moschella - Società di capitali

Controllo SRL: regole e limiti per la nomina del revisore legale. La proroga alla data di approvazione del bilancio d'esercizio non cambia parametri di riferimento e regole

Controllo SRL: regole e limiti per la nomina del revisore

L’approvazione del bilancio porta con se la necessità di verificare se vi siano o meno i requisiti obbligatori per la nomina del revisore legale.

Per effetto di quanto previsto dall’articolo 1 bis del decreto legge n. 118/2021, che è nuovamente intervenuto sul termine previsto dall’articolo 279 del decreto legislativo n. 14/2019, la nomina del revisore dovrà avvenire entro la data di approvazione del bilancio d’esercizio in fase di approvazione.

L’entrata in vigore dei nuovi obblighi slitta quindi al 2023, anche e soprattutto per dare coerenza alla nuova decorrenza dei sistemi di allerta del Codice della Crisi di Impresa.

Ripercorriamo insieme l’evoluzione normativa, le principali novità e come procedere a livello operativo.

Con il decreto legislativo numero 14/2019 è stata introdotta in Italia la nuova disciplina sul fallimento (termine oggi non più utilizzato), si tratta del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Il D. Lgs. n. 14/2019 ha dato attuazione alla legge numero 155 del 19 ottobre 2017, con la quale il Parlamento aveva delegato il Governo alla riforma della disciplina relativa alla crisi d’impresa ed all’insolvenza, con inevitabili risvolti tributari. Il testo ha previsto anche una serie di modifiche importanti che riguardano l’organo di controllo della Società a responsabilità limitata.

Il codice della crisi di impresa e dell’insolvenza ha abbassato le soglie previste per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore delle SRL, e di conseguenza ha ampliato i soggetti che potranno ricoprire tale incarico; inoltre interviene per regolare la mancata nomina dell’organo di controllo, attribuendo ai soci delle SRL il potere di denuncia al Tribunale per gravi irregolarità degli amministratori.

Limiti 2023 per la nomina del revisore legale dei conti al realizzarsi del superamento per due esercizi consecutivi di anche solo uno dei seguenti limiti:

  • 4 milioni di euro del totale dell’attivo di bilancio;
  • 4 milioni di euro delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

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Organo di controllo SRL, obbligo di nomina nel 2023: soglie ridotte

Il collegio sindacale, ovvero l’organo di controllo delle società, è stato oggetto di diversi interventi legislativi avvenuti negli ultimi anni, tra cui spicca l’introduzione del revisore legale, sindaco unico (o organo monocratico).

Le società a responsabilità limitata si sono viste traslare in particolare sui soci il potere di scegliere l’organo di controllo più consono alle proprie esigenze, potendo intervenire sugli statuti, e in assenza di una precisa indicazione, attribuendo al sindaco unico le funzioni di organo di controllo.

Il precedente e criticato intervento sull’organo di controllo con riferimento alle società a responsabilità limitata, lo possiamo rinvenire nella legge n. 155 del 19 ottobre 2017, che contiene la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza. Delega poi attuata come dicevamo sopra dal Decreto Legislativo numero 14/2019, ovvero il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.

Ulteriori novità sono state introdotte con l’approvazione ufficiale e conversione in legge del Decreto Sblocca Cantieri. Andiamo per gradi.

Per le società a responsabilità limitata sono state previste importanti modifiche che hanno il compito di rafforzare il ruolo dei soggetti preposti alla vigilanza dell’attività d’impresa.

Sotto tale ottica viene prevista l’estensione dell’obbligo della nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Le disposizioni introdotte dopo l’approvazione del Codice della Crisi d’impresa (intervenendo sull’art. 2477 cc) prevedevano che vi fosse l’obbligo di nomina dell’organo di controllo nel caso in cui:

  • la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • la società esercita il controllo una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati all’art. 2435-bis, primo comma del codice civile, in tema di redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero:
    • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
    • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
    • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.

Erano queste le novità legislative che sarebbero entrate in vigore dal 16 dicembre 2019, intervenendo sul terzo fattore che determina la nomina obbligatoria.

Dopo una lunghissima battaglia legislativa, i limiti previsti dalla lettera c) del comma 2 dell’articolo 2477 del codice civile erano stati così ridefiniti:

  • limite relativo al totale dell’attivo dello stato patrimoniale da 4,4 milioni di euro a 2 milioni di euro;
  • limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni da 8,8 milioni di euro a 2 milioni di euro;
  • limite relativo ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio da 50 a 10 unità.

Grazie ad un emendamento al Decreto Sblocca Cantieri i limiti sono stati nuovamente innalzati.

È apparso sin da subito evidente che le nuove soglie per la nomina dell’organo di controllo delle SRL e delle società cooperative fossero troppo basse, soprattutto rispetto al numero medio di lavoratori subordinati per singolo esercizio (ovvero dieci unità).

Ciò soprattutto considerando la storica ossatura del sistema delle pmi italiane, caratterizzate da micro imprese.

