Il decreto legislativo 112/2017 ha completamente riformato la definizione e la configurazione giuridico economica dell'impresa sociale, donandole nuova veste e linfa nel tessuto sociale.
La riforma del terzo settore promossa dal legislatore a partire dal 2017, si articola non solo nel d.lgs 117/2017 ma anche nel d.lgs 112/2017, atto grazie al quale è stata normata la peculiare figura dell’impresa sociale.
Una delle particolarità dell’impresa sociale risiede nella potenziale contraddizione tra la natura dell’ente considerato e la possibilità di svolgere attività di interesse generale concessa allo stesso dal legislatore.
Difatti possiamo pensare all’impresa sociale come ad un ibrido, a metà tra un’associazione ed una società a tutti gli effetti, chiaramente con dei limiti imposti dalla normativa ed alcune specifiche categorie da differenziare.
Impresa sociale: definizione
La definizione dell’impresa sociale è riscontrabile all’interno dell’art. 1 del d.lgs 112/2017, ove il legislatore recita che “possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile (quindi le società), che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”.
Scomponendo la definizione troveremo i seguenti punti chiave:
- l’impresa sociale è un ente privato;
- esercita in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale;
- svolge attività solidaristica senza scopo di lucro;
- svolge attività per finalità civiche;
- è un ente di natura commerciale.
La contraddizione che salta agli occhi risiede nelle parole “attività d’impresa di interesse generale”, che tendenzialmente nella prassi sono rimaste sempre ben distinte perché in contrasto.
L’impresa sociale invece riesce a coniugare all’interno della sua struttura entrambe le fattispecie potendo quindi svolgere le attività di interesse generale tipiche delle associazioni e degli enti no profit e allo stesso tempo basandosi su una organizzazione di impresa.
Per natura, qualsiasi sia la configurazione dell’impresa sociale, essa è comunque un ente commerciale, il quale però può svolgere attività catalogabile come non commerciale.
Impresa sociale è quindi una qualifica che può essere assunta da associazioni, fondazioni e anche società, mentre invece è di diritto assegnata alle cooperative sociali.
Enti esclusi dall’impresa sociale
L’art 1 del d.lgs 112/2017 al comma 2 espone inoltre quali sono gli enti a cui è preclusa la possibilità di ottenere la qualifica di impresa sociale.
“Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati”.
La definizione di impresa sociale estendeva la possibilità di assumere tale qualifica anche agli enti compresi nel titolo V del codice civile ma è facile comprendere come tale fattispecie non possa includere le società unipersonali, in quanto all’interno di tali enti manca il fondamento dell’organizzazione tipica di enti no profit, quello della compresenza di più soggetti, tendenzialmente soci ed associati, grazie ai quali è possibile rispettare il principio di democraticità, e di solidarietà.
Non è possibile neanche l’acquisizione della qualifica da parte di enti che limitino l’erogazione di beni e servizi a favore degli associati in quanto per natura l’attività di interesse generale svolta dagli enti no profit è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi della comunità e dei soci dell’associazione stessa.
Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, come previsto dal comma 4 dell’art. 1 del d.lgs 112/2017 “acquisiscono, invece, di diritto la qualifica di imprese sociali”.
Una particolare categoria è quella invece degli enti religiosi, ai quali secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 1 del d.lgs 112/2017 all’interno dello svolgimento delle attività previste dall’articolo 2 del d.lgs 112/2017, può essere loro riconosciuta la qualifica di impresa sociale ma a condizione che adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovranno inoltre costituire un patrimonio destinato e tenere separatamente le scritture contabili di cui all’articolo 9 del d.lgs 112/2017.
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Impresa sociale: la nuova veste dopo la riforma