Pensione estera: si applica l'imposta sostitutiva dell'IRPEF al 7 per cento anche quando il pensionato che si trasferisce in Italia sia titolare di trattamento corrisposto da fondi di categoria (c.d. secondo pilastro). Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello n. 462 del 7 luglio 2021.
Pensione estera: la flat tax del 7 per cento si applica anche quando il titolare abbia percepito prestazioni pensionistiche da fondi pensione di categoria.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 462 del 7 luglio 2021 con riferimento al regime opzionale a cui possono ricorrere i pensionati, stranieri o italiani, che decidono di trasferirsi nelle regioni del Sud Italia.
L’imposta sostitutiva IRPEF del 7 per cento per i titolari di pensione estera è un’agevolazione disciplinata dall’articolo 24-ter Testo Unico delle Imposte sui Redditi applicabile a qualsiasi prestazione pensionistica.
Secondo quanto precisato dall’Agenzia, infatti, questa tipologia di flat tax è fruibile anche in ipotesi di polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro secondo il regime previdenziale straniero, in questo caso finlandese, corrispondente al cosiddetto secondo pilastro del sistema italiano.
Pensione estera, sì alla flat tax del 7 per cento anche per fondi di categoria
Il pensionato che, dopo aver vissuto all’estero, decide di trasferire la propria residenza fiscale nelle regioni del Mezzogiorno, può fruire della flat tax del 7 per cento per 10 anni anche quando è titolare di un trattamento integrativo della pensione obbligatoria realizzato attraverso fondi pensione di categoria.
L’imposta sostitutiva dell’IRPEF introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 e modificata dal Decreto Crescita, chiarisce la risposta all’interpello del 7 luglio, può essere fruibile da tutti i titolari di pensioni di ogni genere ed assegni equiparati erogati da soggetti esteri.
Come di consueto, il chiarimento prende le mosse da un caso concreto che vede l’istante fiscalmente residente in Finlandia fino al 2020 e titolare di una pensione corrisposta da un ente finlandese di natura privata da novembre 2018.
Con l’intenzione di trasferirsi in un comune dell’Abruzzo, il pensionato ha chiesto delucidazioni sulla possibilità di esercitare l’opzione prevista dall’art. 24-ter del TUIR.
Le prestazioni pensionistiche integrative, erogate da un fondo previdenziale professionale estero o erogate tramite una società di assicurazione estera, corrisposte in forma di capitale o rendita, infatti, sono equiparate al reddito da lavoro dipendente a cui si applica l’imposta sostitutiva dell’IRPEF al 7 per cento.
“Considerata, quindi, la finalità previdenziale della prestazione, volta a garantire al lavoratore dipendente una pensione integrativa nella forma di rendita e/o di capitale della pensione obbligatoria, una volta raggiunto il requisito anagrafico, si ritiene che le stesse prestazioni siano riconducibili nell’ambito dei redditi di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del TUIR e, pertanto, l’Istante, dall’anno di trasferimento della propria residenza fiscale in Italia, potrà accedere al regime di favore previsto dall’articolo 24-ter del TUIR”.
Si legge nella risposta all’interpello.
Il comma 2, lett. a) dell’art. 49 del TUIR, a cui si riferisce l’art. 24-ter nell’individuare i redditi a cui applicare l’agevolazione, equipara ai redditi di lavoro dipendente le “pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati”.
Pensione estera: quando si applica la flat tax del 7 per cento
Nel rispondere al quesito dell’istante l’Agenzia delle Entrate, nel documento del 7 luglio, fornisce un riepilogo sulle condizioni di applicabilità del regime agevolato anche per giustificare il proprio orientamento.
L’opzione al regime agevolato, infatti, può essere esercitata dalle persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia nei luoghi seguenti:
- nei comuni fino a 20.000 abitanti di Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
- nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, del 26 e 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 con un massimo di 3.000 abitanti.
Per verificare che il Comune interessato rientri tra quelli ammessi, bisognerà far riferimento ai dati contenuti nella “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione”, pubblicata sul sito dell’Istat, riferito al 1° gennaio dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia.
Il soggetto, italiano o straniero, che desidera richiedere l’agevolazione deve rientrare o impatriare per la prima volta in Italia dopo un periodo di almeno 5 periodi di imposta con residenza fiscale estera.
La scelta dell’imposta sostitutiva è fruibile per un totale di 10 anni, secondo le novità introdotte dal decreto Crescita, e come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in quest’occasione, si applica a tutti i titolari di pensioni di ogni genere, e assegni equiparati, erogati da soggetti esteri.
- Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello numero 462 del 7 luglio 2021
- Scarica la risposta su imposta sostitutiva dell’IRPEF, prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera: adesione ad uno schema pensionistico collettivo estero - articolo 24-ter del d.P.R 22 dicembre1986, n. 917
Articolo originale pubblicato su Informazione Fiscale qui: Pensione estera, sì alla flat tax del 7 per cento anche per fondi di categoria