Il termine di trenta giorni per costituirsi in giudizio decorre, nel caso di notificazione attraverso il servizio postale, dalla data di ricezione del plico da parte del destinatario. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 8124 del 21 marzo 2023
Nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente o dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 8124 del 21 marzo 2023.
Processo tributario, i chiarimenti della Cassazione sui termini per la costituzione in giudizio
In un procedimento avverso una cartella di pagamento, l’agente della riscossione si costituiva replicando alle contestazioni del ricorrente, affermando l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente perché depositato presso la CTP oltre trenta giorni dopo la sua spedizione.
La CTP rigettava l’impugnazione proposta dal contribuente, ritenendo comunque che il suo ricorso non fosse inammissibile, perché depositato entro trenta giorni dalla ricezione dell’atto da parte dell’agente.
Il giudizio è giunto dinanzi alla CTR, che ha stabilito che il ricorso in primo grado proposto dal contribuente dovesse ritenersi inammissibile.
Avverso la decisione il ricorrente ha proposto ricorso in cassazione, lamentando la violazione in cui è incorsa la CTR perché, nel processo tributario, il termine per il deposito del ricorso decorre dalla data in cui esso è ricevuto dal destinatario, e non da quello in cui l’atto di impugnazione gli è stato spedito.
Con tale mezzo di impugnazione il ricorrente ha contestato l’erroneità della decisione assunta dalla CTR che, riformando sul punto la decisione dei giudici di primo grado, ha ritenuto la tardività del deposito del ricorso presso la CTP, e pertanto l’inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente nel primo grado del giudizio.
Il giudice dell’appello ha rilevato che, esaminando l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio sollevata dall’agente della riscossione, erroneamente i Giudici di primo grado abbiano ritenuto come i termini per la costituzione in giudizio del ricorrente con il deposito della copia del ricorso iniziassero a decorrere dal momento di perfezionamento della notifica dell’impugnazione alla controparte.
Sul punto la Corte di Cassazione ha già chiarito che, in tema di contenzioso tributario, qualora la notifica del ricorso introduttivo abbia avuto luogo mediante spedizione a mezzo posta, il termine entro il quale, ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 31 dicembre 1992, n. 546, deve essere effettuato il deposito presso la segreteria della commissione tributaria non decorre dalla data della spedizione, bensì da quella della ricezione dell’atto da parte del destinatario.
Tale regola, desumibile dall’art. 16, ultimo comma del decreto del 1992, secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale si considera effettuata al momento della spedizione, si riferisce infatti ai soli termini entro i quali la notificazione stessa deve intervenire.
Avendo carattere eccezionale, la regola non può essere estesa in via analogica ai casi in cui il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale, trovando in tal caso applicazione il principio generale secondo cui la notificazione si perfeziona con la conoscenza legale dell’atto da parte del destinatario.
Il principio è stato confermato anche dalla sentenza n. 13452 del 2017 delle Sezioni Unite della Corte di legittimità, secondo cui “nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell’appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario.”
Nel caso di specie la CTR non si è adeguata a tali principi. Per tale motivo la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal contribuente, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per decidere anche delle spese di lite del giudizio di legittimità.
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