Il Governo è quindi intervenuto per innalzare i limiti previsti e con la conversione ufficiale in legge del Decreto Sblocca Cantieri è stato nuovamente modificato quanto previsto dal secondo e terzo comma dell’articolo 2477 del codice civile.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo scatta quindi nel caso di superamento per due esercizi consecutivi di almeno uno dei seguenti parametri:

  • attivo patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi da vendite e prestazioni: 4 milioni di euro;
  • numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Sono stati quindi raddoppiati i limiti previsti inizialmente.

Nomina organo di controllo SRL: relazione contenuta nel dossier di Camera e Senato
Estratto della relazione di Camera e Senato in materia di revisione delle norme sugli organi di controllo delle società di capitali (pagine 135-136-137)

Sulla base di quanto previsto dal Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza, sarà sufficiente superare almeno uno dei limiti dimensionali sopra citati per rientrare tra i soggetti obbligati alla nomina.

La norma in vigore prevede la cessazione dell’obbligo in caso di mancato superamento di almeno due dei limiti (in vigore) per due esercizi consecutivi.

Ma entro quando bisognerà intervenire?

Nomina nuovo organo di controllo SRL: come ed entro quando intervenire?

Anche sulla tempistica della nomina del nuovo organo di controllo vi è stata un’incredibile evoluzione legislativa.

La nomina del nuovo organo di controllo delle società di capitali e delle cooperative deve avvenire entro i termini e nelle modalità previste dal comma 3 dell’articolo 379 del D. Lgs. 14/2019:

Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo ... devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2022, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.

Occorrono quindi due precisazioni importanti:

1) il Decreto legislativo numero 14/2019 è entrato in vigore lo scorso 15/08/2020; tuttavia, solo le norme riguardanti le modifiche al codice civile - tra cui l’articolo 379 sopra riportato - sono state riformate più volte. Al momento la data prevista per la nomina del nuovo organo di controllo è giugno 2023 (termine ultimo per l’approvazione del bilancio 2022) e i soggetti interessati dovranno:

  • modificare/adeguare il proprio statuto se ciò sarà necessario;
  • nominare il nuovo organo di controllo.

2) i criteri devono operare rispetto ai due esercizi antecedenti la scadenza sopra indicata. Ciò significa che le SRL e le società cooperative che negli esercizi 2021 e 2022 hanno superato almeno 1 dei 3 nuovi parametri previsti dovranno operare come evidenziato nel punto 1) sopra.

Proprio per cercare di chiarire il quadro di una riforma complessa ed articolata, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha reso disponibile una guida analitica alla riforma della crisi d’impresa che alleghiamo di seguito per ulteriori approfondimenti:

CNDCEC e FNC - Verso il nuovo codice della crisi
Scarica la guida del Consiglio e della Fondazione Nazionale dei Commercialisti per una lettura completa delle novità previste dal Codice della crisi d’impresa

In particolare, il comma 5 dell’articolo 2477 prevede che:

L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore.

Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese

Di conseguenza, l’assemblea di approvazione del bilancio che certifica il superamento, per due esercizi consecutivi, di almeno uno dei tre nuovi parametri previsti, dovrà nominare il revisore o collegio sindacale o sindaco unico entro trenta giorni dalla data dell’assemblea medesima.

Tale norma va letta anche alla luce del nuovo comma 2 dell’articolo 2086 del codice civile, il quale prevede che:

L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale

Quando cessa l’obbligo di nomina del revisore nella Srl?

Un obbligo di nomina che potrà cessare dopo che per tre esercizi consecutivi non sarà superato alcuno dei tre limiti sopra riportati.

Diverse nuove aziende saranno interessate da questo adempimento e dovranno fare dimestichezza con la figura del Revisore Legale.

Questo potrà forse intimorire gli imprenditori che fino ad oggi non hanno mai avuto a che fare con questa nuova figura; ma potrebbe di fatto trasformarsi in una opportunità:

  • si dovrà approntare un sistema amministrativo più efficace ed efficiente;
  • si potrà facilitare il percorso di crescita dell’impresa che un più attento controllo di gestione potrebbe favorire, anche grazie alla possibile individuazione di criticità latenti e alla valorizzazione dei propri punti di forza.

Organo di controllo SRL: tutela più ampia per i soci

Un’altra previsione che troviamo nella legge 155/2017 riguarda i soggetti che possono richiedere al tribunale di provvedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria, è la stessa non avviene entro i termini previsti dalla legge.

La segnalazione che dovrà essere fatta al Tribunale, potrà pervenire non solo da ogni interessato (come previsto dell’art. 2477 c.c.), ma potrà arrivare anche da parte del conservatore del registro delle imprese.

L’impianto normativo relativo ai controlli viene poi ulteriormente rinvigorito con una sintetica disposizione che introduce nella disciplina delle società a responsabilità limitata (art. 14, comma 1, lett. f) della legge), anche nel caso in cui non vi sia un organo di controllo, l’applicabilità delle disposizioni dell’art. 2409 c.c. in tema di denunzia al Tribunale nel caso in cui vi sia un fondato sospetto che gli amministratori “abbiano compiuto gravi irregolarità che possono arrecare danno alla società”.

Istituto che, comunque, ha già trovato ampia applicazione nelle società a responsabilità limitata; si dovrà aspettare l’attuazione della delega per vedere come verranno inserite le disposizioni del citato articolo 2409 nell’impianto normativo delle SRL.

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