Accompagnamento: a chi spetta e come presentare domanda

Vanda Soranna - Pensioni

Guida all'indennità di accompagnamento: dai requisiti alle regole per fare domanda, le istruzioni INPS per il 2025

Accompagnamento: a chi spetta e come presentare domanda

L’Indennità di accompagnamento è un sostegno economico fornito dallo Stato alle persone riconosciute come invalidi civili totali.

Nello specifico, l’assegno INPS può essere richiesto da coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • impossibilità di camminare (deambulare) senza l’aiuto costante di un’altra persona.
  • incapacità di svolgere autonomamente le azioni di tutti i giorni (come vestirsi, mangiare, lavarsi, ecc.).

L’indennità viene erogata ogni mese per 12 mesi all’anno. Il pagamento inizia dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Per l’anno 2025, l’importo mensile dell’indennità è di 542,02 euro. Non ci sono limiti di reddito per poter beneficiare di questa prestazione.

Il pagamento dell’indennità viene tuttavia interrotto se la persona beneficiaria viene ricoverata in una struttura sanitaria completamente a carico dello Stato per un periodo superiore a 29 giorni consecutivi.

Chi può ricevere l’Indennità di Accompagnamento

L’indennità di accompagnamento può essere riconosciuta a persone che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

  • riconoscimento di inabilità totale: essere stato riconosciuto totalmente inabile (100%) a causa di problemi fisici o psichici.
  • necessità di assistenza continua: trovarsi nell’impossibilità di camminare (deambulare) da soli senza l’aiuto costante di un accompagnatore oppure nella incapacità di compiere le normali azioni quotidiane senza un’assistenza continua.

Sono, inoltre, previsti specifici requisiti di residenza e cittadinanza:

  • essere cittadino italiano;
  • essere cittadino straniero comunitario regolarmente iscritto all’anagrafe del comune di residenza;
  • essere cittadino straniero extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno di almeno un anno (come previsto dall’articolo 41 del Testo unico sull’immigrazione);
  • avere una residenza stabile e abituale sul territorio italiano.

Tra le patologie più comuni, in presenza delle quali viene riconosciuta l’invalidità totale e dunque l’indennità di accompagnamento, oltre alle malattie mentali come la schizofrenia o il disturbo bipolare, ricordiamo le malattie congenite come la sindrome di down, il parkinson e l’alzheimer, la sclerosi multipla in stadio avanzato e il diabete mellito.

L’indennità di accompagnamento è generalmente riconosciuta anche a chi si sottopone a cicli di chemioterapia e a terapie oncologiche, anche se di breve durata e ai pazienti terminali.

Pensione di accompagnamento per necessità di assistenza continuativa

Riguardo alla incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, il Ministero della Sanità ha definito questi come quelle azioni basilari che una persona normodotata della stessa età compie abitualmente e la cui impossibilità di esecuzione rende il disabile bisognoso di assistenza.

L’incapacità di deambulazione si riferisce invece all’impossibilità o alla grave difficoltà nello svolgere la complessa funzione neuromotoria del camminare.

È considerato non deambulante l’invalido civile che non possiede o ha gravemente compromessa tale funzione (come in caso di amelia, dismelia, paralisi, ecc.) oppure non è in grado di controllarla a causa di patologie neuropsichiche.

Come richiedere l’indennità di accompagnamento

Per avviare la pratica amministrativa e richiedere l’indennità di accompagnamento, è essenziale rivolgersi al proprio medico curante per ottenere il certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, occorre presentare una specifica domanda on line tramite il sito web dell’INPS (www.inps.it), accedendo con il proprio SPID, CIE o CNS e seguendo il percorso: “Servizi on line > Servizi per il cittadino > Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”.

In alternativa, è possibile rivolgersi agli enti di patronato o le associazioni di categoria convenzionate, come ANMIC, ENS, UIC e ANFASS.

Nella richiesta è necessario fornire anche informazioni di natura socioeconomica, quali eventuali periodi di ricovero, l’eventuale svolgimento di attività lavorativa, i dati relativi al reddito, le istruzioni per il pagamento e, se necessario, la delega per la riscossione a un terzo o a un’associazione.

È fondamentale, infine, che la condizione di minorazione venga ufficialmente accertata e attestata nel verbale rilasciato dalla Commissione medico legale competente al termine della visita medica.

Salvo il caso di domande di aggravamento, non è consentito presentare una nuova istanza per la medesima prestazione finché non si sia concluso l’iter della domanda precedente o, in caso di ricorso giudiziario, fino all’emissione di una sentenza definitiva.

I minori che già percepiscono l’indennità di accompagnamento, al raggiungimento della maggiore età, devono presentare il modulo AP70 per ottenere l’erogazione della prestazione come maggiorenni, senza dover presentare una nuova domanda e sostenere ulteriori accertamenti sanitari.

Una volta presentata la domanda, la commissione medica valuta due tipi di requisiti:

  • requisiti sanitari: attraverso una visita medica, viene accertato se la persona richiedente si trova effettivamente in una delle condizioni di invalidità totale.
  • requisiti amministrativi: vengono verificati i dati anagrafici e la residenza del richiedente.

Incompatibilità con altre pensioni e prestazioni simili

L’indennità di accompagnamento non può essere percepita contemporaneamente ad altre prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra.

In questi casi, il beneficiario ha il diritto di scegliere il trattamento economico più favorevole.

L’indennità di accompagnamento è tuttavia compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, sia dipendente che autonoma ed è inoltre compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento riconosciute per cecità totale o parziale, in caso di presenza di più disabilità (pluriminorazione).

Questo sito contribuisce all'audience di Logo Evolution adv Network