Trasformazione di una ODV in APS e viceversa in assenza del RUNTS: con la nota n. 4313 del 18-05-2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito la procedura attuabile nei casi in cui un'associazione già appartenente al terzo settore manifesti l'intenzione di trasformare il suo assetto organizzativo passando dalla forma di ODV ad APS e viceversa, oltre a sanare ogni dubbio in merito all'obbligo di devoluzione del patrimonio dell'ente.
Trasformazione di una ODV in APS e viceversa: in attesa dell’effettiva costituzione del RUNTS e della sua conseguente operatività, le associazioni si trovano ancora in una fase transitoria, durante la quale è stato loro concesso il tempo di modificare gli statuti per poter passare al terzo settore ed adeguarsi alle norme contenute nel d.lgs 117/2017, o decidere di mantenere la loro natura di enti non commerciali senza entrare a far parte del nuovo registro unico terzo settore.
Le associazioni sono state chiamate a riflettere sui modelli organizzativi che fin ad ora avevano adottato per lo svolgimento della loro attività, al fine di rimodulare eventualmente le loro vesti sulla base delle categorie contenute nel codice del terzo settore, favorendo così l’ingresso delle associazioni nel nuovo registro, invitandole a modificare non solo lo statuto ma eventualmente anche la tipologia di ente, in modo da creare identità più rispondenti alle mutate esigenze sociali.
Con la nota n. 4313 del 18 maggio 2020, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali risponde al quesito allo stesso formulato con la nota n. 1150155 del 27 settembre 2019 dalla Regione Marche congiuntamente alla commissione politiche sociali della Conferenza delle regioni e delle provincie autonome, oltre alla divisione contribuenti dell’Agenzia delle entrate, chiarendo le modalità previste per un’eventuale trasformazione da ODV ad APS e viceversa, oltre alla destinazione del patrimonio in caso di decadenza del regime fiscale di ONLUS.
Trasformazione di ODV in APS: un anno di operatività
Il primo quesito a cui ha dato risposta il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è relativo alla trasformazione di un ente configurato come organismo di volontariato in associazione di promozione sociale, il quale al fine di potersi iscrivere al registro dovrà dimostrare un anno di operatività dalla costituzione, così come specificatamente previsto dalla norma relativa alle APS.
In ordine a quanto già previsto dalla ministeriale n. 12604 del 29 dicembre 2017 e in ottemperanza all’intenzione del legislatore di favorire un celere e snello procedimento di adeguamento delle associazioni al nuovo codice del terzo settore, il ministero ha così chiarito il dubbio sollevato:
“Vi è una necessità di operare una distinzione tra il profilo privatistico, riguardante l’ordinamento e l’organizzazione degli ETS, dal profilo pubblicistico, afferente ai rapporti con la pubblica amministrazione in tema di procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali registri pubblici, affermando che le iscrizioni agli attuali registri continuano ad essere regolate dalle norme procedimentali in essere.”
Le norme procedimentali riguardano, infatti, nel caso della APS la necessità di dimostrare l’effettivo svolgimento dell’attività per cui essa nasce, di almeno un anno.
Specificando inoltre che: “nella fase transitoria, non appare irragionevole leggere la previsione legislativa del requisito della pregressa operatività almeno annuale come associazione di promozione sociale in un’ottica teleologicamente unitaria delle distinte tipologie di enti ricompresi nella definizione di ETS e conseguentemente delle diverse sezioni dell’istituendo RUNTS verso il quale le APS e le ODV iscritte nei corrispondenti registri regionali e nazionale trasmigreranno.”
Si rende quindi chiaro che il volere del legislatore sia quello di facilitare, durante la fase transitoria che stanno affrontando gli enti non commerciali, un eventuale cambio di tipologia associativa al fine di permettere all’ETS di assumere la veste più congrua allo scopo da esso perseguito.
Passaggio ad APS: devoluzione del patrimonio
Il secondo interrogativo sollecitato al ministero competente riguarda la procedura da seguire a fronte del passaggio dell’ente dalla forma di ODV ad APS, relativamente alla sua eventuale cancellazione dal registro di origine per essere contestualmente iscritto a quello delle associazione di promozione sociale.
Tale dubbio nasce anche da un’altra considerazione che vale la pena prendere in carico, cioè la naturale corrispondenza delle ODV iscritte ad apposito registro con la qualifica di ONLUS da loro potenzialmente detenuta.
La trasformazione di una ODV in una APS, comporterebbe quindi anche la perdita della qualifica di ONLUS, ponendo in capo all’associazione l’obbligo di devoluzione del patrimonio ad altri enti svolgenti attività di utilità sociale.
“La possibilità sopra evidenziata deve essere garantita agli enti senza comportare alcun tipo di penalizzazione riguardante il patrimonio residuo, per l’intera vita dell’ente all’interno del suddetto perimetro del terzo settore, mentre muterà in caso di fuoriuscita da esso.”
Il Ministero chiarisce, quindi, un aspetto estremamente fondamentale, permettendo agli enti che fanno parte del terzo settore e sono quindi iscritti al RUNTS, di cambiare la loro configurazione senza dover devolvere il proprio patrimonio, tale obbligo sarà loro imposto solo in caso di scioglimento o uscita dal RUNTS, così come disciplinato dall’articolo 50 comma 2.
Il ministero continua poi sottolineando che:
“Il patrimonio dell’ente trasferito rimane assoggettato ad un regime vincolato che ne garantisce l’impiego per lo svolgimento di attività di interesse generale; regime che invece, venendo meno in caso di fuoriuscita dal RUNTS e quindi dal perimetro del Terzo settore, giustifica la perdita della disponibilità del patrimonio stesso (o eventualmente dell’incremento generato in costanza di iscrizione) da parte dell’ente e la sua devoluzione in favore di altri soggetti sempre appartenenti al Terzo settore”.
È pacifico, però, comprendere che al patrimonio dopo il trasferimento non sarà più applicato il regime tipico delle ODV ma quello proprio della nuova veste dell’associazione, in questo caso APS.
Principio di continuità dei rapporti giuridici al mutamento della qualifica
Al terzo ed ultimo punto il Ministero chiarisce se nel periodo transitorio possa essere o meno applicabile l’art. 2498 del codice civile, spiegando che:
“il trasferimento da un registro all’altro non è riconducibile alla fattispecie della trasformazione in senso civilistico, dovendosi più propriamente parlare di un mutamento di qualifica che va altresì a mutare il regime giuridico cui l’ente viene assoggettato, deve ritenersi quindi operante il principio della continuità dei rapporti giuridici.”
L’estrema ratio di tale interpretazione risiede nella volontà del legislatore, già accennata in precedenza, di accompagnare l’evoluzione dell’ente con un più adeguato e opportunamente formalizzato assetto organizzativo.
La trasformazione di un ODV in APS potrà quindi beneficiare di quanto scritto nell’art. 2468 del c.c. “con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione” in quanto non ci troviamo davanti ad un nuovo soggetto ma al medesimo soggetto, che modifica solamente la propria qualificazione soggettiva, ma non la propria natura associativa.
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