Dall'Agenzia delle Entrate il codice tributo da utilizzare per versare l'imposta sostitutiva relativa alla cessione e all'assegnazione agevolata di beni ai soci: le istruzioni in vista della scadenza del 30 settembre nella risoluzione numero 30 del 2023
La Legge di Bilancio 2023 ha previsto un regime fiscale agevolato per l’assegnazione e la cessione ai soci di alcuni beni mobili e immobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, e anche per la trasformazione in società semplici delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione degli stessi beni.
Con la risoluzione numero 30 del 2023, l’Agenzia delle Entrate ha ridenominato codici tributo risalenti al 2016 da utilizzare per il versamento delle relative imposte sostitutive.
La prima scadenza per procedere con il pagamento è fissata al 30 settembre 2023.
Cessione e assegnazione agevolata di beni ai soci: il codice tributo da utilizzare
Le particolari regole su assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci e trasformazione delle società sono state stabilite dall’ultima Manovra.
In particolare il comma 101 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2023 prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive pari all’8 per cento o del 10,5 per cento per le società che risultano non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Come precisa il documento dell’Agenzia delle Entrate, poi, “le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento”.
Per permettere il versamento delle somme appena indicate, l’Amministrazione finanziaria ha ridenominato i codici tributo istituiti con la risoluzione numero 73/E del 2016:
Codice tributo | Denominazione |
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1836 | Imposta sostitutiva sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
1837 | Imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e su quelle delle società che si trasformano - articolo 1, commi da 100 a 105, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 |
L’Agenzia delle Entrate specifica:
“Resta fermo l’utilizzo del codice tributo “1127” denominato “Imposta sostitutiva per l’estromissione dei beni immobili strumentali dall’impresa individuale - articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”, istituito con la risoluzione n. 237/E del 10 giugno 2008 e successivamente ridenominato con la citata risoluzione n. 73/E del 13 settembre 2016, ai fini dell’applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 1, comma 106, della legge (di Bilancio 2023)”.
Cessione e assegnazione agevolata di beni ai soci: istruzioni sul versamento entro il 30 settembre
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 rispettando le seguenti date di scadenza:
- il 60 per cento dell’imposta sostitutiva deve essere pagata entro il 30 settembre 2023;
- il 40 per cento entro il 30 novembre 2023.
Come di consueto, nella risoluzione numero 30 del 2023 sono contenute anche le istruzioni da seguire per la compilazione del modello F24: il codice tributo di riferimento deve essere esposto nella sezione “Erario”.
Le sequenze di cifre devono essere indicate in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo “Anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento per esteso.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Cessione e assegnazione agevolata di beni ai soci: istruzioni sul versamento in scadenza il 30 settembre