Scadenza IVIE e IVAFE 2019, entro i termini previsti per l'Irpef dovranno essere versati acconto e saldo 2018 tramite il modello F24. Il codice tributo da utilizzare e le istruzioni per il calcolo indicate dall'Agenzia delle Entrate.
Scadenza IVIE e IVAFE 2019, i contribuenti dovranno provvedere al pagamento del saldo relativo al 2018 e all’acconto per il 2019, entro il termine ultimo previsto per il versamento dell’IRPEF. Con la proroga inserita nel Decreto Crescita, approvato il 27 giugno 2019, la scadenza per tutti i soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, indici sintetici di affidabilità fiscale, e non solo per coloro che li applicano effettivamente, c’è tempo per il versamento fino al 30 settembre 2019.
L’impegno col Fisco per IVIE e IVAFE 2019 riguarda le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, e quelle che detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio.
Per procedere al pagamento, in entrambi i casi, è necessario utilizzare il modello F24 indicando il codice tributo di riferimento secondo le istruzioni indicate dall’Agenzia delle Entrate.
Chi è soggetto a IVIE e IVAFE è tenuto anche alla compilazione del quadro RW della dichiarazione modello Redditi 2019, necessario sia per il calcolo dell’importo dovuto che ai fini del monitoraggio fiscale.
Scadenza IVIE e IVAFE 2019: chi deve pagare saldo e acconto
Per quanto riguarda l’IVIE, Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, l’appuntamento con la scadenza del 1° luglio, o 30 settembre per chi rientra nella proroga, riguarda le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero. In particolare l’imposta è dovuta dalle seguenti categorie di contribuenti:
- proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;
- titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;
- concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;
- locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.
Dal 1° gennaio 2016 l’imposta non si applica al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e per le relative pertinenze), e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Secondo la stessa regola che vige per IMU e TASI, l’esenzione non si applica agli immobili classificati in Italia nelle categorie catastali di lusso.
Il versamento dell’IVAFE, invece, spetta a tutti coloro che sono residenti in Italia e detengono all’estero prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio, secondo quanto stabilito dalla legge europea 2013-bis (legge del 30 ottobre 2014 n. 161). L’imposta è dovuta sul loro valore.
Calcolo IVIE 2019: importo minimo e aliquota da applicare
Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per il calcolo IVIE 2019 sono riportate nella circolare numero 28/E del 2 luglio 2012.
Il testo stabilisce le regole da seguire per calcolare il giusto valore della somma dovuta, il valore dell’immobile è fondamentale e cambia in base all’area geografica:
- per i Paesi appartenenti alla Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (Norvegia e Islanda) che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare è prioritariamente quello catastale, così come è determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile si trova, per l’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale, oppure di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili, anche se gli immobili sono pervenuti per successione o donazione. In mancanza del valore catastale, si fa riferimento al costo che risulta dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
- Per gli altri Stati, il valore dell’immobile è costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, dal valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
L’aliquota da applicare è pari allo 0,76% del valore dell’immobile e si calcola in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato, arrotondando per eccesso il mese nel quale si è protratto per almeno quindici giorni.
Per quanto riguarda gli immobili di lusso utilizzati come abitazione principale, l’aliquota scende allo 0,4% ed è possibile detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale.
Dall’IVIE è possibile dedurre l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. E per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla UE o aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, si sottrae l’eventuale eccedenza di imposta reddituale estera sugli stessi immobili, non utilizzata come credito Irpef (articolo 165 del Tuir).
Calcolo IVAFE 2019: importi, limiti, istruzioni per determinare l’imposta dovuta
Il calcolo IVAFE 2019 si basa sul valore dei prodotti finanziari: l’imposta dovuta è pari al 2 per mille.
L’importo da versare per i conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero è pari alla misura fissa di 34,20 euro per ciascun conto corrente o libretto di risparmio.
Anche per il 2019, nessuna imposta deve essere versata nel caso in cui il valore medio di giacenza annuo che risulta dagli estratti conto e dai libretti sia sotto i 5.000 euro.
Per questo, è necessario che tutti i conti o libretti siano detenuti all’estero dal contribuente presso lo stesso intermediario, a nulla rilevando il periodo di detenzione del rapporto durante l’anno. Se il contribuente possiede rapporti cointestati, per il limite di 5.000 euro si tiene conto degli importi a lui riferibili in base alle quote che detiene.
Il valore dei prodotti finanziari è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività o dell’impresa di assicurazione estera.
Per le azioni, obbligazioni e altri titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui le attività finanziarie quotate siano state escluse dalla negoziazione, occorre far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.
Se il titolo ha sia il valore nominale sia quello di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore nominale. Quando, invece, manca sia il valore nominale sia il valore di rimborso, la base imponibile è costituita dal valore di acquisto dei titoli.
L’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio sono detenuti viene detratta dalla somma dovuta, fino a concorrenza del suo ammontare. Il credito non può in ogni caso superare l’imposta dovuta in Italia.
Se con il Paese nel quale è detenuta l’attività finanziaria è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni, non spetta nessun credito.
Scadenza IVIE e IVAFE 2019, saldo e acconto: codice tributo e istruzioni modello F24
Per il versamento delle due imposte si applicando le stesse regole previste per l’Irpef, comprese quelle che riguardano gli importi e le date di acconto e saldo.
L’acconto delle imposte sui redditi 2019 deve essere versato in un’unica scadenza o in due rate secondo le seguenti regole:
- per un importo non superiore a 51,65 euro l’acconto non è dovuto;
- per un importo compreso tra 51,65 e 257,52 euro l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2019;
- per un importo superiore a 257,52 euro occorre procedere al versamento in due rate:
- primo acconto pari al 40% del 100% del saldo dovuto per l’anno precedente entro il termine ultimo, o entro i 30 giorni successivi con maggiorazione dello 0,40%;
- secondo acconto 60% entro il 2 dicembre 2019.
I codici tributo IVIE 2019 da utilizzare nel modello F24 sono i seguenti:
- 4041 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO”;
- 4042 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – SALDO”;
- 4044 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. – ACCONTO PRIMA RATA”;
- 4045 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE”;
- 4046 denominato “Imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 13, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie – ACCONTO”.
Per quanto riguarda, invece, il versamento di saldo e acconto IVAFE 2019, i codici tributo da indicare nel modello F24 sono i seguenti:
- 4043 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO”;
- 4047 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA”;
- 4048 denominato “Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO SECONDA RATA O ACCONTO IN UNICA SOLUZIONE.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Scadenza IVIE e IVAFE 2019: calcolo, codice tributo, istruzioni F24