Flat tax pensionati esteri, via libera anche per chi riceve somme dall’INPS

Rosy D’Elia - Irpef

Flat tax per i pensionati esteri che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno o nei comuni colpiti da eventi sismici: via libera anche per chi riceve somme dall'INPS che, però, restano in ogni caso escluse dalla possibilità di applicare l'imposta sostitutiva del 7 per cento. I chiarimenti nella risposta all'interpello numero 471 del 27 settembre 2022.

Flat tax pensionati esteri, via libera anche per chi riceve somme dall'INPS

Anche se ricevono somme dall’INPS, le pensionate e i pensionati esteri che trasferiscono la residenza in Italia in uno dei comuni del Mezzogiorno o delle zone colpite dagli ultimi eventi sismici possono accedere alla flat tax del 7 per cento.

Ma ci sono due precisazioni da fare: è in ogni caso necessario essere destinatari di pensioni erogate da soggetti esteri e quelle che invece arrivano dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale non possono essere incluse nel campo di applicazione del regime agevolato.

Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 471 del 27 settembre 2022.

Flat tax pensionati esteri, via libera in caso di doppia pensione, erogata dall’INPS e da un soggetto estero

Sotto la lente di ingrandimento l’articolo 24 ter del Testo Unico delle Imposte sui Redditi che prevede un regime di imposizione sostitutiva dell’IRPEF pari al 7 per cento per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la residenza in determinati Comuni del Mezzogiorno.

Come di consueto, lo spunto per fare luce sulle regole da seguire arriva dall’analisi di un caso pratico.

Protagonista è un contribuente che ha lavorato presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti a Monaco di Baviera dal 1988 e fino al 31 gennaio 2022.

Dal 1° febbraio 2022 percepisce una pensione erogata dall’Ufficio Brevetti e, per effetto dei contributi versati all’INPS prima del 1988 e fino al 2021 in maniera volontaria, anche una pensione ordinaria di vecchiaia erogata dall’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS).

Dal momento che vorrebbe trasferire la residenza in uno dei comuni del Mezzogiorno con 20.000 abitanti che rientrano nel perimetro di applicazione della flat tax al 7 per cento si rivolge all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di beneficiare del regime agevolato.

In particolare, pone due quesiti:

  • la pensione UEB può essere considerata di fonte estera?
  • la pensione INPS ostacola l’accesso alla flat tax?

Dall’Amministrazione finanziaria, con la risposta all’interpello numero 471 del 27 settembre 2022, arriva un via libera sull’accesso al regime agevolato:

“si ritiene dunque che l’Istante, al ricorrere delle condizioni previste dal citato articolo 24-ter, e nel presupposto che trasferisca la residenza fiscale in Italia, possa beneficiare del relativo regime di favore ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, in quanto è titolare di una pensione erogata da un soggetto estero”.

Allo stesso tempo si chiarisce che la pensione INPS non preclude la possibilità di beneficiare della flat tax al 7 per cento ma non può rientrare nel suo campo di applicazione.

Flat tax pensionati esteri anche per chi riceve somme dall’INPS: requisiti e regole

Nell’argomentare la sua risposta, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle condizioni che permettono ai pensionati e alle pensionate estere per poter applicare l’imposta sostitutiva del 7 per cento.

In primis è necessario effettuare il trasferimento della residenza in Italia in un Comune con una popolazione fino a 20.000 abitanti che si trova in uno dei seguenti territori:

  • regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia);
  • zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017.

Non è un’agevolazione riservata solo alle italiane e agli italiani, ma anche ai cittadini stranieri. Tutti gli aspiranti beneficiari negli ultimi cinque periodi d’imposta devono aver avuto la residenza in un Paese con il quale siano in vigore accordi di cooperazione amministrativa in ambito fiscale.

L’altro requisito fondamentale consiste nell’essere titolari di redditi da pensione erogata da soggetti esteri.

Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.

Chiarisce l’Agenzia delle Entrate.

In presenza delle condizioni richieste, il regime agevolato si applica ai redditi di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati secondo i criteri di cui all’articolo 165, comma 2 del TUIR per 10 anni.

Analizzando la norma, infine, la pensione INPS non costituisce un ostacolo nell’accesso al regime agevolato ma non può rientrare nel campo di applicazione della flat tax:

“La normativa in esame non prevede che il soggetto non residente, titolare di pensione di fonte estera, non sia anche titolare di altri redditi erogati da soggetti
residenti in Italia, fermo restando che per questi ultimi redditi, esclusi dall’applicazione dell’articolo 24-ter del TUIR, in quanto redditi di fonte italiana, valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti”
.

Tutti i dettagli sono contenuti nel testo integrale della risposta all’interpello numero 471 del 27 settembre 2022.

Agenzia delle Entrate - Risposta all’interpello numero 471 del 27 settembre 2022
Imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera - Pensione erogata da un’organizzazione intergovernativa - articolo 24-ter del d.P.R 22 dicembre1986, n. 917 (TUIR).

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